Sentenza del 24/12/2020 n. 29504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava quattro intimazioni di pagamento ex DPR 29/9/1973 n.602, art.50, relative a diverse imposte e annualità, deducendo: a) nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche per consegna a persona diversa dal destinatario e per mancato invio o mancata prova dell'invio della raccomandata informativa; b) nullità delle intimazioni per difetto di motivazione, in particolare circa la determinazione delle spese di riscossione e degli interessi di mora (assenza di indicazione di dies a quo e saggio); c) vizio di motivazione della sentenza d'appello (motivazione perplessa/apodittica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza (mancanza di specificazione delle cartelle contestate e mancate trascrizioni delle relazioni di notifica) e, comunque, infondato sul merito: le notifiche mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata a familiare convivente sono valide ai sensi del DPR 602/1973 art.26 e del regolamento postale (DM 9/4/2001), senza obbligo di ulteriore comunicazione. Sulla seconda censura ha ritenuto infondato il vizio di motivazione degli avvisi di intimazione perché l'avviso è atto a contenuto vincolato conforme al modello ministeriale (DPR 602/1973, art.50) e il richiamo alla cartella prodromica è sufficiente; inoltre criteri per il calcolo degli interessi e per l'aggio sono predeterminati da norme (DPR 602/1973 artt.20 e 30; D.Lgs.112/1999 art.17). Sul terzo motivo ha escluso la presenza di motivazione apparente o perplessa: la CTR ha fornito argomentazione chiara e sillogisticamente corretta. Alla parte ricorrente sono state condannate le spese di lite e addebitato l'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 50
L'avviso di intimazione (avviso di mora) è atto a contenuto vincolato redatto secondo il modello ministeriale e non richiede motivazione aggiuntiva oltre al riferimento alla cartella prodromica; non costituisce un nuovo atto impositivo.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26
Autorizza la notificazione delle cartelle mediante invio postale; la consegna del plico al domicilio e la firma della persona individuata come legittimata alla ricezione perfezionano la notifica anche se si tratta di familiare convivente.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 20
Stabilisce i criteri per il calcolo degli interessi fino all'iscrizione a ruolo; quindi il dies a quo e il saggio sono predeterminati dalla legge e l'indicazione dettagliata negli avvisi non è necessaria.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 30
Disciplina gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella riscossione coattiva; anche questi criteri sono normativamente predeterminati.
Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articoli 32 e 39
Regolano il servizio postale ordinario: la procedura di consegna e le firme sui registri postali rendono efficace la notificazione senza obbligo di ulteriore comunicazione dell'avvenuta notifica.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3
Richiamata nella doglianza ma non ritenuta lesiva: non impone che l'avviso di intimazione contenga motivazioni ulteriori rispetto al modello ministeriale.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21-octies, comma 2
Conferma che per atti a contenuto vincolato il modello ministeriale è sufficiente e non richiede motivazioni aggiuntive.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
Citata con riferimento al principio di motivazione degli atti tributari; la Corte ha però ritenuto che l'avviso di intimazione conforme al modello non debba avere motivazione ulteriore.
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 17
Determina i compensi (aggio) spettanti all'agente della riscossione in modo predeterminato e privo di discrezionalità, quindi non richiedendo specifiche spiegazioni nell'avviso.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36, comma 2, n. 4
Norma processuale richiamata a proposito degli obblighi di motivazione nel processo tributario; la Corte ha verificato che la CTR abbia assolto tali obblighi.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento delle censure in cassazione: nn.3 e 4 ammettono il ricorso per violazione di legge e per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso di cassazione, fattispecie verificatasi nel caso di specie.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento mediante raccomandata A/R consegnata a familiare convivente del destinatario è valida quando la procedura postale sia stata eseguita correttamente; non è richiesto un ulteriore avviso informativo dell'agente di riscossione.
- L'avviso di intimazione ex art.50 DPR 602/1973 è un atto a contenuto vincolato redatto secondo modello ministeriale: il richiamo alla cartella prodromica è di norma sufficiente a soddisfare il requisito motivazionale.
- Gli elementi per il calcolo degli interessi e dell'aggio (dies a quo, saggio, compensi dell'agente) sono generalmente predeterminati da norme primarie; quindi non è necessario che l'avviso di intimazione contenga complesse spiegazioni di calcolo.
- In cassazione i ricorsi devono essere autosufficienti: occorre specificare con precisione gli atti impugnati e allegare o trascrivere integralmente i documenti (es. relazioni di notifica) quando da essi deriva il vizio denunciato, altrimenti si incorrerà in inammissibilità.
- Per ottenere l'annullamento di una decisione per vizio di motivazione (motivazione apparente, perplessa o contraddittoria) il difetto deve emergere dal testo della sentenza impugnata in modo chiaro e non essere una semplice riproposizione di doglianze già respinte in grado di merito.
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