Cassazione Civile, Ordinanza n. 34139/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tributario nel quale, a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente avverso cartelle di pagamento, le spese processuali gli erano state liquidate in euro 800,00. Il contribuente ha ritenuto tale importo inferiore ai minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55 del 2014, assumendo che il valore della causa, indicato nella nota spese, rientrasse in una fascia più elevata. La Commissione tributaria regionale ha confermato la liquidazione considerando, da un lato, il valore dichiarato ai fini del contributo unificato; dall'altro, la semplicità della questione trattata, l'assenza di una fase cautelare autonoma, la trattazione in camera di consiglio senza difesa orale e la mancata prova di un'attività di mediazione che avrebbe giustificato un aumento del compenso. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 2233 c.c., dell'art. 13 d.l. n. 132 del 2014, del d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, nonché degli artt. 12, 15, 17-bis e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e di norme costituzionali ed euroconvenzionali, sostenendo che la CTR avesse confermato senza adeguata motivazione una liquidazione sotto i minimi di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nella liquidazione delle spese successive al d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato ai valori medi delle tariffe, ma deve determinare il compenso tra minimo e massimo, con motivazione necessaria solo quando si intenda discostarsi ulteriormente dai parametri. Ha inoltre ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale" e che la nullità della sentenza ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile. Applicando tali principi, la Corte ha giudicato sufficiente la motivazione della CTR, poiché da essa risultavano le ragioni della conferma della liquidazione: l'assenza o la mancata prova di alcune attività difensive e la semplicità della questione trattata. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese in cassazione perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel contesto della regolazione e possibile modulazione delle spese di lite.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è evocata come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
Richiamato a fondamento della censura sulla determinazione del compenso professionale.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di liquidazione dei compensi/spese.
È il parametro tariffario applicabile alla liquidazione delle spese; la Corte ribadisce che non vincola ai valori medi ma impone di collocarsi tra minimo e massimo salvo adeguata motivazione per ulteriori scostamenti.
Richiamato quale modifica del d.m. n. 55 del 2014.
artt. 12, 15, 17-bis e 36 d.lgs. 546/1992
Richiamati dal ricorrente in relazione al processo tributario e alla disciplina delle spese/attività difensive.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
Norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Legge di conversione del d.l. 83/2012 richiamata nel quadro della riforma del vizio di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma che inserisce la previsione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese di lite successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è tenuto a utilizzare i valori medi tabellari, ma deve collocare la liquidazione entro il minimo e il massimo previsti, salvo necessità di motivazione quando si discosti ulteriormente dai parametri.
- La censura di legittimità sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta dissentire dalla valutazione del giudice di merito.
- In tema di compensi e spese, il riconoscimento di maggiorazioni per attività ulteriori richiede che tali attività siano effettivamente svolte e provate dalla parte che le invoca.
- La semplicità della questione trattata e l'assenza di ulteriori fasi processuali possono costituire elementi idonei a giustificare una liquidazione contenuta delle spese, purché la motivazione consenta il controllo delle ragioni della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34129/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34130/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34133/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34134/2022 del 21/11/2022
- ordinanza_civile · 21 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34135/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →