Sentenza del 24/12/2020 n. 29500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale della Guardia di Finanza e atto dell'Agenzia delle Entrate che ha negato l'applicazione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche per l'anno 2004, assoggettando a regime ordinario operazioni, IRAP, IVA non versata e ritenute non operate; l'associazione aveva impugnato senza successo in primo grado, ottenendo l'accoglimento in appello dalla CTP Regionale di Ancona; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza di appello per omesso esame di fatti decisivi: oltre alla mancata iscrizione al registro CONI, l'Agenzia aveva rilevato (a) proventi da contratti pubblicitari/sponsorizzazioni per Euro 249.000 nel 2004, suscettibili di natura commerciale, e (b) ricavi commerciali nel 2003 (Euro 241.000) che, se rapportati alla frazione d'anno, avrebbero potuto superare il limite previsto dalla legge n.398/1991.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per omesso esame di fattori fattuali e decisivi: ha ritenuto che la sentenza della CTR si era limitata a considerare soltanto la mancata iscrizione al CONI, omettendo ogni valutazione sui rilievi economici e sostanziali (sponsorizzazioni e superamento del limite di legge). La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, in diversa composizione, perché esamini compiutamente anche gli altri fatti decisivi (natura commerciale dei proventi da sponsorizzazione e possibile superamento del limite di cui alla L. n.398/1991, con valutazione anche del computo a giorni e della rilevanza del DM 18/05/1995). La CTR rinviata dovrà altresì provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (interpretazione post D.L. n.83/2012)
Il vizio dedotto riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo: la Corte di legittimità ammette il controllo anche quando il motivo sia rubricato diversamente, qualificando la censura alla stregua dell'omesso esame di fatti.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (convertito L. 7 agosto 2012, n. 134)
Riforma la nozione di vizio motivazionale rilevante in cassazione estendendo la possibilità di censura per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 4, comma 4, lettera i)
Ai fini IVA la sponsorizzazione e' presunta commercialmente rilevante: i corrispettivi per sponsorizzazioni sono qualificati come operazioni commerciali, idonee a far sorgere la natura commerciale dell'ente salvo valutazione concreta.
Legge 16 dicembre 1991, n. 398, articolo 1
all'epoca fissato in Euro 250.000 per anno
Stabilisce un limite di ricavi per l'accesso al regime agevolato; il superamento del limite preclude le agevolazioni e va valutato anche con riferimento a periodi inferiori all'anno (questione del computo a giorni).
TUIR, articolo 148, comma 3
Definisce che non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti/associati; la verifica deve essere sostanziale e teleologica.
Decreto Ministeriale 18 maggio 1995, allegato E, punto 2
Norma secondaria richiamata in tema di modalità di computo dei ricavi su periodi inferiori all'anno; la sua rilevanza va valutata nella determinazione se il limite di L. n.398/1991 sia stato superato.
Massime di principio
- La qualificazione di associazione sportiva dilettantistica non dipende solo dalla formale iscrizione al CONI: il giudice valuta la natura sostanziale dell'attività (assenza di fine di lucro, strumentalità rispetto agli scopi istituzionali).
- L'onere della prova circa la natura non commerciale spetta all'associazione; i proventi da sponsorizzazione sono, in linea di principio, presunti commerciali e richiedono una valutazione fattuale concreta.
- Il superamento del limite di ricavi previsto dalla L. n.398/1991 impedisce l'accesso alle agevolazioni: va valutato anche per periodi inferiori all'anno e, se controverso, il computo a giorni e le regole ministeriali vanno esaminate.
- In sede di giudizio di merito il giudice deve esaminare tutti i fatti controversi e decisivi discussi dalle parti; l'omesso esame di tali fatti è motivo idoneo a determinare la cassazione e il rinvio.
- Le caratteristiche delle entrate (es. prevalenza di proventi commerciali rispetto alle attività istituzionali) devono essere valutate nel loro insieme e con riferimento alla concreta attività svolta dall'ente, non con esclusivo riferimento a formalità amministrative.
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