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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida senza patente (con recidiva biennale). La difesa denunciava: 1) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere l'abitualità della condotta sulla base di un unico precedente specifico, contraddicendo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tushaj) che richiede più fatti della stessa specie; 2) contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, dato che il primo giudice aveva poi concesso la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene non ricorresse l'abitualità nel senso stretto indicato dall'art. 131‑bis comma 4 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, andavano comunque considerate la specifica conformazione della contravvenzione (reiterazione dell'azione antidoverosa che costituisce anche illecito amministrativo) e la presenza di un precedente della stessa specie nell'anno precedente, elementi che ostano al riconoscimento della speciale causa di non punibilità. Quanto alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la Corte ha richiamato il carattere discrezionale dell'istituto (art. 58 L. 24/11/1981, n. 689 e art. 133 c.p.) e ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del merito, che ha valutato l'inefficacia e l'inidoneità della pena pecuniaria rispetto alla personalità del condannato e al precedente. Ha altresì ritenuto non contraddittoria la concomitante concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione complessiva e discrezionale; la presenza di un precedente specifico non può automaticamente escluderla, ma la reiterazione e la conformazione della contravvenzione (se integra anche illecito amministrativo) possono giustificare il diniego.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione della pena utilizzati anche per valutare la tenuità e per la conversione in pena pecuniaria; la valutazione è discrezionale e va motivata sui profili ritenuti rilevanti (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo).

  • art. 58, L. 24/11/1981 n. 689

    Disciplina i limiti e i criteri per la sostituzione delle pene detentive con pene pecuniarie; la concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice che deve motivare l'esercizio di tale potere.

  • Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di tenuità: per l'abitualità non è sufficiente un unico precedente, servono più reati della stessa specie; tuttavia il giudice deve comunque valutare complessivamente gli elementi concreti della fattispecie.

  • Altra giurisprudenza di legittimità richiamata (Milone, Venezia, M., Morreale, P.)

    Confermano il principio che la valutazione della tenuità e delle cause ostative rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione complessiva, non automatica: il giudice deve considerare modalità di condotta, colpevolezza ed entità del danno/pericolo (art. 133 c.p.).
  • Un singolo precedente della stessa specie non determina automaticamente l'abitualità, ma la sua rilevanza va valutata insieme ad altri elementi concreti (natura della contravvenzione, temporalità, reiterazione).
  • La negazione della tenuità per motivi di reiterazione o specifica gravità della condotta è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è un potere discrezionale (art. 58 L. 689/1981) che richiede motivazione e si valuta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'inefficacia della pena pecuniaria sotto i profili afflittivi o rieducativi giustifica il diniego.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena non è necessariamente contraddittoria rispetto al diniego della conversione in pena pecuniaria: si tratta di istituti con finalità e limiti diversi e la coesistenza richiede una motivazione che spieghi la compatibilità valutativa.
  • In casi simili difensivamente conviene documentare la scarsa offensività del comportamento, contestare la rilevanza esclusiva di un precedente singolo (richiamando Tushaj) e chiedere motivazione dettagliata su ogni criterio rilevante ai fini dell'art. 131‑bis e dell'art. 133 c.p.

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