Cassazione Civile, Ordinanza n. 19026/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l'imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2014, relativo a striscioni esposti all'interno e all'esterno di un centro commerciale, con diciture sugli orari di apertura straordinaria e con il marchio del centro. Il concessionario sosteneva che tali messaggi fossero imponibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, perché idonei a promuovere la domanda di beni e servizi e a migliorare l'immagine dell'esercizio commerciale, anche se non direttamente riferiti a singoli prodotti. La società contribuente, nel controricorso e nel ricorso incidentale, deduceva invece la violazione delle norme sul diritto di difesa e sull'obbligo di motivazione degli atti tributari, sostenendo che l'avviso fosse carente di motivazione e che la CTR avesse erroneamente considerato sufficiente una motivazione meramente "provocatio ad opponendum". Denunciava, inoltre, che la motivazione fosse in realtà insufficiente perché non consentiva di comprendere adeguatamente l'an e il quantum della pretesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della concessionaria e ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza di motivazione dell'avviso, affermando però che la CTR aveva errato nel fondare la sufficienza motivazionale sulla sola possibilità per il contribuente di difendersi, poiché la motivazione dell'atto tributario è elemento sostanziale e deve indicare presupposti di fatto e ragioni di diritto; nondimeno, nel caso concreto, l'avviso era adeguatamente motivato perché indicava numero, ubicazione, dimensioni dei mezzi pubblicitari e tariffe applicate. Quanto al merito tributario, la Corte ha affermato che gli striscioni esposti nel centro commerciale e nel parcheggio, recanti orari di apertura e richiami al marchio, avevano natura pubblicitaria e rientravano nel presupposto impositivo dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993, poiché idonei ad attirare la clientela e a promuovere l'attività commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha respinto l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità ricorre quando il messaggio, diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da essi percepibile, abbia astratta potenzialità di farsi conoscere a una pluralità indeterminata di destinatari e sia finalizzato a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 145/2007
La pubblicità è qualsiasi forma di messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni o la prestazione di opere o servizi, o la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; la motivazione è elemento sostanziale dell'atto e non mera provocatio ad opponendum.
Richiamato quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche agli atti tributari nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
art. 1, comma 165, L. n. 296/2006
Conferma l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo da parte dell'amministrazione o del concessionario.
art. 24 Cost.
Richiamato dal contribuente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta.
art. 53 Cost.
Richiamato dal contribuente, in relazione alla capacità contributiva e alla legittimità della pretesa impositiva, ma senza esito favorevole.
art. 97 Cost.
Richiamato dal contribuente, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato e deciso nel merito respingendo l'originario ricorso del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, la tassabilità non dipende solo dal contenuto direttamente promozionale del messaggio, ma anche dalla sua idoneità oggettiva a richiamare clientela e a promuovere l'attività economica, in rapporto al luogo di esposizione e alla platea dei destinatari potenziali.
- Sono imponibili anche messaggi che, pur non pubblicizzando uno specifico prodotto, incentivano l'accesso a un esercizio commerciale in determinati giorni o orari, quando la loro collocazione e il loro contenuto li rendano idonei a svolgere una funzione promozionale.
- La motivazione dell'avviso tributario non è una mera provocatio ad opponendum: essa costituisce un elemento sostanziale dell'atto e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, così da delimitare il thema decidendum e il controllo giurisdizionale.
- La sufficienza della motivazione va valutata in concreto, verificando se l'atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente, ma anche se contenga gli elementi essenziali che consentano il controllo della correttezza dell'azione amministrativa.
- In sede di legittimità, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.
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