Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l\'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l\'appello proposto contro la sentenza n.599/23 resa in absentia dal GUP di Treviso il 6/06/2023, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna con istanza di rito abbreviato per il reato di cui all\'art.186 cod. str.. Il ricorrente deduceva: (i) erronea interpretazione dell\'art.581, comma 1-ter c.p.p., sostenendo che la dichiarazione o elezione di domicilio resa in fasi anteriori alla sentenza fosse comunque valida; (ii) illegittimità costituzionale degli artt.581, 157 bis, 157 ter comma 3 e 164 c.p.p. in relazione all\'art.3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all\'opposizione a decreto penale e alla rescissione, nonché violazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell\'art.6 CEDU per eccessivo formalismo che ostacolerebbe l\'accesso effettivo alla giustizia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l\'interpretazione proposta: la normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 richiede, a pena d\'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio con l\'atto d\'impugnazione; inoltre, per l\'imputato processato in absentia è espressamente previsto (comma 1-quater) che il difensore depositi un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/e elezione di domicilio, al fine di verificare la conoscenza e la volontà di impugnare. Nel caso concreto risultava che il giudice aveva disposto il processo in assenza e che il difensore non aveva allegato alcuna dichiarazione/elezione di domicilio, limitandosi a richiamare una nomina "già in atti": tale allegazione generica è insufficiente. Quanto alla questione costituzionale, essa è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che consente al legislatore di differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell\'oggetto del giudizio; quindi non sussiste violazione dei parametri costituzionali o sovranazionali invocati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Ha introdotto la modifica normativa che ha aggiunto il comma 1-ter (e 1-quater) all\'art.581 c.p.p., imponendo la dichiarazione o elezione di domicilio a pena d\'inammissibilità dell\'atto d\'impugnazione
art. 581 c.p.p.
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte interpreta la norma come requisito di ammissibilità dell'appello; per l'imputato non processato in absentia è ammessa la dichiarazione/e elezione resa anteriormente alla sentenza purché finalizzata alla citazione, ma occorre che sia espressamente allegata
art. 581 comma 1-quater c.p.p.
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Per l'imputato processato in absentia è necessario un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/elezione di domicilio, per verificare la conoscenza della pronuncia e la volontà effettiva di impugnare
art. 157, art. 157-bis, art. 157-ter comma 3, art. 161, art.164 c.p.p.
Richiamate le regole generali sulla notificazione e sulle notificazioni in attività giudiziaria; la Corte osserva che la disciplina speciale (art.581 e relativi commi) integra e, per i casi specifici, prevale sulle regole generali quando impone adempimenti a pena di inammissibilità
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); indicata quale fatto per cui è stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 629-bis c.p.p.
Richiamata nella discussione sulla disciplina della rescissione per evidenziare che il legislatore può differenziare le impugnazioni in ragione della natura dell'istituto
Costituzione italiana (art.3, art.24, art.27, art.111, art.10)
I profili costituzionali sollevati dal ricorrente sono stati esaminati e ritenuti infondati: in particolare la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile la differenziazione normativa (art.3) e non ha ravvisato violazioni degli artt.24 e 111 o dell'art.10 tali da far emergere la non conformità della disciplina impugnata
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6)
La Corte ha ritenuto che il richiamo all'art.6 CEDU non sia sufficiente a ritenere illegittima la disciplina formale che impone adempimenti a pena d'inammissibilità; il principio dell'accesso effettivo alla giustizia non giustifica l'eliminazione di requisiti processuali considerati proporzionati e giustificati dal legislatore
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata in absentia, l'atto d'impugnazione del difensore deve contenere, a pena d'inammissibilità, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza che dichiari o elegga domicilio dell'imputato (art.581 comma 1-quater).
- Quando l'imputato non è stato processato in absentia, una dichiarazione o elezione di domicilio resa anteriormente alla sentenza può essere valida solo se espressamente allegata e finalizzata alla notificazione in appello; la mera indicazione generica "già in atti" può risultare insufficiente.
- I requisiti formali introdotti per l'ammissibilità dell'impugnazione sono considerati legittimi e proporzionati dalla Corte: le censure di illegittimità costituzionale basate su presunte disparità di trattamento o sul diritto di accesso alla giustizia sono frequentemente respinte se il legislatore ha differenziato ragionevolmente le discipline in funzione dell\'oggetto e della natura del rimedio.
- La non osservanza dei requisiti di forma richiesti per l\'impugnazione può comportare l\'inammissibilità del ricorso e l\'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie (anche alla Cassa delle ammende) se non emergono giustificazioni che escludano la colpa.
- Per evitare l\'inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre verificare e documentare in modo tassativo la presenza della dichiarazione o elezione di domicilio (e, se necessario, il mandato specifico per i processati in absentia), riportando e allegando i relativi atti negli atti di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28635/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28638/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28640/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28644/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →