Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vullo impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115: avrebbe falsamente attestato, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito familiare 2016 pari a Euro 8.265,21 anziché Euro 19.076,00, con conseguente ottenimento del beneficio. Il ricorrente deduceva in primo luogo che l'errore fosse scusabile e dovuto all'utilizzo del dato ISEE (che avrebbe prodotto un reddito diverso) e quindi mancasse il dolo; in secondo luogo chiedeva l'applicazione dell'art.131-bis c.p. per la lieve entità del danno e la natura della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non affrontassero compiutamente gli elementi di fatto valutati dalla Corte territoriale, specialmente la documentazione (Mod. 730, dati anagrafici) che dimostrava la diversa e notevolmente più alta capacità reddituale del nucleo familiare e l'effettivo conseguimento dell'ammissione al patrocinio. La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, rilevano tutti i redditi (anche esenti, soggetti a tassazione separata, non dichiarati o illeciti) e ha escluso che il ricorrente fosse giustificato dal riferirsi al dato ISEE. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'art.131-bis c.p., l'assenza di una liquidazione di compensi a carico dello Stato, considerato invece il conseguimento del beneficio e la rilevante divergenza reddituale come indice di dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
La norma incrimina la falsità nella dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che la falsità documentalmente accertata, se idonea a determinare l'ammissione, integra il reato.
art.79 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
La dichiarazione reddituale contenuta nell'istanza è qualificata come sostitutiva di certificazione (richiamo all'art.46 DPR n.445/2000), imponendo responsabilità del dichiarante; da ciò discende la non scusabilità dell'errore nella compilazione.
art.76 comma 3 (richiamato nella motivazione)
Viene richiamata la non scusabilità dell'errore in materia di autocertificazioni, considerata norma integrativa della fattispecie penale.
art.131-bis c.p.
La Corte ha valutato e rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo l'elemento intenzionale non tenue e l'effettivo conseguimento del beneficio incompatibili con la riduzione.
art.5 cod. pen. e sentenze Corte Costituzionale n.364/1988 e n.382/1985
Richiamati nel contesto dell'ignoranza della norma; la Corte ha osservato che gli indirizzi giurisprudenziali e regolamentari rendono non inevitabile l'errore e quindi non applicabile la nozione di ignoranza inevitabile per escludere il dolo.
DPCM 5/12/2013 n.159 (Regolamento ISEE)
Il DPCM chiarisce i campi di determinazione dell'ISEE e specifica che le prestazioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia, come il patrocinio a spese dello Stato, non rientrano nell'ambito coperto dall'ISEE; pertanto il ricorrente non poteva legittimamente fare riferimento all'ISEE per determinare il requisito reddituale.
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vanno considerati tutti i redditi del nucleo, inclusi redditi esenti, soggetti a tassazione separata o non dichiarati: non è determinante il dato ISEE.
- La dichiarazione resa nella domanda è una autocertificazione sostitutiva di certificazione: l'errore indotto dall'utilizzo di parametri non previsti dalla norma non è automaticamente scusabile e può configurare dolo se la discrepanza è rilevante.
- La prova del dolo può essere desunta dalla notevole divaricazione tra il reddito dichiarato e quello effettivamente accertato e dal conseguimento del beneficio; in tali casi la tesi della buona fede necessita di elementi probatori stringenti.
- L'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è applicabile se dall'esame complessivo emerge un elemento intenzionale significativo e un effettivo vantaggio patrimoniale o amministrativo ottenuto dal reo.
- In situazioni simili il difensore deve concentrare la strategia sul dimostrare l'assenza di intenzionalità (ad es. documentando la reale coincidenza dei redditi o la irrilevanza della discrepanza) o che il dichiarante aveva titolo al beneficio; l'errore invocato per riferirsi all'ISEE è difficilmente convincente salvo prova rigorosa della compatibilità dei metodi di calcolo.
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