Cassazione Civile, Sentenza n. 32685/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Pagano, sostenendo che: a) la Corte territoriale non aveva considerato il differimento al 6 luglio 2009 disposto dal d.P.C.m. 4 giugno 2009, che posticipa il dies a quo della prescrizione dei contributi relativi al 2008; b) l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integra, di per sé, occultamento doloso del debito e sospende la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c. La Cassazione ha esaminato la questione del dies a quo della prescrizione (quaestio iuris) ritenendola rilevabile d'ufficio e ha concluso che il termine utile per il decorso della prescrizione va differito al 6 luglio 2009 in forza dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 4 giugno 2009; pertanto la Corte d'appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009 e nel non tener conto del differimento regolamentare. La valutazione sull'eventuale occultamento doloso è stata dichiarata assorbita rispetto al profilo preliminare della corretta individuazione del dies a quo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS nei termini indicati, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo limitatamente al profilo relativo all'individuazione del dies a quo della prescrizione (che deve essere fissato al 6 luglio 2009 per effetto del d.P.C.m. 4 giugno 2009), ha dichiarato che tale questione era rilevabile d'ufficio in quanto quaestio iuris emergente dagli atti e dalla normativa, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per il prosieguo conforme ai principi enunciati. Gli ulteriori profili dedotti dall'INPS (in particolare la discussione sull'occultamento doloso) sono stati dichiarati assorbiti e saranno valutati, se necessario, dall'organo di rinvio.
Norme richiamate
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009
ha rango regolamentare e differisce il termine di versamento al 6 luglio 2009 per i contribuenti che esercitano attività riconducibili agli studi di settore; tale differimento produce lo spostamento del dies a quo della prescrizione dei contributi
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
art. 18, comma 4; art. 12, comma 5
l'art. 18, comma 4 collega il termine di versamento dei contributi ai termini di versamento connessi alla dichiarazione dei redditi; l'art. 12, comma 5 attribuisce al d.P.C.m. la possibilità di modificare i termini degli adempimenti e quindi legittima il differimento disposto dal d.P.C.m.
codice civile
art. 2934, art. 2936, art. 2938, art. 2935, art. 2941, n. 8
art. 2934 definisce la prescrizione come inerzia per il tempo determinato dalla legge; art. 2936 stabilisce l'inderogabilità di taluni termini; art. 2938 individua oneri di allegazione; art. 2935 e art. 2941 (n.8) sono invocati in tema di estinzione e di sospensione per occultamento doloso del credito
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito)
stabilisce che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati, ricondotto dal giudice alla scadenza dei termini di versamento
legge 8 agosto 1995, n. 335
richiamata nell'impugnazione in relazione alle norme sul sistema previdenziale e alla disciplina dell'obbligo contributivo amministrato dall'INPS
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito)
citato nell'ambito delle censure proposte dall'INPS, contestualizzando disposizioni legislative successive richiamate nel ricorso
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3; art. 376; art. 378; art. 380-bis; art. 329, comma 2; art. 336, comma 1
richiamati per proporre i motivi di cassazione, per la rimessione in pubblica udienza, per le memorie, e per i principi inerenti formazione del giudicato e rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
norma riferita alle modalità di discussione orale in udienza in epoca emergenziale, rilevante nella descrizione della trattazione del procedimento
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dal giorno in cui scadono i termini per il versamento dei contributi, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- I d.P.C.m. che modificano i termini di versamento previsti dal d.lgs. n. 241/1997 hanno natura regolamentare e rango di fonte normativa e pertanto incidono sul dies a quo della prescrizione quando stabiliscono un differimento.
- Il differimento stabilito dal d.P.C.m. si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla concreta adesione al regime derivante dagli studi.
- La determinazione del momento iniziale della prescrizione è una quaestio iuris che il giudice deve valutare d'ufficio e che può essere esaminata anche in sede di legittimità, purché non siano necessari accertamenti di fatto.
- L'omessa compilazione del quadro RR non determina automaticamente l'esistenza di un occultamento doloso: l'onere di provare l'occultamento e la sua rilevanza sospensiva grava su chi la invoca (p.es. l'INPS).
- Il giudicato interno si forma sull'unità minima di decisione (fatto + norma + effetto); la mancata impugnazione di affermazioni isolate non impedisce di riesaminare la fattispecie della prescrizione quando l'impugnazione investe profili connessi (es. sospensione), per i quali il dies a quo è logicamente preliminare.
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