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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32682/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione dell'avv. Michela Stara avverso avviso di addebito per contributi non versati alla Gestione separata per l'anno 2009; in appello la Corte territoriale aveva ritenuto prescritta la pretesa INPS (decorso del quinquennio) nonostante avesse affermato l'obbligo d'iscrizione. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la mancata compilazione del quadro RR non determini doloso occultamento idoneo a sospendere la prescrizione e che la prescrizione non fosse scaduta per effetto del differimento del termine di versamento stabilito dal d.P.C.m. 10 giugno 2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al profilo preliminare della individuazione del dies a quo della prescrizione, ritenendo che la Corte d'appello avesse fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, quando in appello è dedotta la sospensione della prescrizione, il giudice di legittimità può valutare d'ufficio anche la corretta individuazione del dies a quo; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice d'appello per nuovo esame. Gli ulteriori profili dedotti con il motivo sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    Disciplina i destinatari dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata: la Corte territoriale aveva ritenuto la ricorrente non tenuta all'iscrizione in primo grado, mentre la Corte d'appello ha affermato l'obbligo; la Cassazione non ha disatteso la portata normativa ma si è concentrata sul tema della prescrizione.

  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17

    Individua termini per il versamento dei contributi; il Tribunale aveva fatto riferimento a tale termine per calcolare l'inizio della prescrizione.

  • regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (conv. con L. 6 aprile 1936, n. 1155), art. 55

    "i contributi obbligatori si prescrivono 'dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati'"

    Principio richiamato dalla Corte: la prescrizione decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    Stabilisce il principio di coincidenza dei termini di versamento contributivo con quelli fiscali, collegando così la decorrenza della prescrizione ai termini fiscali.

  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5

    Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti fiscali e contributivi; la Corte ha ritenuto che il d.P.C.m. trovi fondamento in questa norma e abbia natura regolamentare, integrando la disciplina sui termini di versamento.

  • D.P.C.m. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    "I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"

    La Corte ha interpretato il d.P.C.m. come applicabile a tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali esistono studi di settore (dato oggettivo dell'attività), non solo a chi sia effettivamente fiscalmente assoggettato alle risultanze degli studi; ne deriva il differimento al 6 luglio 2010 del dies a quo per la prescrizione dei contributi relativi al 2009.

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

    Richiamato in relazione alla funzione del quadro RR della dichiarazione ai fini della determinazione dei contributi; la Corte ha però ritenuto che l'assenza della compilazione del quadro non valga automaticamente a configurare occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione.

  • decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111)

    Normativa citata nel ricorso: richiamata tra le fonti normative rilevanti, ma la decisione si è concentrata sull'applicazione del d.P.C.m. 10 giugno 2010 e sui principi di prescrizione del codice civile.

  • codice civile, artt. 2934, 2935, 2936, 2938, 2941

    Principi di diritto civile sulla prescrizione: la Corte ha ribadito che la prescrizione è elemento costitutivo dell'inerzia e che il dies a quo e le cause di sospensione/interruzione sono quaestiones iuris che il giudice può valutare d'ufficio; l'art. 2941 n.8 è richiamato in relazione al doloso occultamento (sospensione) ma la Corte ha sottolineato che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce di per sé occultamento doloso.

Massime di principio

  • La prescrizione contributiva decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati (termine di pagamento), non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • I termini di versamento fissati con d.P.C.m., adottati in attuazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, hanno rango regolamentare e devono essere considerati per determinare il dies a quo della prescrizione; il differimento previsto dal d.P.C.m. si applica in base all'attività svolta (criterio oggettivo), non alla condizione soggettiva di adesione agli studi di settore.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione quando la questione rientra nella stessa fattispecie di prescrizione dedotta in giudizio (iura novit curia), purché ciò non implichi accertamenti di fatto non disponibili.
  • Il giudicato interno può precludere il rilievo d'ufficio solo se si è formato sulla stessa unità minima di decisione (fatto + norma + effetto); la mancata impugnazione di singole affermazioni non necessariamente crea giudicato sull'intera fattispecie prescrizionale.
  • La mera omissione della compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione; la sussistenza del dolo deve emergere da elementi concreti.
  • In contenziosi previdenziali, il giudice deve valutare d'ufficio norme e atti regolamentari che incidono sui termini prescrizionali per garantire correttezza e completezza della decisione, nel bilanciamento tra tutela dei diritti individuali e interesse generale alla riscossione contributiva.

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