Cassazione Penale, Sentenza n. 28640/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello (che aveva confermato la condanna per cooperazione in un incidente stradale con esito mortale) deducendo: 1) errata valutazione delle prove dichiarative e contraddittorietà/omessa valutazione della prova contraria (in particolare sulla presunta confessione stragiudiziale resa dopo le dimissioni, che sarebbe inattendibile per stato confusionale e terapie); 2) mancata considerazione delle certificazioni mediche e perizie che attesterebbero l'alterazione delle capacità mnemoniche al momento delle dichiarazioni; 3) vizio collegato all'accertamento tecnico irripetibile sul freno a mano e presunta manomissione/inefficacia delle fotografie e dei rilievi della polizia municipale; 4) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il deposito tardivo e l'escussione in udienza dei consulenti tecnici del PM nel rito abbreviato (richiamando artt. 127, 441, 422 c.p.p. e garanzie costituzionali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure processuali: il rilievo sul deposito/escussione dei consulenti nel rito abbreviato è manifestamente infondato, perché l'art.127 c.p.p. non disciplina il deposito degli elaborati tecnici e il giudice ha comunque rispettato le forme del contraddittorio; la censura sulla valutazione delle prove dichiarative è inammissibile ove non metta adeguatamente a confronto la motivazione delle corti di merito o miri a una diversa valutazione dei fatti (cosa riservata ai giudici di merito); la sentenza di merito non ha fondato la condanna sulla sola prova dichiarativa ma su elementi documentali e perizie tecniche (fotografie scattate all'evento e consulenze escusse nel contraddittorio). Quanto al tema tecnico (azionamento del freno a mano), la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito - che hanno preferito la ricostruzione del consulente del P.M. e interpretato le tracce sull'asfalto e lo stato del freno a mano come indizi affidabili dell'azionamento in corsa - non sia viziata da motivi di illegittimità tali da giustificare annullamento. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale: la Corte d'appello ha riconosciuto l'applicabilità e, per taluni profili, l'attenuante prevista dal comma 7, riducendo la pena; la Cassazione non ha messo in dubbio l'applicazione della norma così interpretata dai giudici di merito
art. 113 cod. pen.
Disposizione sulla cooperazione nel reato: utilizzata per ritenere l'Orazietti cooperatore nella causazione dell'incidente
art. 441 cod. proc. pen.
Regole sul rito abbreviato: la Corte ha richiamato la compatibilità delle disposizioni dell'udienza preliminare e ha ritenuto corretto il procedimento adottato per l'assunzione delle prove tecniche
art. 422, comma 2 cod. proc. pen.
"Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici"
Richiamata per spiegare che l'assunzione delle prove tecniche nell'ambito del rito abbreviato deve avvenire con le forme del contraddittorio e può implicare fissazione di udienze successive per l'escussione dei periti
art. 127 cod. proc. pen.
Norma sul deposito di memorie e documenti nell'udienza preliminare: la Cassazione ha valutato infondata la censura che invocava violazione dell'art.127, comma 2, perché quella disposizione riguarda memorie difensive e non disciplina l'ingresso nel processo degli elaborati tecnici; inoltre richiede specificità della doglianza
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere la possibilità di depositare memorie o richieste in ogni stato e grado del procedimento, a sostegno della possibilità di confrontarsi sui consulenti tecnici anche in sede di udienza
art. 603, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Norme sul deposito di nuovi documenti e mezzi di prova con motivi aggiunti: citate in relazione alla produzione di accertamenti svolti nel processo civile e al loro esame in appello
art. 606, comma 1, lett. c), d), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (nullità, vizio di motivazione, travisamento): la Corte ha esaminato le censure sotto questi profili e le ha ritenute in buona parte aspecifiche o dirette a una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione
art. 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso (presunta violazione) relativamente alla valutazione della prova: la Cassazione non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato in termini tali da giustificare annullamento
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sui mezzi di prova (tra cui la confessione): evocata dal ricorrente per contestare l'uso della confessione stragiudiziale; la Cassazione ha comunque osservato che la sentenza di merito non si è basata esclusivamente su tale prova e ha valutato la complessiva consistenza probatoria
art. 24 Cost. e art. 111 Cost.
Richiamate per profili di diritto di difesa e giusto processo: la Corte ha verificato che non vi sia stata lesione rilevante e motivata delle garanzie difensive
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né sostituisce la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito se la motivazione è logicamente coerente e si fonda su elementi idonei; il ricorso per cassazione deve indicare vizi di diritto o di motivazione specifici e non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti
- Le confessioni extragiudiziali possono concorrere nel giudizio di responsabilità, ma la loro efficacia probatoria va valutata insieme ad elementi oggettivi e scientifici; se la decisione si fonda principalmente su rilievi documentali e perizie tecniche, l'attacco basato sulla non attendibilità delle dichiarazioni richiede un concreto e specifico smontamento di tali elementi
- Nel rito abbreviato l'assunzione di perizie e l'escussione dei consulenti devono rispettare il contraddittorio; tuttavia, l'eccezione di violazione formale richiede precise indicazioni su come la tempestività o le modalità del deposito abbiano effettivamente compromesso il diritto di difesa
- La prova tecnico-scientifica è sindacabile in Cassazione solo se emerge che le conclusioni del consulente recepito dal giudice sono manifestamente infondate alla luce di elementi che dimostrino la fallacia delle sue conclusioni (non è sufficiente proporre una diversa teoria non ritenuta dal giudice di merito)
- Se vi sono fotografie e rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto e perizie concordanti, tali elementi rafforzano la tenuta della decisione di merito; chi impugna deve dimostrare specifiche manipolazioni o vizi degli accertamenti, non solo ipotesi generiche di manomissione
- Le doglianze processuali devono essere specifiche: una censura generica sulla 'lunghezza' o complessità di una consulenza tecnica non è sufficiente a dimostrare il pregiudizio del diritto di difesa senza indicare quali parti non siano state effettivamente consultate o quali ragioni concrete abbiano impedito la replica
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