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Sentenza

Sentenza del 24/12/2020 n. 29500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale della Guardia di Finanza e atto dell'Agenzia delle Entrate che ha negato l'applicazione delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche per l'anno 2004, assoggettando a regime ordinario operazioni, IRAP, IVA non versata e ritenute non operate; l'associazione aveva impugnato senza successo in primo grado, ottenendo l'accoglimento in appello dalla CTP Regionale di Ancona; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza di appello per omesso esame di fatti decisivi: oltre alla mancata iscrizione al registro CONI, l'Agenzia aveva rilevato (a) proventi da contratti pubblicitari/sponsorizzazioni per Euro 249.000 nel 2004, suscettibili di natura commerciale, e (b) ricavi commerciali nel 2003 (Euro 241.000) che, se rapportati alla frazione d'anno, avrebbero potuto superare il limite previsto dalla legge n.398/1991.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per omesso esame di fattori fattuali e decisivi: ha ritenuto che la sentenza della CTR si era limitata a considerare soltanto la mancata iscrizione al CONI, omettendo ogni valutazione sui rilievi economici e sostanziali (sponsorizzazioni e superamento del limite di legge). La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, in diversa composizione, perché esamini compiutamente anche gli altri fatti decisivi (natura commerciale dei proventi da sponsorizzazione e possibile superamento del limite di cui alla L. n.398/1991, con valutazione anche del computo a giorni e della rilevanza del DM 18/05/1995). La CTR rinviata dovrà altresì provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (interpretazione post D.L. n.83/2012)

    Il vizio dedotto riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo: la Corte di legittimità ammette il controllo anche quando il motivo sia rubricato diversamente, qualificando la censura alla stregua dell'omesso esame di fatti.

  • Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (convertito L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Riforma la nozione di vizio motivazionale rilevante in cassazione estendendo la possibilità di censura per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 4, comma 4, lettera i)

    Ai fini IVA la sponsorizzazione e' presunta commercialmente rilevante: i corrispettivi per sponsorizzazioni sono qualificati come operazioni commerciali, idonee a far sorgere la natura commerciale dell'ente salvo valutazione concreta.

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398, articolo 1

    all'epoca fissato in Euro 250.000 per anno

    Stabilisce un limite di ricavi per l'accesso al regime agevolato; il superamento del limite preclude le agevolazioni e va valutato anche con riferimento a periodi inferiori all'anno (questione del computo a giorni).

  • TUIR, articolo 148, comma 3

    Definisce che non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti/associati; la verifica deve essere sostanziale e teleologica.

  • Decreto Ministeriale 18 maggio 1995, allegato E, punto 2

    Norma secondaria richiamata in tema di modalità di computo dei ricavi su periodi inferiori all'anno; la sua rilevanza va valutata nella determinazione se il limite di L. n.398/1991 sia stato superato.

Massime di principio

  • La qualificazione di associazione sportiva dilettantistica non dipende solo dalla formale iscrizione al CONI: il giudice valuta la natura sostanziale dell'attività (assenza di fine di lucro, strumentalità rispetto agli scopi istituzionali).
  • L'onere della prova circa la natura non commerciale spetta all'associazione; i proventi da sponsorizzazione sono, in linea di principio, presunti commerciali e richiedono una valutazione fattuale concreta.
  • Il superamento del limite di ricavi previsto dalla L. n.398/1991 impedisce l'accesso alle agevolazioni: va valutato anche per periodi inferiori all'anno e, se controverso, il computo a giorni e le regole ministeriali vanno esaminate.
  • In sede di giudizio di merito il giudice deve esaminare tutti i fatti controversi e decisivi discussi dalle parti; l'omesso esame di tali fatti è motivo idoneo a determinare la cassazione e il rinvio.
  • Le caratteristiche delle entrate (es. prevalenza di proventi commerciali rispetto alle attività istituzionali) devono essere valutate nel loro insieme e con riferimento alla concreta attività svolta dall'ente, non con esclusivo riferimento a formalità amministrative.

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