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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32683/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva accolto l'opposizione di Marco Panattoni ad un avviso di addebito contributivo, ritenendo i contributi prescritti. L'INPS contestava in cassazione la decisione sostenendo, tra l'altro, che la prescrizione non era maturata per effetto del differimento dei termini di pagamento stabilito dal D.P.C.m. 4 giugno 2009 e che sussisteva la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito (omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo in relazione all'errata individuazione del dies a quo della prescrizione operata dalla Corte d'appello, che aveva fatto decorrere il termine dal 16 giugno 2009 omettendo di considerare il differimento al 6 luglio 2009 stabilito dal D.P.C.m. 4 giugno 2009. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame. Ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui, quando è impugnata la sentenza d'appello sulla sospensione della prescrizione, la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione resta deducibile e valutabile d'ufficio dalla Corte di legittimità sulla scorta degli elementi acquisiti.

Norme richiamate

  • D.P.C.m. 4 giugno 2009

    I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    Il d.P.C.m. ha carattere regolamentare/di fonte secondaria collegata al d.lgs. n.241/1997 e differisce al 6 luglio 2009 il termine senza maggiorazione per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2008, applicabile a tutti i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati studi di settore (criterio oggettivo, non soggettivo).

  • Art. 55, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)

    i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui era fissato il termine per il versamento: il dies a quo coincide con la scadenza del pagamento, non con la presentazione della dichiarazione.

  • Art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    I termini di pagamento dei contributi sono ancorati ai termini previsti per i versamenti fiscali indicati nella dichiarazione dei redditi; pertanto modifiche normative/regolamentari di tali termini incidono sulla decorrenza della prescrizione contributiva.

  • Art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di modificare termini relativi agli adempimenti dei contribuenti; fondamento normativo del D.P.C.m. che differisce termini di versamento.

  • Art. 2934 cod. civ.

    Stabilisce che la prescrizione si verifica per l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge: la durata e il dies a quo sono questioni di diritto che il giudice deve qualificare.

  • Art. 2941, n. 8, cod. civ.

    Prevede la sospensione della prescrizione in caso di dolo o occultamento del credito; l'INPS aveva invocato questa norma per sostenere la sospensione in caso di omissione nella dichiarazione, ma la Corte ha ritenuto preliminare la corretta individuazione del dies a quo.

  • Artt. 329 e 336 cod. proc. civ.

    Regole sul giudicato interno: l'impugnazione parziale determina acquiescenza alle parti non impugnate; il giudicato si forma sulla statuizione nella sua unità minimamente decisoria (fatto+norma+effetto). Ciò è stato utilizzato per delimitare quando il dies a quo possa essere riesaminato.

  • Artt. 380-bis, 376, 378, 394 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate nel procedimento (rinvio, trattazione della causa, memorie e procedure di ammissione all'adunanza).

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui era fissato il termine per il versamento: per i contributi legati alla dichiarazione dei redditi il dies a quo segue i termini di pagamento fiscali eventualmente differiti da provvedimenti regolamentari.
  • I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati in attuazione del d.lgs. n.241/1997, hanno natura regolamentare e incidono sui termini di versamento; quindi possono modificare la decorrenza della prescrizione e sono rilevabili d'ufficio dal giudice.
  • L'individuazione del momento iniziale della prescrizione (quaestio iuris) è di competenza del giudice e non è vincolata alle deduzioni delle parti; può essere verificata anche in sede di legittimità purché non richieda accertamenti di fatto.
  • Quando la sentenza d'appello è impugnata con riguardo alla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie prescrizionale (incluso il dies a quo) resta sottoposta a verifica in Cassazione e non si forma giudicato interno sul solo elemento del dies a quo se esso è parte integrante della medesima fattispecie.
  • Le eccezioni relative a fatti interruttivi o sospensivi della prescrizione sono rilevabili d'ufficio se emergono dal materiale probatorio acquisito, salvo i casi in cui la legge richieda espressamente l'iniziativa della parte.
  • In pratica, in situazioni analoghe occorre verificare sempre (a) quale norma fissa il termine di pagamento, (b) se tale termine sia stato differito da provvedimenti regolamentari e (c) se esistano fatti che sospendono o interrompono la prescrizione, prima di concludere per l'estinzione dell'obbligo contributivo.

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