Cassazione Civile, Ordinanza n. 21273/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un depuratore per il trattamento di rifiuti liquidi e liquami, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Mortara. Dopo una prima DOCFA e un precedente accertamento catastale, il contribuente ha presentato una nuova DOCFA ai sensi della disciplina di interpretazione autentica sugli immobili cosiddetti "imbullonati" (art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015), chiedendo la rideterminazione della rendita. L'Ufficio ha rettificato il classamento proposto, modificando la categoria da D/1 a D/7 e aumentando la rendita, includendo nel computo anche il lastrico solare su cui era installato un impianto fotovoltaico. La CTP ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR ha confermato, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento, soprattutto quanto alla valorizzazione del suolo e del lastrico solare. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, sostenendo che nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso è sufficiente con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando la divergenza dipenda da diversa valutazione tecnica; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost., perché la CTR si sarebbe limitata a un'affermazione conclusiva senza esporre il percorso logico-giuridico.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente perché non spiegava le ragioni della conferma della decisione di primo grado sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. L'eccezione preliminare di giudicato sollevata dalla resistente è stata respinta, perché l'erronea indicazione della qualità della parte nella notificazione del ricorso non ha impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto e la piena difesa della controparte.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dall'Agenzia come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non decide sul merito del motivo assorbito, ma richiama la questione solo come oggetto del primo motivo.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo; anche questo profilo resta assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge dedotta col primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Parametro che impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della sentenza tributaria.
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma di applicazione della disciplina processuale tributaria.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato per affermare che l'erronea indicazione della parte nel ricorso non ne comporta nullità o inammissibilità se il destinatario è comunque individuabile e l'atto raggiunge il suo scopo.
art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato come disciplina di interpretazione autentica in tema di immobili cosiddetti "imbullonati", nel contesto della nuova DOCFA.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione sistematica della riforma del vizio di motivazione e del sindacato di legittimità.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di merito è affetta da nullità per motivazione apparente solo quando il testo non consenta di individuare le ragioni della decisione; non basta la mera insufficienza o concisione della motivazione.
- La motivazione è apparente quando la pronuncia contiene un'affermazione finale, ma omette di spiegare il percorso logico-giuridico seguito e non permette un controllo effettivo sull'esattezza del ragionamento del giudice.
- Nel giudizio di cassazione, l'erronea indicazione della parte nel ricorso o nella notificazione non determina inammissibilità o nullità se dalla lettura complessiva dell'atto risulta chiaramente il destinatario effettivo e la controparte ha potuto difendersi.
- In materia di procedura DOCFA, la censura sulla motivazione dell'avviso non può essere esaminata solo in astratto: il giudice deve verificare concretamente se la decisione di merito abbia affrontato il nucleo della contestazione sull'obbligo motivazionale dell'atto.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie costituzionalmente rilevanti della motivazione, non al semplice difetto di sufficienza argomentativa.
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