Cassazione Civile, Sentenza n. 32684/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Nicosia riguardo a contributi relativi all'anno 2009. L'INPS sosteneva che la prescrizione dovesse decorrere dal termine previsto per il versamento posticipato dalla normativa (d.P.C.m. 10 giugno 2010) e non dalla data indicata dalla Corte territoriale (16 giugno 2010), e ha inoltre dedotto un occultamento doloso del debito per omissione della compilazione del quadro RR, idoneo a sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS limitatamente al profilo della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione. Ha stabilito che, in base al d.lgs. n. 241/1997 e al d.P.C.m. 10 giugno 2010, il termine rilevante per il versamento (e quindi per l'inizio della prescrizione) era il 6 luglio 2010 e non il 16 giugno 2010 come aveva ritenuto la Corte d'appello. Ha inoltre affermato che l'individuazione del dies a quo è una quaestio iuris che il giudice può rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, quando la questione emerge dagli elementi acquisiti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al profilo indicato e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione; gli ulteriori profili relativi alla sospensione per occultamento doloso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
codice civile, art. 2935
Norma richiamata in relazione alla prescrizione dei diritti; la Corte la utilizza come riferimento generale per la disciplina prescrizionale
codice civile, art. 2941, n. 8
Previsione relativa all'interruzione o sospensione della prescrizione per occultamento doloso; il ricorso invocava questa causa di sospensione
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e seguenti
Normativa di riforma previdenziale citata a cornice delle obbligazioni contributive amministrate dall'INPS
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12
Richiamato fra le norme invocate dall'INPS nella doglianza, come riferimento alla disciplina previdenziale
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, art. 55
i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
Fonte che stabilisce il principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi erano dovuti; la Corte lo applica per collegare il dies a quo al termine di versamento
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
Stabilisce che i termini di versamento contributivo coincidono con i termini stabiliti per le imposte sui redditi; la Corte ne trae il nesso con i decreti attuativi che fissano le date precise
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti fiscali mediante decreto; la Corte ne riconosce efficacia normativa regolamentare
d.P.C.m. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
"I contribuenti ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
Atto regolamentare che differisce il termine ordinario di versamento al 6 luglio 2010 per determinate categorie; la Corte lo considera vincolante per stabilire il dies a quo della prescrizione e rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione dei contributi è il termine normativamente previsto per il versamento (anche se stabilito da un d.P.C.m. o altro atto regolamentare), non la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La corretta individuazione del momento iniziale della prescrizione è una quaestio iuris: il giudice (anche di legittimità) può rilevarla d'ufficio quando la questione emerge dagli atti e non richiede accertamenti di fatto.
- La formazione del giudicato interno non impedisce automaticamente la rilevazione d'ufficio del dies a quo quando la parte impugna la decisione sulla sospensione della prescrizione; la statuizione che forma giudicato è l'unità fatto-norma-effetto e non singole affermazioni isolate.
- La sospensione o l'interruzione della prescrizione per occultamento doloso richiede elementi che dimostrino l'effettiva impossibilità per l'ente di conoscere il debito: l'omessa compilazione di un quadro fiscale non determina automaticamente il dolo occultativo.
- Le parti devono comunque allegare con precisione le coordinate temporali dell'inerzia dell'ente per fondare l'eccezione di prescrizione, ma questo non esclude il potere del giudice di qualificare il momento iniziale della prescrizione sulla base della normativa applicabile.
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