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Sentenza

Sentenza del 24/12/2020 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Redditi derivanti da locazioni di immobili. Art. 26 del D .P .R. 917/86.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza contestava l'omessa indicazione in dichiarazione dei redditi di canoni di locazione per gli anni 2007, 2008 e 2010 relativi a sette appartamenti di un fabbricato di cui la contribuente risultava usufruttuaria. La contribuente sosteneva di aver ceduto i crediti da locazione e concesso in comodato gratuito l'immobile alla società E. T. s.r.l. (di cui il figlio era legale rappresentante), quindi di non dover dichiarare i canoni non percepiti. Molti contratti erano scritture private non registrate; la contribuente indicava in dichiarazione solo la rendita catastale rivalutata.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto integralmente l'appello dell'Ufficio: ha ritenuto che le scritture private non registrate, prive di data certa, non siano opponibili a terzi (quindi all'Erario) e che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 917/86, i canoni siano imponibili a carico del titolare del diritto reale (usufruttuaria) indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Ne consegue la conferma degli accertamenti che hanno determinato maggiori imponibili e imposte (come ricostruiti dall'Ufficio) e la condanna della contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (euro 1.188,00 per il primo grado e euro 1.348,00 per il secondo).

Norme richiamate

  • Art. 26 D.P.R. 917/1986

    I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33, per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

    La norma impone che i canoni siano attribuiti fiscalmente al soggetto titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario ecc.) indipendentemente dall'effettiva percezione; l'esenzione dalla tassazione per canoni non percepiti opera solo dal momento della convalida di sfratto per morosità e comporta il riconoscimento di un credito d'imposta solo se il mancato incasso è accertato nel procedimento di convalida di sfratto.

  • Principio di opponibilità delle scritture private non registrate

    Un contratto privato non registrato, privo di data certa, non è opponibile ai terzi (tra cui l'Erario); la registrazione fornisce tipicamente la data certa che consente di rendere efficaci trasferimenti di diritti o cessioni di crediti rispetto a terzi.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16981 del 13/08/2020

    La Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui i canoni prodotti da un immobile sono attribuiti fiscalmente al proprietario o al titolare del diritto reale, anche in ipotesi di pignoramento o di situazioni di terzi, ribadendo la portata dell'art. 26 DPR 917/86.

Massime di principio

  • Un contratto privato di locazione o di cessione di crediti, se non registrato e privo di data certa, difficilmente potrà essere opposto all'Amministrazione finanziaria: la registrazione è strumento essenziale per data certa e opponibilità verso terzi.
  • Ai fini IRPEF i canoni fondiari sono tassati in capo al titolare del diritto reale sull'immobile (proprietario, usufruttuario, ecc.) indipendentemente dall'effettiva percezione dei canoni.
  • L'unica eccezione alla tassazione per canoni non percepiti è collegata all'esito favorevole di un procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità: da quel momento i canoni non percepiti non concorrono più al reddito e può essere riconosciuto un credito d'imposta per le imposte versate.
  • Operazioni tra familiari o trasferimenti a società riconducibili al nucleo familiare sono soggette a scrutinio: la mera produzione di scritture private non registrate non è sufficiente per sottrarre i redditi all'imposizione.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe è necessario documentare formalmente (preferibilmente con contratti registrati o altri atti con data certa) la cessione dei crediti o il trasferimento del diritto reale; in caso di mancato incasso, avviare il procedimento di sfratto e ottenere la convalida per poter poi richiedere l'eventuale credito d'imposta.

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