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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l\'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l\'appello proposto contro la sentenza n.599/23 resa in absentia dal GUP di Treviso il 6/06/2023, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con istanza di rito abbreviato per il reato di cui all\'art.186 cod. str.. Il ricorrente deduceva: (i) erronea interpretazione dell\'art.581, comma 1-ter c.p.p., sostenendo che la dichiarazione o elezione di domicilio resa in fasi anteriori alla sentenza fosse comunque valida; (ii) illegittimità costituzionale degli artt.581, 157 bis, 157 ter comma 3 e 164 c.p.p. in relazione all\'art.3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all\'opposizione a decreto penale e alla rescissione, nonché violazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell\'art.6 CEDU per eccessivo formalismo che ostacolerebbe l\'accesso effettivo alla giustizia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l\'interpretazione proposta: la normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 richiede, a pena d\'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio con l\'atto d\'impugnazione; inoltre, per l\'imputato processato in absentia è espressamente previsto (comma 1-quater) che il difensore depositi un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/e elezione di domicilio, al fine di verificare la conoscenza e la volontà di impugnare. Nel caso concreto risultava che il giudice aveva disposto il processo in assenza e che il difensore non aveva allegato alcuna dichiarazione/elezione di domicilio, limitandosi a richiamare una nomina "già in atti": tale allegazione generica è insufficiente. Quanto alla questione costituzionale, essa è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che consente al legislatore di differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell\'oggetto del giudizio; quindi non sussiste violazione dei parametri costituzionali o sovranazionali invocati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha introdotto la modifica normativa che ha aggiunto il comma 1-ter (e 1-quater) all\'art.581 c.p.p., imponendo la dichiarazione o elezione di domicilio a pena d\'inammissibilità dell\'atto d\'impugnazione

  • art. 581 c.p.p.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte interpreta la norma come requisito di ammissibilità dell'appello; per l'imputato non processato in absentia è ammessa la dichiarazione/e elezione resa anteriormente alla sentenza purché finalizzata alla citazione, ma occorre che sia espressamente allegata

  • art. 581 comma 1-quater c.p.p.

    Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Per l'imputato processato in absentia è necessario un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/elezione di domicilio, per verificare la conoscenza della pronuncia e la volontà effettiva di impugnare

  • art. 157, art. 157-bis, art. 157-ter comma 3, art. 161, art.164 c.p.p.

    Richiamate le regole generali sulla notificazione e sulle notificazioni in attività giudiziaria; la Corte osserva che la disciplina speciale (art.581 e relativi commi) integra e, per i casi specifici, prevale sulle regole generali quando impone adempimenti a pena di inammissibilità

  • art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); indicata quale fatto per cui è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 629-bis c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulla disciplina della rescissione per evidenziare che il legislatore può differenziare le impugnazioni in ragione della natura dell'istituto

  • Costituzione italiana (art.3, art.24, art.27, art.111, art.10)

    I profili costituzionali sollevati dal ricorrente sono stati esaminati e ritenuti infondati: in particolare la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile la differenziazione normativa (art.3) e non ha ravvisato violazioni degli artt.24 e 111 o dell'art.10 tali da far emergere la non conformità della disciplina impugnata

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6)

    La Corte ha ritenuto che il richiamo all'art.6 CEDU non sia sufficiente a ritenere illegittima la disciplina formale che impone adempimenti a pena d'inammissibilità; il principio dell'accesso effettivo alla giustizia non giustifica l'eliminazione di requisiti processuali considerati proporzionati e giustificati dal legislatore

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata in absentia, l'atto d'impugnazione del difensore deve contenere, a pena d'inammissibilità, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza che dichiari o elegga domicilio dell'imputato (art.581 comma 1-quater).
  • Quando l'imputato non è stato processato in absentia, una dichiarazione o elezione di domicilio resa anteriormente alla sentenza può essere valida solo se espressamente allegata e finalizzata alla notificazione in appello; la mera indicazione generica "già in atti" può risultare insufficiente.
  • I requisiti formali introdotti per l'ammissibilità dell'impugnazione sono considerati legittimi e proporzionati dalla Corte: le censure di illegittimità costituzionale basate su presunte disparità di trattamento o sul diritto di accesso alla giustizia sono frequentemente respinte se il legislatore ha differenziato ragionevolmente le discipline in funzione dell\'oggetto e della natura del rimedio.
  • La non osservanza dei requisiti di forma richiesti per l\'impugnazione può comportare l\'inammissibilità del ricorso e l\'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie (anche alla Cassa delle ammende) se non emergono giustificazioni che escludano la colpa.
  • Per evitare l\'inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre verificare e documentare in modo tassativo la presenza della dichiarazione o elezione di domicilio (e, se necessario, il mandato specifico per i processati in absentia), riportando e allegando i relativi atti negli atti di impugnazione.

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