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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26020 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR aveva annullato le cartelle emesse nei confronti della società e della socia ritenendo che il regime della solidarietà tributaria coincidesse con quello civilistico e che, quindi, per non incorrere in decadenza, l'amministrazione avrebbe dovuto notificare l'atto impositivo sia alla società sia al socio. L'Agenzia ha censurato tale interpretazione, sostenendo che l'accertamento può essere effettuato nei confronti della società (unico soggetto passivo) e che la riscossione può essere esercitata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili senza che sia necessaria la notifica dell'atto impositivo al socio per conservare il termine decadenziale previsto dall'art. 25 DPR 602/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondata la ricostruzione della CTR. Ha affermato che l'art. 25 del D.P.R. 602/1973, con la disgiuntiva "o", concede all'agente della riscossione la facoltà di notificare alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; la notifica ad uno di essi ha effetto conservativo sul termine decadenziale anche nei confronti degli altri condebitori solidali. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla C.T.R. per il Piemonte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    la norma usa la disgiuntiva "o" riferendosi al "debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede"

    La Corte interpreta l'art. 25 nel senso che la notifica della cartella ad uno soltanto dei soggetti indicati (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) è sufficiente a produrre l'effetto conservativo del termine decadenziale; l'agente della riscossione ha facoltà, non obbligo, di notificare a entrambi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma richiamata come fonte dell'attività di liquidazione fiscale alla base delle cartelle; la sentenza distingue l'accertamento a carico della società dall'azione di riscossione verso i soci.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Richiamato tra le norme fiscali rilevanti (IVA); conferma che la società era soggetto passivo dell'imposta e che la responsabilità dei soci opera in fase di riscossione.

  • Codice civile, artt. 2290, 2291, 2293

    Richiamati in tema di responsabilità dei soci nelle società di persone: i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali; tale responsabilità si riverbera nei rapporti tributari permettendo l'azione di riscossione nei confronti dei soci.

  • Codice civile, art. 1310

    La Corte precisa che non è necessario invocare l'art. 1310 c.c. per estendere gli effetti della notifica ad altri condebitori: l'effetto conservativo trova già fondamento nell'assetto speciale del diritto tributario e nell'art. 25 DPR 602/1973.

  • Codice civile, art. 2304

    Rilevato in relazione al beneficium excussionis: il socio ha un'azione di garanzia ma la sua operatività non giustifica l'obbligo di notificare l'atto a tutti i condebitori per non incorrere in decadenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Citato per ricordare che l'impugnazione della cartella/avviso di mora può servire anche a contestare la pretesa originaria e gli atti presupposti non notificati al socio.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12, comma 2

    Riferimento giurisprudenziale sulla formazione del ruolo e sui termini decadenziali, utile al confronto tra orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 2

    "Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o obbligati in solido il termine è prorogato di un anno"

    Esempio di disciplina tributaria che estende gli effetti della notifica anche quando rivolta ad uno solo degli obbligati in solido, confermando la specialità tributaria rispetto al diritto civile.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento ad uno dei soggetti indicati dall'art. 25 DPR 602/1973 (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) è idonea a conservare il termine decadenziale per l'Amministrazione anche nei confronti degli altri condebitori solidali.
  • Nelle società di persone i soci sono illimitatamente responsabili per i debiti fiscali della società: l'accertamento può essere diretto alla società quale soggetto passivo e la riscossione può essere esperita nei confronti dei soci senza che sia stata preventivamente notificata l'imposizione a questi ultimi.
  • La specialità del diritto tributario giustifica una disciplina più favorevole all'Amministrazione (in termini di efficacia delle notifiche) rispetto alla piena applicazione delle regole civilistiche sulla solidarietà e sulla conoscenza degli atti.
  • Il diritto di difesa del socio non è per ciò stesso leso: il socio può impugnare la cartella o l'avviso di mora e, ove necessario, chiedere la notifica degli atti presupposti o ottenere l'illustrazione degli elementi di fatto e di diritto alla base della pretesa, specialmente se il socio è receduto prima dell'accertamento.
  • In situazioni analoghe conviene verificare se la notifica è stata effettuata almeno ad uno dei soggetti rilevanti (società o coobbligato): se sì, l'azione di riscossione conserva i suoi effetti; se no, il contribuente può avere argomenti per far valere la decadenza o l'irregolarità della procedura.
  • In caso di contestazione è utile impugnare congiuntamente la cartella e, se possibile, gli atti impositivi presupposti per non perdere la possibilità di far valere vizi della pretesa originaria.

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