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Sentenza

Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, che aveva imposto al Ministero la costituzione della carta elettronica del docente con accredito di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e non impugnata, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accreditandovi complessivamente 1.500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre al pagamento delle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 17 ottobre 2024; il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché il giudicato risultava comprovato, la sentenza era stata notificata all’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di legge. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso constatando l’assenza di elementi dimostrativi dell’adempimento e ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, accreditandovi 1.500 euro. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’intervento sostitutivo. La penalità di mora è stata negata allo stato, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a fronteggiare l’eventuale inadempimento, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di adottare misure coercitive, ma la penalità di mora non è automatica e può essere esclusa quando il giudice ritenga sufficiente la nomina di un commissario ad acta, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi anche al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma costituiscono presupposti per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito economico erano stati oggetto del giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente che l’amministrazione deve rispettare nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Costituiscono presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza la formazione del giudicato, la notificazione della pronuncia all’amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento delle statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva attività sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta insieme all’ordine di esecuzione e alla nomina del commissario ad acta; può essere negata allo stato, con riserva di rivalutazione in caso di persistente inadempimento o mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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