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Sentenza

Sentenza del 24/12/2020 n. 29503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di verifica con questionario l'Agenzia ha ritenuto che le somme iscritte in bilancio nel conto "soci c/conferimenti prelevamenti" fossero in realta' ricavi non contabilizzati derivanti da cessioni di merci non documentate. Con avviso di accertamento ha recuperato a tassazione per l'anno 2007 maggiori imponibili e imposte (IRES, IRAP, IVA) per la societa' e, separatamente, ha determinato a carico del socio (titolare del 95% della partecipazione) un maggior reddito imponibile IRPEF, presuntivamente corrispondente a utili extracontabili attribuiti pro quota. In sede di giudizio di merito le impugnative sono state rigettate; in cassazione la societa' ha poi definito la lite tramite istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n.50/2017 art.11 e ha pagato l'importo dovuto. Il socio ha proseguito il ricorso in cassazione contestando, tra l'altro, la mancata considerazione della provenienza bancaria dei finanziamenti e la carenza di prova circa l'attribuzione degli utili ai soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla societa' in forza della definizione agevolata prevista dall'art.11 del D.L. n.50/2017 (cessata materia del contendere per la societa'). Ha pero' rigettato il ricorso del socio (---): ha ritenuto legittimo l'accertamento nei suoi confronti, applicando la presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati nelle societa' di capitali a ristretta base azionaria (socio titolare del 95%). La Corte ha rilevato che la CTR aveva valutato la parziale tracciabilita' e l'irrisorieta' dei redditi del socio e aveva ritenuto fittizie le movimentazioni contabili; il socio non ha fornito la prova contraria circa reinvestimento o accantonamento delle somme. Sono state regolate le spese: per la societa' restano a suo carico le spese anticipate (secondo art.11 comma 10 DL 50/2017), per il socio condanna alle spese di cassazione (compensi Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito) e rilevata l'applicabilita' dell'art.13 DPR n.115/2002, comma 1-quater, in ordine al contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

    Consente la definizione agevolata della lite e, se esercitata e pagata, determina l'estinzione del processo nei confronti del soggetto che aderisce; tale definizione non incide in via automatica sulla posizione fiscale di terzi (es. soci).

  • Legge 21 giugno 2017, n. 96

    conversione D.L. n.50/2017

    Conferma e regola la definizione agevolata prevista dal DL n.50/2017; sancisce effetto estintivo per il processo in capo al contribuente che definisce.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Norma applicata nella lettura giurisprudenziale per l'attribuzione ai soci di redditi da partecipazione: la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili opera, nei casi di societa' a ristretta base, salvo prova contraria.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in materia di regolazione delle spese processuali in caso di definizione della lite; rimanda alla disciplina generale delle spese di giudizio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: applicabile al ricorrente (socio) in relazione all'epoca e all'esito del gravame, comportando l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, se dovuto.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 17 (modifica DPR n.115/2002)

    Novella normativa richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato e dei criteri applicabili.

Massime di principio

  • La definizione agevolata (condono) operata da una societa' estingue il giudizio solo rispetto alla stessa societa' che ha aderito: non determina automaticamente l'estinzione o la revisione degli accertamenti tributari notificati a soggetti diversi (es. soci).
  • Negli accertamenti fiscali, gli avvisi diretti a soggetti differenti (societa' per IRES/IVA/IRAP e soci per IRPEF) mantengono autonomia: il beneficio ottenuto da un soggetto non obbliga l'Amministrazione ad adeguare gli accertamenti verso altri cointeressati.
  • Nelle societa' di capitali a ristretta base azionaria, se sono accertati utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci per l'anno d'imposta, salvo prova contraria a carico dei soci (es. prova di accantonamento, reinvestimento o che le somme sono finanziamenti bancari effettivi).
  • La semplice dichiarazione di provenienza bancaria delle somme non esclude automaticamente la valutazione dell'Amministrazione: e' necessario fornire prova adeguata e completa della reale natura dei versamenti (prestiti vs. proventi extracontabili).
  • L'onere della prova circa la diversa destinazione o la mancata percezione degli utili spetta al contribuente/socio che contesta la presunzione; in mancanza la presunzione trova applicazione.
  • Le conseguenze in termini di spese e contributi processuali seguono le norme specifiche: la definizione condonistica regola chi sopporta le spese anticipate e l'eventuale esclusione del "doppio contributo"; il soccombente nel giudizio segue la regola della condanna alle spese.

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