Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto disciplinare -OMISSIS- assunto il -OMISSIS- dal Settore II - Disciplina, della I Divisione - Personale, Formazione, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, come notificato a mezzo raccomandata postale n. -OMISSIS- in data successiva al 24 luglio 2025 inviata il 14.07.2025 perfezionatasi per compiuta giacenza, con cui nei confronti del ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, ex art. 3, comma 2, lettera F) G) O) determinandola nella misura di 5/30 (cinque/trentesimi) e della deplorazione, ex art. 4, comma 1, lettera B) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, nr. -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 8/1/2026: per l’invalidazione del decreto disciplinare -OMISSIS- assunto il -OMISSIS- dal Settore II – Disciplina, della I Divisione – Personale, Formazione, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, come notificato a mezzo raccomandata postale in data successiva al 17 agosto 2025 inviata il 10.07.2025 (prot. dell’Amministrazione n. -OMISSIS- dello -OMISSIS- e perfezionatasi per compiuta giacenza, nonché con comunicazione a mezzo pec del 17 luglio 2025, con cui nei confronti del ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, ex art. 3, comma 2, lettera F) G) O) determinandola nella misura di 5/30 (cinque/trentesimi) e della deplorazione, ex art. 4, comma 1, lettera B) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, nr. -OMISSIS- nonché di ogni atto prodromico, necessario, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare consistente nella pena pecuniaria di 5/30 e nella deplorazione, irrogata per la gestione di una rivolta in un istituto penale minorile
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto disciplinare con cui gli erano state irrogate la pena pecuniaria nella misura massima di 5/30 e la deplorazione, deducendo l’insussistenza degli illeciti contestati, il travisamento dei fatti, la carenza istruttoria, la falsità dei presupposti, l’ingiustizia manifesta, l’irrazionalità e l’illogicità della motivazione. Gli addebiti riguardavano: la comunicazione a un detenuto dell’arresto del fratello, ritenuta dall’amministrazione causa dell’insorgenza della rivolta; la scelta di convogliare i detenuti del terzo e quarto gruppo nella palestra anziché nella sala teatro o nel campo piccolo, in asserita violazione dell’ordine di servizio sull’evacuazione; la discesa di altri detenuti dal primo e secondo gruppo; la predisposizione di un turno composto da personale inesperto. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato comandante facente funzioni per un periodo molto breve, di essere rientrato in istituto quando l’incendio era già divampato, di aver agito in condizioni di emergenza e per esigenze di tutela dell’incolumità dei detenuti, di non avere predisposto i turni e di aver operato per un periodo limitato prima dell’arrivo del direttore. Ha inoltre dedotto la sproporzione delle sanzioni e il difetto di motivazione. Con motivi aggiunti ha valorizzato una sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva qualificato come mera illazione il collegamento tra l’arresto del familiare e la rivolta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il provvedimento disciplinare. Ha ritenuto insufficiente e congetturale il compendio probatorio posto a fondamento dell’assunto secondo cui la comunicazione dell’arresto del familiare avrebbe innescato la rivolta: la sentenza penale minorile aveva escluso tale nesso, qualificando l’arresto come mero fatto storico e riconoscendo l’aggravante dei futili motivi. Quanto alla scelta della palestra, il Collegio ha riconosciuto che il ricorrente non si era attenuto letteralmente all’ordine di servizio, ma ha rilevato che il direttore, nella propria relazione e secondo altra documentazione di servizio, aveva disposto o comunque avallato il convogliamento dei detenuti nella palestra. Inoltre, il passaggio davanti alla sala regia costituiva percorso obbligato sia per la palestra sia per il teatro, sicché l’assunto dell’amministrazione secondo cui la scelta del teatro avrebbe impedito l’accesso alle zone devastate risultava documentalmente smentito. Nessun addebito è stato ritenuto configurabile per la composizione del turno, poiché i turni erano stati predisposti dal comandante effettivo e il comandante facente funzioni non poteva modificare gli accordi sulle ferie, oltre ad aver ricoperto l’incarico per un periodo ristretto. Gli ulteriori motivi, inclusa la censura sulla sproporzione delle sanzioni, sono stati assorbiti. L’annullamento è stato disposto per carenza istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione. Il Ministero della Giustizia è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lettere f), g) e o), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449
grave negligenza in servizio; ritardo o negligenza nell’esecuzione di un ordine; omissione o imprecisione nell’emanazione di ordini o disposizioni di servizio
Le fattispecie disciplinari richiedono un accertamento concreto e adeguatamente motivato della condotta negligente; non possono essere fondate su ricostruzioni congetturali o su fatti non provati.
art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449
prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina
La responsabilità disciplinare per negligenza nel comando deve essere sorretta da un’istruttoria completa e da una motivazione coerente con le concrete responsabilità dell’incolpato.
art. 15, comma 7, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449
La contestazione e la valutazione disciplinare devono poggiare su un adeguato accertamento dei fatti e sulla corretta valutazione delle giustificazioni dell’interessato.
art. 31, d.P.R. n. 82/1999
Il dovere di autonomia del comandante nell’esercizio delle funzioni non esonera l’amministrazione dall’accertare in concreto quali condotte siano state effettivamente poste in essere e quali responsabilità siano causalmente riferibili al comandante facente funzioni.
art. 93, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Le regole sull’organizzazione e sul coordinamento delle operazioni di sicurezza devono essere applicate considerando il concreto contesto emergenziale e le disposizioni effettivamente impartite durante l’evento.
art. 2697 c.c.
L’amministrazione, nel procedimento disciplinare, deve dimostrare gli elementi costitutivi dell’illecito contestato; il nesso tra condotta dell’incolpato e rivolta non può essere desunto da mere congetture.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento disciplinare deve essere coerente, adeguata e fondata su un’istruttoria attendibile.
art. 1, comma 2, e art. 11, lettera a), d.lgs. n. 449/1992
La sanzione disciplinare deve essere correlata alla concreta gravità della condotta e alla responsabilità effettivamente accertata; nel caso deciso, la censura sulla proporzionalità è stata assorbita per effetto dell’annullamento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico, l’amministrazione deve dimostrare con elementi concreti e coerenti la condotta illecita e il nesso causale tra la condotta dell’incolpato e l’evento dannoso o perturbatore; una mera sequenza temporale o una congettura non è sufficiente.
- La motivazione di una sanzione disciplinare è illegittima quando valorizza fatti non provati, omette di confrontarsi con elementi documentali contrari o ricostruisce la responsabilità dell’incolpato mediante un travisamento del materiale istruttorio.
- Nella valutazione della responsabilità disciplinare per la gestione di un’emergenza, l’amministrazione deve considerare il contesto concreto, le condizioni operative, le disposizioni effettivamente impartite dai superiori e la durata e natura delle funzioni esercitate dall’incolpato.
- La violazione formale di un ordine di servizio non è sufficiente, da sola, a fondare la responsabilità disciplinare quando risulti che la scelta operativa sia stata successivamente condivisa o ribadita dal superiore gerarchico e quando la diversa soluzione prospettata dall’amministrazione non avrebbe comunque evitato l’evento contestato.
- Non può essere imputata al comandante facente funzioni la responsabilità per la composizione dei turni quando risulti che essi siano stati predisposti dal comandante effettivo e che il facente funzioni, per la brevità dell’incarico e per i vincoli organizzativi esistenti, non disponesse del potere concreto di modificarli.
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