Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di rigetto, di cui alla comunicazione emessa dal Comune di Oviglio (AL), in persona del sindaco pro tempore, in data 31.07.2023, avente protocollo n. 1963/2023 ed oggetto la richiesta di apertura dell’attività di commercio al dettaglio, tramite internet, di veicoli nuovi e usati presentata dal Signor Alessi Angelo con SCIA inviata allo sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) in data 20.04.2023, notificata a mezzo pec in pari data allo scrivente legale, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di rigetto della SCIA relativa all'apertura di un'attività di commercio al dettaglio online di veicoli nuovi e usati
Esito
Favorevole al resistente (comune e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Oviglio del 31 luglio 2023, con il quale era stata rigettata la richiesta di apertura dell'attività di commercio al dettaglio, tramite internet, di veicoli nuovi e usati, presentata mediante SCIA allo SUAP il 20 aprile 2023. Prima dell'udienza camerale del 9 luglio 2026 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il testo non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, né le difese di merito delle amministrazioni. Il Comune ha preso atto della rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna del ricorrente alle spese; il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, e dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità del rigetto comunale. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo a carico del ricorrente le spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, in considerazione della precedente ordinanza cautelare n. 435 del 2023, con la quale il ricorso era stato ritenuto sommariamente privo di fondatezza. Le spese sono state invece compensate nei rapporti con il Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del giudizio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
L'azione è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, quando evidenzia il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità determinata dalla rinuncia, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale parte sarebbe risultata presumibilmente soccombente alla luce degli atti e delle precedenti statuizioni cautelari.
- La compensazione delle spese nei confronti di una delle amministrazioni resistenti è possibile quando ricorrono giusti motivi, anche se le spese sono poste a carico del ricorrente nei confronti di un'altra parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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