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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero per Euro 26.772,42 oltre interessi relativo a crediti d'imposta per spese sostenute per collaborazioni esterne utilizzate in compensazione nel 2016. La società deduceva l'illegittimità del recupero per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n.145/2013, contestando il disconoscimento del credito per tre collaboratori esterni (T., S. e G.S.) invocando che le prestazioni erano riconducibili a spese di ricerca e sviluppo e quindi agevolabili.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha parzialmente accolto l'appello incidentale della società. In dettaglio: per il collaboratore T. il credito è stato riconosciuto (la Commissione ha ritenuto che, per contenuto dell'incarico e per la circolare 5/E/2016, i professionisti rientrino nella nozione di "altri soggetti" prevista dall'art. 3 comma 6, quindi il recupero è illegittimo); per il collaboratore S. la Commissione ha ritenuto insufficiente la prova sull'oggetto dell'attività (contratto generico e dati anagrafici/co. mercantili non coerenti) e ha confermato la legittimità del recupero del credito nei suoi confronti; per il collaboratore G.S. è stata confermata la legittimità del recupero (come già deciso in primo grado). Quanto alle sanzioni, la Commissione ha ridotto la misura applicata dall'Agenzia (che aveva quantificato la sanzione al 100%) al 30% dell'importo del credito indebitamente compensato, richiamando l'indirizzo della Cassazione (Cass. 3443/2021) che distingue tra credito "non spettante" (sanzione 30%) e credito "inesistente" (sanzioni maggiori). Le spese processuali sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 145/2013

    La disposizione agevolativa sui crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è stata interpretata in senso sostanziale: rientrano i contratti di ricerca con "altre imprese" e, per estensione (sulla base della circolare dell'Agenzia), anche con "altri soggetti" come i professionisti; rileva la sostanza dell'incarico e l'oggetto effettivo dell'attività più che l'intestazione formale del contratto.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16/3/2016

    La circolare precisa che la formula "contratti di ricerca con altre imprese" deve intendersi comprendere anche altri soggetti, inclusi i professionisti: ciò è stato utilizzato per qualificare come ammissibili le prestazioni rese da un professionista (T.) quando il contenuto dell'incarico era riconducibile a attività di ricerca e sviluppo.

  • Cassazione, sent. n. 3443/2021

    Principio richiamato in tema di sanzioni per compensazioni di crediti fiscali: distingue tra credito "non spettante" (sanzione ridotta al 30%) e credito "inesistente" (sanzioni più gravose, 100%–200%); la Commissione ha applicato questa distinzione per ridurre la sanzione al 30% nel caso di credito ritenuto non spettante.

Massime di principio

  • La qualificazione sostanziale dell'incarico prevale sull'intestazione formale del contratto: un contratto nominato "collaborazione" può integrare una prestazione di ricerca e sviluppo se dall'oggetto e dalla documentazione risulta attività mirata a R&S.
  • I professionisti possono rientrare tra i soggetti con cui sono stipulabili i contratti di ricerca ai fini del credito d'imposta, se la prestazione ha contenuto di ricerca (interpretazione avallata dalla circolare 5/E/2016).
  • La prova delle ore e dell'attività di ricerca può essere fornita in modo complessivo e non necessariamente tramite fogli presenza giornalieri: rapporto descrittivo, elaborato annuale con indicazione delle ore, buste paga e contratto possono risultare complessivamente sufficienti, salvo che la prova sia generica o contraddetta da altri elementi.
  • L'onere probatorio grava sul contribuente quando l'incarico è descritto in modo generico o è in contrasto con dati anagrafico-aziendali: in tali casi l'ufficio può legittimamente disconoscere il credito.
  • Sulle sanzioni per utilizzo indebito di crediti: occorre distinguere tra credito non spettante e credito inesistente; per il primo si applica la sanzione ridotta (30%), per il secondo si applicano sanzioni più severe (100%–200%).
  • In caso di soccombenza reciproca parziale è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.

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