Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sul modello Unico 2008 relativo all'anno d'imposta 2007. A seguito della comunicazione di irregolarità, la società contribuente chiese e ottenne dall'Agenzia delle entrate la rateizzazione delle somme dovute. In seguito, una rata fu pagata oltre la scadenza prevista e, secondo l'Agenzia, un'altra rata risultò non pagata entro il termine. L'Ufficio iscrisse a ruolo l'intero importo residuo e notificò cartella di pagamento, applicando sanzioni in misura piena. La società impugnò la cartella deducendo la mancata detrazione delle rate già versate e l'erronea applicazione delle sanzioni nella misura del 30% anziché ridotta. La CTR accolse in parte la tesi della società, ritenendo che, nella disciplina ratione temporis applicabile dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, solo il mancato pagamento di una rata e non il mero ritardo comportasse la decadenza dal beneficio. In cassazione l'Agenzia denunciò violazione degli artt. 3-bis, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che, nel regime applicabile al caso, il tardivo versamento non impediva la decadenza, essendo decisivo il mancato pagamento nel termine di scadenza; aggiungeva che le modifiche introdotte dal d.l. n. 201 del 2011 non erano applicabili perché la decadenza era già maturata prima della loro entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nella formulazione originaria dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, il mancato pagamento anche di una sola rata determinava la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, senza distinzione tra ritardo e mancato versamento. Ha quindi escluso l'applicabilità al caso concreto della disciplina modificata dal d.l. n. 201 del 2011, poiché la decadenza era già intervenuta con la cartella notificata il 28/09/2011, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la comunicazione di irregolarità
art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 462 del 1997
nella formulazione originaria, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta decadenza dalla rateazione; la disciplina successiva consente il pagamento tardivo entro il termine della rata seguente, ma non si applica a rateazioni non più in corso alla data di entrata in vigore
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
serve a quantificare la sanzione in misura commisurata alla rata pagata in ritardo nella disciplina sopravvenuta
art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per il ravvedimento operoso nella disciplina introdotta successivamente
art. 10, comma 13-decies, d.l. n. 201 del 2011
ha modificato l'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 introducendo la possibilità di pagamento tardivo della rata
art. 10, comma 13-undecies, d.l. n. 201 del 2011
prevede l'applicazione delle nuove disposizioni anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma non ai casi in cui la decadenza sia già intervenuta
legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011, cui si collega la disciplina transitoria richiamata dalla Corte
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997
disposizione interpretata come non distinguente, nel regime originario, tra ritardato e mancato versamento della rata
Massime di principio
- Nel regime originario della rateizzazione del debito tributario ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, il mancato pagamento entro la scadenza anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio, con iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, senza che assuma rilievo il successivo pagamento tardivo.
- La disciplina sopravvenuta che consente il versamento tardivo della rata e tempera le conseguenze sanzionatorie si applica solo alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non ai casi in cui la decadenza sia già maturata prima di tale data.
- In presenza di una decadenza già verificatasi secondo la normativa previgente, non è possibile applicare retroattivamente la nuova disciplina più favorevole se la rateizzazione non era più in corso.
- Quando la questione è solo di diritto e non residuano accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →