Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto n. prot. -OMISSIS- -OMISSIS-(notificato in data 13/04/2023), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza avanzata da -OMISSIS- in data 13/12/2021, volta al rilascio della licenza del porto di fucile per tiro a volo; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; Nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Torino di rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per tiro a volo e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato né confutato le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e che il provvedimento non avrebbe esplicitato gli elementi posti a fondamento della prognosi negativa di affidabilità. Con il secondo motivo ha contestato l’inconsistenza e la lacunosità dell’istruttoria, sostenendo che gli elementi relativi alle pendenze penali del padre e alla frequentazione o convivenza con lo stesso non fossero sufficienti a dimostrare un rischio di uso improprio delle armi. In via preliminare, il TAR aveva rilevato l’irregolarità della procura alle liti originaria, priva dell’asseverazione di conformità all’originale analogico, e aveva assegnato un termine perentorio di trenta giorni per la regolarizzazione. La ricorrente non aveva provveduto entro il termine, limitandosi a nominare un nuovo difensore oltre la scadenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la procura originaria non era stata regolarizzata entro il termine perentorio assegnato dal TAR. La successiva costituzione di un nuovo difensore, corredata da procura regolare, è stata ritenuta inidonea a sanare il vizio, essendo intervenuta oltre il termine. La violazione del termine ha comportato la decadenza dall’attività di regolarizzazione ai sensi dell’art. 153, comma 1, c.p.c., applicabile tramite l’art. 39 c.p.a.; non sono stati ravvisati i presupposti eccezionali per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato il merito per completezza, ritenendo infondati entrambi i motivi. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, purché la motivazione finale dia conto, in modo complessivamente logico e non fondato su elementi nuovi, delle ragioni del diniego. Nel caso concreto, il provvedimento aveva indicato il rischio correlato alla frequentazione della ricorrente con il padre, non ritenuto in possesso dei requisiti per la detenzione di armi, e alla possibilità che egli accedesse alle armi detenute dalla figlia. Il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi è ampiamente discrezionale e può essere sindacato soltanto in presenza di travisamento dei fatti, palese contraddittorietà, irragionevolezza o arbitrarietà emergenti direttamente dall’istruttoria. La ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare né l’irrilevanza delle pendenze penali del padre né l’insussistenza della convivenza al momento dell’adozione dell’atto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione deve esaminare le osservazioni del privato, ma non è tenuta a una loro confutazione analitica quando la motivazione finale esponga complessivamente e logicamente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, senza introdurre elementi nuovi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’omessa regolarizzazione della procura entro il termine assegnato dal giudice determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione in giudizio e della procura irregolare.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Richiede, nel caso considerato, l’asseverazione di conformità all’originale analogico della procura depositata telematicamente.
art. 52, comma 1, c.p.a.
i termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori
Il termine giudiziale assegnato per la regolarizzazione della procura ha natura perentoria, con conseguente decadenza in caso di inosservanza.
art. 153, comma 1, c.p.c.
La violazione del termine perentorio comporta la decadenza dal compimento dell’attività processuale autorizzata; la norma si applica al processo amministrativo tramite il rinvio dell’art. 39 c.p.a.
art. 37 c.p.a.
oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto
La rimessione in termini ha carattere eccezionale e richiede oggettive incertezze giuridiche o gravi impedimenti di fatto, non ravvisati nel caso concreto.
art. 39 c.p.a.
Costituisce la base del rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.
art. 43 TULPS
Rileva nella valutazione dell’affidabilità e della pericolosità ai fini del rilascio o diniego delle autorizzazioni in materia di armi.
Massime di principio
- Il termine assegnato dal giudice amministrativo per la regolarizzazione della procura alle liti, quando qualificato come perentorio, non può essere eluso mediante la successiva nomina di un nuovo difensore oltre la scadenza; l’inosservanza determina la decadenza dall’attività di regolarizzazione e l’improcedibilità del ricorso.
- La rimessione in termini nel processo amministrativo è eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto; la mera mancata osservanza del termine perentorio di regolarizzazione non è sufficiente.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non impone all’Amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento, purché il provvedimento finale esponga in modo complessivamente logico le ragioni del diniego e non introduca elementi nuovi non risultanti dall’istruttoria.
- Le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente una licenza di porto d’armi sono ampiamente discrezionali e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento dei fatti, palese contraddittorietà, irragionevolezza o arbitrarietà direttamente emergenti dagli atti istruttori.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità nel corretto uso delle armi, la frequentazione o il rapporto di convivenza con una persona ritenuta priva dei requisiti per la detenzione di armi può costituire elemento di rischio, ove l’interessato non dimostri l’irrilevanza delle circostanze valorizzate dall’Amministrazione o l’incongruenza della prognosi di possibile accesso alle armi.
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