Cassazione Civile, Ordinanza n. 19277/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dalla cessionaria di un credito bancario avverso l’esclusione del proprio credito chirografario, pari a € 180.184,32, derivante dal mancato rimborso di un mutuo stipulato il 31 gennaio 2020 e assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della creditrice e ammesso il credito, ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità, da parte della banca, dello stato di decozione della società finanziata e non esigibile, in assenza di altri segnali di allarme bancari, l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti tributari. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., per avere il decreto escluso che la banca dovesse consultare il certificato dei carichi tributari risultante dall’Anagrafe Tributaria, nonostante l’esistenza di avvisi di accertamento per annualità pregresse; (2) nullità per motivazione apparente o illogica, per non avere valorizzato la massima di esperienza secondo cui l’inadempimento verso l’erario è indice di inattendibilità dei bilanci e di crisi di impresa; (3) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla infedeltà fiscale quale sintomo di crisi della società finanziata. La Corte ha ritenuto fondati i motivi per quanto di ragione: pur non essendo applicabili le linee guida ABE entrate in vigore successivamente al contratto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare tutte le circostanze concrete ai fini della diligenza professionale richiesta alla banca, senza escludere in modo astratto ogni obbligo di approfondimento sulla posizione fiscale del cliente. In particolare, la mera coerenza formale tra bilanci e dichiarazioni fiscali non esaurisce il controllo sul merito creditizio, poiché le dichiarazioni derivano dai dati di bilancio e non possono di per sé escludere la necessità di ulteriori verifiche. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del fallimento, ha cassato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva accolto l’opposizione allo stato passivo e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha censurato l’impostazione del giudice di merito nella parte in cui aveva escluso in via generale l’esistenza di un dovere della banca di acquisire il certificato dei carichi tributari, senza una valutazione concreta delle circostanze del caso e della diligenza professionale esigibile dall’operatore qualificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione all’art. 1176, comma 2, c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per denunciare nullità della decisione per motivazione apparente o illogica
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
art. 1176, secondo comma, c.c.
la diligenza professionale del finanziatore va valutata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e della cautela esigibile dall’operatore qualificato
art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996
è la base normativa del Fondo Centrale di Garanzia che assisteva il finanziamento
è richiamato in via esemplificativa per qualificare condotte imprudenti, negligenti o in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline
è richiamato per affermare che le dichiarazioni dei redditi derivano dai dati di bilancio
Massime di principio
- Nella valutazione della responsabilità del finanziatore per abusiva concessione di credito, il giudice deve apprezzare la diligenza professionale in concreto, considerando tutte le circostanze del caso e non potendo fondare l’esclusione della responsabilità su affermazioni astratte o stereotipate.
- Non è corretto affermare in via generale che, in presenza di bilanci e dichiarazioni fiscali formalmente coerenti, la banca sia automaticamente esonerata da ulteriori verifiche sulla situazione economico-patrimoniale e fiscale del cliente.
- La presenza di elementi fiscali potenzialmente sintomatici di crisi d’impresa può imporre un approfondimento istruttorio sulla posizione del richiedente il finanziamento, secondo la diligenza esigibile dal banchiere accorto.
- La violazione delle regole di corretta valutazione del merito creditizio non conduce di per sé alla nullità del contratto di finanziamento, ma richiede una verifica concreta degli effetti della condotta e delle eventuali conseguenze giuridiche nel rapporto obbligatorio.
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