Sentenza del 24/12/2020 n. 29507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio originario riguardava un avviso di liquidazione e rettifica per maggiori imposte di donazione, ipotecaria e catastale relativo a beni conferiti in un trust. La CTR, accogliendo l'appello dell'Agenzia in assenza dell'appellato, aveva ritenuto corretta l'imposizione nei confronti del trust in persona del trustee applicando l'art.2, commi 47 e 49 del D.L. n.262/2006 (disciplinante l'estensione dell'imposta sulle successioni e donazioni anche ai vincoli di destinazione). La ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo, tra l'altro, l'invalidità della notifica dell'appello, l'erronea qualificazione fiscale del conferimento in trust come trasferimento imponibile e l'errata applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale invece che fissa. La Corte di legittimità ha esaminato: (i) questioni processuali sulle notifiche (respingendo i motivi relativi alla nullità della notifica perché la designazione del trustee come destinatario e la notifica presso lo studio effettivo del difensore risultano valide); (ii) il profilo sostanziale, ritenendo che la costituzione e la dotazione di un trust sono, di regola, atti neutri ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni in quanto non determinano un effettivo e stabile incremento patrimoniale nei confronti del trustee o del disponente e quindi non realizzano immediatamente la capacità contributiva richiesta dall'art.53 Cost.; (iii) il profilo relativo alle imposte ipotecarie e catastali, affermando che il conferimento in trust, non essendo trasferimento produttivo di effetto traslativo definitivo, è soggetto alle imposte in misura fissa e non proporzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quinto motivo di ricorso (riguardanti, rispettivamente, la non imponibilità dell'atto di costituzione/dotazione del trust ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e la natura fissa delle imposte ipotecaria e catastale sul conferimento), ha rigettato il primo e il secondo motivo (relativi alla presunta nullità della notifica) e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., comma 2, ha accolto l'originario ricorso del contribuente (quindi annullando l'avviso di liquidazione nella parte censurata). Le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
Decreto Legge n. 262 del 2006, art.2, commi 47 e 49 (conv. L. n.286/2006)
l'imposta sulle successioni e donazioni "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
La norma estende il campo di applicazione includendo i vincoli di destinazione, ma la Corte interpreta tale estensione restrittivamente: l'imposta richiede comunque un effettivo incremento patrimoniale (reale trasferimento) che non sussiste, di regola, al momento della costituzione/dotazione del trust.
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, art.1 (testo originario del tributo)
presupposto impositivo basato sul reale trasferimento e sull'accrescimento patrimoniale del beneficiario
Rimane il parametro del 'reale trasferimento' e dell'accrescimento patrimoniale: il rinvio non autorizza tassazione automatica della costituzione di patrimoni vincolati senza reale e stabile arricchimento.
Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art.1 e art.10; Tariffa allegata art.4
le formalita' di trascrizione sono soggette all'imposta ipotecaria; la trascrizione di atti che non importano trasferimento di proprieta' e' soggetta all'imposta fissa indicata nella Tariffa; le volture catastali sono soggette a imposta in misura fissa o proporzionale a seconda della natura dell'atto
Quando l'atto trascritto non produce un effetto traslativo definitivo (come il conferimento in trust), le imposte ipotecaria e catastale devono applicarsi in misura fissa e non in misura proporzionale.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, artt.16, 17, 20, 53 (procedura tributaria)
disciplina luogo e modalità delle comunicazioni e notificazioni, elezione di domicilio, efficacia per i successivi gradi di giudizio
La disciplina speciale del processo tributario sull'elezione di domicilio e le notifiche prevale sulla disciplina ordinaria; la notifica al trustee o allo studio del difensore è valida se effettivamente risulta effettuata presso lo studio in cui il difensore esercita (onere del notificante di verificarne l'effettivo domicilio).
Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, art.2; Legge n.364/1989 (ratifica)
definizione del trust come rapporto istituito dal disponente ponendo beni sotto il controllo del trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato
Fornisce la definizione internazionale del trust; la Corte la utilizza per spiegare le caratteristiche fondamentali (segregazione patrimoniale, posizione dei beneficiari, ruolo fiduciario del trustee).
Costituzione della Repubblica Italiana, artt.3 e 53
principi di uguaglianza e capacità contributiva
Imposizione fiscale deve essere correlata a una reale capacità contributiva; ciò giustifica un'interpretazione restrittiva dell'applicazione dell'imposta alle costituzioni di vincoli patrimoniali prive di immediato effetto arricchente.
Codice di procedura civile, art.330 e art.360 (richiamati in motivazione)
art.330: luogo di notificazione del ricorso per cassazione; art.360: motivi di cassazione
L'art.330 c.p.c. ha rilevanza per il ricorso per cassazione ma non può essere applicato direttamente alle notifiche dell'appello nel rito tributario, dove prevale la disciplina speciale del D.Lgs.546/1992; gli artt.360 vengono citati come base formale delle censure in cassazione.
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione patrimoniale di un trust sono, di regola, atti fiscalmente neutri ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposta si applica quando si verifica un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza (es. attribuzione definitiva ai beneficiari).
- Il trustee, pur acquistando formalmente la titolarità dei beni conferiti, non subisce un incremento patrimoniale rilevante ai fini della capacità contributiva; la titolarità è strumentale e temporanea.
- Le imposte ipotecaria e catastale, se l'atto trascritto non produce trasferimento definitivo di proprietà (come nel conferimento in trust), devono essere applicate in misura fissa, non in misura proporzionale.
- Nel processo tributario la notifica all'indirizzo dello studio del difensore è valida se corrisponde all'effettivo domicilio professionale del procuratore; il notificante ha l'onere di verificarne l'effettiva esistenza. L'elezione di domicilio presso il professionista ha funzione indicativa dello studio e non esonera il notificante dall'accertamento.
- L'estensione legislativa dell'imposta alle 'costituzioni di vincoli di destinazione' va interpretata conformemente ai principi costituzionali di capacità contributiva, evitando applicazioni automatiche quando manca un effettivo indice di ricchezza.
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