Cassazione Civile, Ordinanza n. 41846/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune emise un avviso di accertamento Ici per l'anno 2008 nei confronti di una società, relativo a un terreno ritenuto edificabile. La contribuente contestò l'atto sostenendo che il presupposto impositivo mancava perché la variante urbanistica che aveva mutato la destinazione del terreno non era ancora divenuta esecutiva; dedusse inoltre l'erroneità della stima del valore del bene e della individuazione del periodo d'imposta. La CTR respinse l'appello della società, valorizzando l'avvenuto rilascio di una concessione edilizia e la comunicazione di inizio lavori, oltre alla congruità della valutazione del terreno. In cassazione la società propose tre motivi, ma prima della decisione depositò istanza di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, poi seguita da rinuncia al ricorso, sul presupposto dell'accettazione della definizione e del pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, in quanto l'istanza era stata accettata dall'Agente della riscossione per la Regione Sicilia e la contribuente aveva pagato le somme richieste. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito. Ha inoltre compensato le spese processuali, considerato che la controversia si era chiusa per effetto della definizione agevolata.
Norme richiamate
La definizione agevolata della lite, una volta accettata l'istanza e pagate le somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
È richiamato quale base della richiesta della contribuente di definizione agevolata con rinuncia al ricorso pendente.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020
È richiamato solo per la modalità di decisione da remoto.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria, con accettazione dell'istanza e integrale pagamento di quanto dovuto, il giudizio di legittimità perde la sua ragione d'essere e va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite comporta la carenza di interesse di entrambe le parti alla decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della chiusura della controversia per fatto sopravvenuto.
Come è indicizzato
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