Cassazione Civile, Ordinanza n. 15444/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria alla definizione agevolata di un carico iscritto a ruolo relativo a tributi dell'anno 1995. Il contribuente aveva versato il 25% del debito in data 16 maggio 2003 e aveva poi ricevuto, il 21 luglio 2003, la cartella di pagamento per l'intero importo; la cartella non era stata impugnata, con conseguente definitività delle iscrizioni a ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la decisione era stata confermata in appello. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia sosteneva che il condono ex art. 12 L. n. 289/2002, come esteso dal d.l. n. 143/2003, non fosse applicabile perché il versamento era stato eseguito prima dell'entrata in vigore della proroga e quindi prima della possibilità di definire i ruoli affidati nel periodo rilevante. La resistente contestava la censura.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, secondo l'orientamento consolidato, la disciplina di definizione agevolata dei carichi di ruolo si applica anche ai versamenti eseguiti in unica soluzione nel periodo utile indicato dalla normativa di conversione, e che non rileva, ai fini dell'esclusione dal beneficio, un pagamento frazionato o un versamento non immediatamente estintivo dell'obbligazione. Poiché nel caso concreto il versamento del 25% era stato effettuato in unica soluzione il 16 maggio 2003 e il ruolo era stato affidato nel periodo ricompreso nella proroga, la definizione agevolata è stata ritenuta efficace. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 289/2002
comma 1; comma 2; comma 2-ter
La definizione dei carichi di ruolo pregressi opera anche per i ruoli affidati nel periodo poi esteso dal comma 2-ter; il beneficio è accessibile mediante pagamento in unica soluzione o secondo le modalità previste dalla norma.
art. 1, comma 2, d.l. n. 143/2003
La disposizione di conversione ha reso utili i versamenti effettuati nel periodo 17 aprile-25 giugno 2003 ai fini della definizione agevolata, con interpretazione costituzionalmente orientata.
L. 1 agosto 2003, n. 212
La legge di conversione ha introdotto una disciplina che consente di considerare efficaci, per il condono, i versamenti effettuati nel periodo indicato, anche se anteriori all'entrata in vigore formale della proroga.
D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)
La nozione di versamenti "utili" va riferita a quelli immediatamente estintivi dell'obbligo, ossia eseguiti in unica soluzione, non a qualunque pagamento parziale.
Massime di principio
- In tema di condono fiscale sui carichi iscritti a ruolo, la verifica dell'ammissibilità al beneficio va compiuta alla luce della disciplina sostanziale e delle sue proroghe, considerando efficaci anche i versamenti eseguiti nel periodo espressamente valorizzato dalla legge di conversione.
- Ai fini dell'esclusione dalla proroga, per versamenti "utili" devono intendersi quelli idonei a definire immediatamente il debito in unica soluzione; un pagamento parziale non necessariamente preclude l'accesso alla definizione agevolata se la norma lo consente e se la fattispecie concreta rientra nell'ambito temporale previsto.
- La disciplina introdotta dal comma 2-ter dell'art. 12 L. n. 289/2002 si pone in sostanziale continuità con i commi 1 e 2 della stessa norma, salvo l'estensione soggettivo-temporale ai ruoli affidati nel nuovo intervallo previsto dalla proroga.
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