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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32681/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009: l'INPS contestava la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione all'avviso di addebito proposto dall'avv. Iolanda Maria Cosimo, ritenendo che il termine prescrizionale fosse decorso (scadenza pagamento fissata al 16/6/2010) e che la prima richiesta di pagamento dell'INPS fosse tardiva (atto indicato in sentenza al 30/6/2016). L'INPS assumeva che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un doloso occultamento del reddito idoneo a sospendere la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'INPS inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la questione dell'eventuale dolo nell'occultamento del reddito è valutazione di merito rimessa al giudice di merito e non pure questione di diritto censurabile in Cassazione nei termini invocati; 2) la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza impugnata (es. discrepanza sulla data dell'atto interruttivo), dovendo tale istanza essere proposta al giudice che ha emesso la decisione; 3) non è stata fornita prova dell'intenzionalità specifica di occultamento a carico della resistente. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione; è stato altresì rilevato l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Norma sulla prescrizione estinzione del diritto che regola il decorso del termine prescrizionale; la Corte ha richiamato il principio generale della decorrenza della prescrizione ai fini della vertenza contributiva.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    Norma sulle cause di interruzione della prescrizione; la questione centrale era se vi fosse stata interruzione per occultamento doloso del credito, deduzione ritenuta materia di fatto e non provata.

  • legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 e ss.

    Riferimento alla disciplina delle gestioni previdenziali e del calcolo dei contributi; richiamata fra le norme di riferimento per la qualificazione dell'obbligo contributivo.

  • d.l. n. 98/2011, art. 18, comma 12 (conv. con l. n. 111/2011)

    Norma richiamata tra le disposizioni legislative correlate alla materia contributiva e prescrizionale, citata a supporto delle ragioni normative addotte dall'INPS.

  • d.lgs. n. 462/1997, art. 1

    Richiamato come riferimento normativo collegato alla materia tributaria/previdenziale, ma non decisivo ai fini della statuizione sulla prova del dolo.

  • d.lgs. n. 241/1997, art. 10, comma 1

    Norma collegata alle sanzioni/accertamenti tributari richiamata dall'INPS; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo bastasse a dimostrare il dolo nell'omissione del quadro RR.

  • artt. 287 e seguenti c.p.c.

    Disciplina della correzione degli errori materiali nelle sentenze: la Corte ha precisato che la correzione spetta al giudice che ha emesso la decisione e non alla Corte di cassazione quando il vizio è un mero errore materiale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Limiti di censura in Cassazione per questioni che riguardano la valutazione di fatto: l'accertamento dell'occultamento doloso è questione di merito e può essere sindacata in Cassazione solo nei ristretti limiti previsti da questa disposizione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non determina automaticamente la prova del doloso occultamento del reddito: occorre prova specifica dell'intenzionalità dell'occultamento.
  • La decorrenza della prescrizione dei contributi va individuata partendo dalla scadenza prevista per il pagamento; eventuali controversie sulla data di decorrenza devono essere affrontate come questioni di fatto dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non è competente a correggere errori materiali contenuti nelle sentenze di merito: per ottenere la correzione di lapsus o errori di data occorre rivolgersi al giudice che ha emesso la sentenza.
  • La qualificazione dell'occultamento doloso è una valutazione di merito e, in Cassazione, può essere censurata solo nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ossia per vizi di motivazione o travisamento probatorio estremamente circoscritti.
  • In presenza di discrepanze nella datazione di atti interruttivi indicate nella sentenza, è prassi richiedere prima la correzione in sede di merito; senza tale correzione il ricorso per cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile o improduttivo.
  • Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, l'istante può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa vigente.

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