Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cessionaria di azienda, ritenuta responsabile in solido per operazioni considerate dall'Ufficio finalizzate allo "svuotamento" della società cedente e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'accertamento recuperava maggiori redditi, IVA, IRAP e imposte dirette per l'anno 2013. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte: rideterminazione della plusvalenza e annullamento della pretesa IVA per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. In appello l'Agenzia impugnava solo il capo relativo all'IVA; la società resisteva e proponeva appello incidentale sui capi sfavorevoli. La CTR rigettava entrambi gli appelli. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; (2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata prova, da parte della contribuente, delle ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio non attivato; (3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'onere probatorio, sostenendo che la contribuente non aveva assolto alla cd. prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque espresso, seppur sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione di primo grado e avesse superato il "minimo costituzionale" della motivazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR non aveva esaminato il profilo decisivo della prova di resistenza: per i tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le ragioni che avrebbe potuto dedurre e dimostra che esse non fossero pretestuose, secondo una valutazione ex ante del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dall'Ufficio per fondare la responsabilità solidale della cessionaria in relazione agli atti ritenuti funzionali allo svuotamento della società cedente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata per censurare la motivazione apparente della decisione di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione solo apparente determina nullità della sentenza perché non espressione di un autonomo processo decisionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come paradigma del vizio processuale denunciabile in cassazione per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
riferito alla denuncia di violazione di legge in tema di contraddittorio endoprocedimentale e onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama la nuova formulazione per affermare che non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è costituzionalmente sufficiente se non è del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 6, comma 6, l. n. 212 del 2000
richiamato tra le norme sul contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti fiscali.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
richiamato tra le norme sul contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti fiscali.
richiamato insieme all'art. 2697 c.c. nel motivo relativo alla prova di resistenza e al riparto dell'onere probatorio.
l'onere di allegare e provare in concreto le ragioni che si sarebbero potute far valere nel contraddittorio grava sul contribuente.
richiamato come disciplina sopravvenuta del contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis ma utile a contestualizzare il quadro normativo.
artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39 del 2024
richiamati come norme di interpretazione della disciplina introdotta dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, oppure presenti contrasti insanabili o incomprensibilità obiettiva; non è più denunciabile la semplice insufficienza argomentativa.
- La sentenza di appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché la conferma non si risolva in un richiamo generico ma consenta di individuare, anche sinteticamente, le ragioni della decisione in rapporto ai motivi di gravame.
- Per i tributi armonizzati, nell'accertamento cd. a tavolino, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se il contribuente assolve l'onere di indicare in concreto le deduzioni che avrebbe potuto svolgere e di dimostrare che esse non fossero meramente pretestuose.
- La cd. prova di resistenza richiede una valutazione ex ante della concreta idoneità delle allegazioni difensive non svolte a incidere sull'esito del procedimento impositivo; senza tale verifica non può dichiararsi l'invalidità dell'atto per omissione del contraddittorio.
- Il vizio di omessa pronuncia si configura quando il giudice non si confronta con uno specifico motivo di appello decisivo, distinto dalla mera sufficienza o insufficienza della motivazione.
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