Cassazione Civile, Ordinanza n. 08690/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un verbale di accertamento per superamento dei limiti di velocità rilevato con autovelox su strada extraurbana secondaria. Il ricorso introduttivo era stato respinto dal Giudice di Pace e, in appello, il Tribunale aveva confermato il rigetto e condannato l’opponente alle spese. In cassazione la parte sanzionata ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme del codice della strada e del regolamento di esecuzione per mancata indicazione, nel verbale, degli estremi del decreto prefettizio che autorizzava l’installazione/uso dell’autovelox nel tratto stradale interessato; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo al vizio della sentenza di primo grado; (3) erroneo rilievo attribuito dal Tribunale, ai fini della legittimità del verbale, al richiamo all’approvazione e taratura dello strumento di rilevazione; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata indicazione del decreto prefettizio, ritenendo insufficiente la sua successiva produzione in giudizio; (5) omesso esame di un ulteriore fatto decisivo relativo alla mancata verifica della funzionalità dell’autovelox, distinta dalla taratura. Il Comune intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Matera e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione monocratica, affinché si uniformi al principio di diritto secondo cui, nelle contestazioni differite per eccesso di velocità accertato con autovelox su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, il verbale deve indicare gli estremi del decreto prefettizio che individua i tratti stradali ove è consentita la rilevazione senza immediata contestazione. La successiva produzione in giudizio di quel decreto non sana il vizio del verbale, poiché la mancanza incide sul diritto di difesa e sulla legittimità dell’atto sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre violazioni di legge relative alla legittimità del verbale di accertamento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità processuali e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente
richiamato insieme alle norme sul controllo della velocità e alla disciplina dell’autovelox
art. 4 d.l. n. 121/2002, conv. in L. n. 168/2002
richiamato quale base normativa della disciplina del controllo elettronico della velocità
richiamato in tema di contestazione delle violazioni
richiamato in tema di contestazione differita e contenuto del verbale
richiamato quale norma di esecuzione sulla disciplina applicativa
richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia
art. 45, comma 6, D.M. n. 282/2017
richiamato dalla ricorrente per contestare il fondamento del richiamo all’approvazione e taratura
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
art. 345, comma 4, reg. esec. c.d.s.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla fede privilegiata del verbale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare motivazione apparente
richiamato dalla Corte per evidenziare che la mancata indicazione del decreto prefettizio comprime il diritto di accesso e difesa
norma violata nel verbale di contestazione per superamento dei limiti di velocità
Massime di principio
- Nel caso di sanzioni per eccesso di velocità rilevato con autovelox e contestazione differita su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, il verbale deve riportare gli estremi del decreto prefettizio che legittima l’uso del controllo elettronico nel tratto stradale interessato.
- L’omessa indicazione di tale decreto nel verbale integra un vizio di legittimità del provvedimento sanzionatorio, perché incide sulla completezza della motivazione e sul diritto di difesa del destinatario.
- La successiva produzione in giudizio del decreto prefettizio non sana il vizio originario del verbale, poiché le ragioni della mancata contestazione immediata devono risultare dall’atto impugnato.
- Quando il primo motivo di ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non necessitano di esame.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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