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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32685/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Pagano, sostenendo che: a) la Corte territoriale non aveva considerato il differimento al 6 luglio 2009 disposto dal d.P.C.m. 4 giugno 2009, che posticipa il dies a quo della prescrizione dei contributi relativi al 2008; b) l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integra, di per sé, occultamento doloso del debito e sospende la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c. La Cassazione ha esaminato la questione del dies a quo della prescrizione (quaestio iuris) ritenendola rilevabile d'ufficio e ha concluso che il termine utile per il decorso della prescrizione va differito al 6 luglio 2009 in forza dell'art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 4 giugno 2009; pertanto la Corte d'appello aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009 e nel non tener conto del differimento regolamentare. La valutazione sull'eventuale occultamento doloso è stata dichiarata assorbita rispetto al profilo preliminare della corretta individuazione del dies a quo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS nei termini indicati, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo limitatamente al profilo relativo all'individuazione del dies a quo della prescrizione (che deve essere fissato al 6 luglio 2009 per effetto del d.P.C.m. 4 giugno 2009), ha dichiarato che tale questione era rilevabile d'ufficio in quanto quaestio iuris emergente dagli atti e dalla normativa, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello per il prosieguo conforme ai principi enunciati. Gli ulteriori profili dedotti dall'INPS (in particolare la discussione sull'occultamento doloso) sono stati dichiarati assorbiti e saranno valutati, se necessario, dall'organo di rinvio.

Norme richiamate

  • decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009

    ha rango regolamentare e differisce il termine di versamento al 6 luglio 2009 per i contribuenti che esercitano attività riconducibili agli studi di settore; tale differimento produce lo spostamento del dies a quo della prescrizione dei contributi

  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

    art. 18, comma 4; art. 12, comma 5

    l'art. 18, comma 4 collega il termine di versamento dei contributi ai termini di versamento connessi alla dichiarazione dei redditi; l'art. 12, comma 5 attribuisce al d.P.C.m. la possibilità di modificare i termini degli adempimenti e quindi legittima il differimento disposto dal d.P.C.m.

  • codice civile

    art. 2934, art. 2936, art. 2938, art. 2935, art. 2941, n. 8

    art. 2934 definisce la prescrizione come inerzia per il tempo determinato dalla legge; art. 2936 stabilisce l'inderogabilità di taluni termini; art. 2938 individua oneri di allegazione; art. 2935 e art. 2941 (n.8) sono invocati in tema di estinzione e di sospensione per occultamento doloso del credito

  • regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito)

    stabilisce che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati, ricondotto dal giudice alla scadenza dei termini di versamento

  • legge 8 agosto 1995, n. 335

    richiamata nell'impugnazione in relazione alle norme sul sistema previdenziale e alla disciplina dell'obbligo contributivo amministrato dall'INPS

  • decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito)

    citato nell'ambito delle censure proposte dall'INPS, contestualizzando disposizioni legislative successive richiamate nel ricorso

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 3; art. 376; art. 378; art. 380-bis; art. 329, comma 2; art. 336, comma 1

    richiamati per proporre i motivi di cassazione, per la rimessione in pubblica udienza, per le memorie, e per i principi inerenti formazione del giudicato e rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    norma riferita alle modalità di discussione orale in udienza in epoca emergenziale, rilevante nella descrizione della trattazione del procedimento

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dal giorno in cui scadono i termini per il versamento dei contributi, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • I d.P.C.m. che modificano i termini di versamento previsti dal d.lgs. n. 241/1997 hanno natura regolamentare e rango di fonte normativa e pertanto incidono sul dies a quo della prescrizione quando stabiliscono un differimento.
  • Il differimento stabilito dal d.P.C.m. si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla concreta adesione al regime derivante dagli studi.
  • La determinazione del momento iniziale della prescrizione è una quaestio iuris che il giudice deve valutare d'ufficio e che può essere esaminata anche in sede di legittimità, purché non siano necessari accertamenti di fatto.
  • L'omessa compilazione del quadro RR non determina automaticamente l'esistenza di un occultamento doloso: l'onere di provare l'occultamento e la sua rilevanza sospensiva grava su chi la invoca (p.es. l'INPS).
  • Il giudicato interno si forma sull'unità minima di decisione (fatto + norma + effetto); la mancata impugnazione di affermazioni isolate non impedisce di riesaminare la fattispecie della prescrizione quando l'impugnazione investe profili connessi (es. sospensione), per i quali il dies a quo è logicamente preliminare.

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