Sentenza del 24/12/2020 n. 29502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che ha determinato, in via induttiva, maggiori ricavi per l'assegnazione ai soci di unità immobiliari per l'anno 2006, con conseguente maggior reddito IRES, maggior valore della produzione ai fini IRAP e IVA dovuta, nonché sanzioni e accessori. La cooperativa contestava: 1) l'illegittimità dell'accertamento perché le scritture contabili erano regolari e non potevano essere integrate o rettificate; 2) la mancata allegazione delle dichiarazioni rese dai terzi (assegnatari) all'avviso di accertamento, per cui la motivazione sarebbe incompleta; 3) carenza di motivazione della sentenza d'appello. Si richiamava anche la piena assoluzione penale del legale rappresentante come prova dell'attendibilità della contabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo che si fondava sulle dichiarazioni rese dagli assegnatari, ritenute presunzioni gravi, precise e concordanti, integrate da riscontri contabili e da elementi oggettivi (es. differenze tra importi indicati e mutui erogati). Ha rilevato che le scritture formalmente corrette non impediscono rettifiche di singole voci se vi sono elementi indiziari gravi. Ha ritenuto corretta la gestione dell'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente in quanto l'avviso riportava il contenuto essenziale delle dichiarazioni e i documenti citati erano noti alla contribuente o richiamati come prova della pretesa. Ha altresì escluso vizio di motivazione della C.T.R., ritenendo adeguata la motivazione per relationem integrata da repliche sintetiche ma chiare. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto della applicabilità dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Art. 32: poteri istruttori dell'Amministrazione per raccogliere informazioni e documenti. Art. 39: distinzione tra metodo analitico-induttivo (parziale inattendibilità delle scritture) e metodo induttivo puro (assoluta inattendibilità); la Corte conferma che l'accertamento qui è analitico-induttivo, legittimo anche con scritture formali regolari se esistono rettifiche fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Rinvio alla disciplina IVA e ai poteri di accertamento relativi all'imposta sul valore aggiunto; la decisione conferma che l'accertamento IVA può essere basato sulle stesse risultanze indiziarie utilizzate per la ricostruzione dei corrispettivi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di allegazione all'atto impositivo riguarda gli atti il cui contenuto essenziale non sia già stato riportato nell'avviso; è sufficiente che l'avviso riporti i dati essenziali che permettono al contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Non erano necessari allegati integrali quando il contenuto essenziale delle dichiarazioni dei terzi è stato riprodotto.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Obbligo motivazionale della sentenza della C.T.R.; la Corte afferma che la motivazione per relationem è valida se il giudice d'appello espone, anche sinteticamente, le ragioni della conferma e consente di ricostruire il percorso argomentativo.
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 74
articolo 4 (richiamato nel testo in relazione al procedimento penale)
Norma penale richiamata per contestazione di reato fiscale; la Corte ricorda che un'esito penale assolutorio non invalida automaticamente l'accertamento tributario, che segue standard e finalità diversi.
Codice Civile
Regole sulle prove per presunzioni; la Corte usa i concetti di presunzioni semplici e presunzioni 'gravi, precise e concordanti' (art. 2729) per valutare la valenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
articolo 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: il rigetto del ricorso per Cassazione costituisce presupposto per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un accertamento analitico-induttivo è legittimo anche se le scritture contabili sono formalmente regolari: è sufficiente che emergano, aliunde, elementi che giustifichino la rettifica di singole voci (presunzioni gravi, precise e concordanti).
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione (es. assegnatari di immobili) possono costituire, se numerose e tra loro convergenti e integrate da riscontri oggettivi, presunzioni idonee a fondare un avviso di accertamento.
- L'obbligo di allegazione ex art. 7 Statuto del contribuente richiede l'allegazione o la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati; non è necessaria l'allegazione integrale di documenti quando il contenuto essenziale è riportato o i documenti sono noti alla parte.
- La motivazione della sentenza d'appello può essere per relationem se il giudice d'appello esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma e consente di ricostruire il percorso logico; la motivazione non deve essere prolissa ma deve mostrare i fatti e le prove ritenute decisivi.
- Un'assoluzione penale non esclude automaticamente la possibilità di un accertamento tributario: gli standard probatori e gli oggetti dell'accertamento sono diversi e il procedimento tributario può fondarsi su presunzioni amministrative e documentali.
- Elementi oggettivi come discrepanze tra importi dichiarati, versamenti risultanti e finanziamenti erogati costituiscono indizi forti di percezione di corrispettivi non fatturati e possono integrare la prova dell'accertamento.
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