Cassazione Penale, Sentenza n. 28909/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma riformativa della condanna per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (mancata apposizione della firma prevista dalla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Denuncia nullità per violazione degli artt. 125, n. 3 c.p.p. e art. 131-bis c.p., vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale: si contesta che la Corte territoriale abbia fondato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità su elementi relativi alla personalità e ai precedenti dell'imputato anziché su profili oggettivi della fattispecie; si sostiene che risulti un solo precedente specifico e che quindi non sussista l'abitualità ostativa prevista dall'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile, avendo gli atti (certificato del casellario e pronunce definitive) documentato plurime pronunce irrevocabili e condotte della stessa indole (anche successivamente al fatto oggetto di giudizio), nonché altre violazioni similari, tali da configurare comportamento abituale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Fattispecie penale oggetto della condanna (inosservanza dell'obbligo di firma connesso a misura di prevenzione); utilizzata per individuare il reato e i precedenti specifici.
Disciplina della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; interpretata come incompatibile con l'esistenza di 'comportamento abituale', che si configura quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili.
Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata rispetto alla motivazione della Corte territoriale.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale citato tra le pronunce pregresse utili a dimostrare la non occasionalità del comportamento del ricorrente.
Norma richiamata in relazione a condanne collegate citate negli atti come precedenti afferenti alla stessa materia di illeciti.
Riferimento alle sentenze applicative ex art. 444 c.p.p. menzionate tra le pronunce definitive che contribuiscono a dimostrare la reiterazione di condotte.
Predisposizione formale del motivo riassunto nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato ai sensi di tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. in L. 18/12/2020 n. 176
Norma richiamata in ordine alla trattazione scritta e alla produzione di requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale in assenza di richiesta di trattazione orale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione delle condizioni per l'esenzione dal pagamento per la Cassa delle ammende; qui ritenute non applicabili.
Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018 (Ben Brahim Ouissem)
Giurisprudenza che afferma che denunce o precedenti di polizia di cui si ignora l'esito non sono di per sé idonei a dimostrare l'abitualità; il giudice deve verificare l'esito delle segnalazioni.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020
Precisazione giurisprudenziale secondo cui l'abitualità ostativa all'art. 131-bis sussiste quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili.
Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024 (S.)
Orientamento che qualifica come 'stessa indole' reati che, pur disciplinati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni; utile per considerare analoghe condotte di evasione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con il 'comportamento abituale': per comprovare quest'ultimo servono almeno due reati della stessa indole, accertabili dagli atti
- Precedenti non definitivi, denunce o segnalazioni di polizia senza esito non bastano a provare l'abitualità: il giudice deve accertare l'esito e la concretezza degli elementi fattuali
- Reati 'della stessa indole' possono derivare da norme diverse se condividono caratteri oggettivi, contesti o motivazioni comuni; perciò più condanne analoghe possono escludere la tenuità
- La presenza di un singolo precedente specifico non è automaticamente ostativa, ma la pluralità di pronunce irrevocabili e violazioni ripetute giustifica il diniego della speciale tenuità
- In cassazione le censure devono essere specifiche e adeguatamente riferite alla motivazione composita del giudice di merito: rilievi generici o non calibrati possono renderle inammissibili
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