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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vullo impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115: avrebbe falsamente attestato, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito familiare 2016 pari a Euro 8.265,21 anziché Euro 19.076,00, con conseguente ottenimento del beneficio. Il ricorrente deduceva in primo luogo che l'errore fosse scusabile e dovuto all'utilizzo del dato ISEE (che avrebbe prodotto un reddito diverso) e quindi mancasse il dolo; in secondo luogo chiedeva l'applicazione dell'art.131-bis c.p. per la lieve entità del danno e la natura della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non affrontassero compiutamente gli elementi di fatto valutati dalla Corte territoriale, specialmente la documentazione (Mod. 730, dati anagrafici) che dimostrava la diversa e notevolmente più alta capacità reddituale del nucleo familiare e l'effettivo conseguimento dell'ammissione al patrocinio. La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, rilevano tutti i redditi (anche esenti, soggetti a tassazione separata, non dichiarati o illeciti) e ha escluso che il ricorrente fosse giustificato dal riferirsi al dato ISEE. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'art.131-bis c.p., l'assenza di una liquidazione di compensi a carico dello Stato, considerato invece il conseguimento del beneficio e la rilevante divergenza reddituale come indice di dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    La norma incrimina la falsità nella dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che la falsità documentalmente accertata, se idonea a determinare l'ammissione, integra il reato.

  • art.79 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    La dichiarazione reddituale contenuta nell'istanza è qualificata come sostitutiva di certificazione (richiamo all'art.46 DPR n.445/2000), imponendo responsabilità del dichiarante; da ciò discende la non scusabilità dell'errore nella compilazione.

  • art.76 comma 3 (richiamato nella motivazione)

    Viene richiamata la non scusabilità dell'errore in materia di autocertificazioni, considerata norma integrativa della fattispecie penale.

  • art.131-bis c.p.

    La Corte ha valutato e rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo l'elemento intenzionale non tenue e l'effettivo conseguimento del beneficio incompatibili con la riduzione.

  • art.5 cod. pen. e sentenze Corte Costituzionale n.364/1988 e n.382/1985

    Richiamati nel contesto dell'ignoranza della norma; la Corte ha osservato che gli indirizzi giurisprudenziali e regolamentari rendono non inevitabile l'errore e quindi non applicabile la nozione di ignoranza inevitabile per escludere il dolo.

  • DPCM 5/12/2013 n.159 (Regolamento ISEE)

    Il DPCM chiarisce i campi di determinazione dell'ISEE e specifica che le prestazioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia, come il patrocinio a spese dello Stato, non rientrano nell'ambito coperto dall'ISEE; pertanto il ricorrente non poteva legittimamente fare riferimento all'ISEE per determinare il requisito reddituale.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vanno considerati tutti i redditi del nucleo, inclusi redditi esenti, soggetti a tassazione separata o non dichiarati: non è determinante il dato ISEE.
  • La dichiarazione resa nella domanda è una autocertificazione sostitutiva di certificazione: l'errore indotto dall'utilizzo di parametri non previsti dalla norma non è automaticamente scusabile e può configurare dolo se la discrepanza è rilevante.
  • La prova del dolo può essere desunta dalla notevole divaricazione tra il reddito dichiarato e quello effettivamente accertato e dal conseguimento del beneficio; in tali casi la tesi della buona fede necessita di elementi probatori stringenti.
  • L'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è applicabile se dall'esame complessivo emerge un elemento intenzionale significativo e un effettivo vantaggio patrimoniale o amministrativo ottenuto dal reo.
  • In situazioni simili il difensore deve concentrare la strategia sul dimostrare l'assenza di intenzionalità (ad es. documentando la reale coincidenza dei redditi o la irrilevanza della discrepanza) o che il dichiarante aveva titolo al beneficio; l'errore invocato per riferirsi all'ISEE è difficilmente convincente salvo prova rigorosa della compatibilità dei metodi di calcolo.

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