Sentenza del 05/09/2022 n. 5960 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo alla sentenza n.1413/19 del Tribunale di Nola sulla divisione ereditaria di XXX (madre): l'Ufficio aveva riliquidato imposta di registro, ipotecaria e catastale per il conguaglio di €611.317,57 e per indennità di occupazione €52.050,45 e aveva pure attribuito responsabilità fiscale per un relictum di €483.798,31. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione e calcolo errato delle imposte, contestando in particolare l'aliquota applicata (chiedeva 3% anziché 9%) e che la base imponibile dovesse limitarsi al conguaglio e ai frutti civili; rilevava inoltre che la sentenza era impugnata in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha confermato che il conguaglio di €611.317,57 è soggetto all'aliquota del 3% e non al 9% (quindi accolta la censura del contribuente su questo punto), riformando invece la sentenza di primo grado sul punto del relictum. È stato ritenuto che l'assegnazione del relictum pari a €483.798,31, pur attribuita fisicamente solo ai coeredi XXX e XXX, costituisce componente della medesima sentenza di divisione giudiziale e comporta l'obbligo tributario anche nei confronti di XXX, il quale risulta obbligato solidalmente ai sensi dell'art.57 d.P.R. 131/86; su questo punto l'appello dell'Agenzia è stato accolto e il ricorso del contribuente respinto. Le spese di lite del doppio grado sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 art. 34 comma 1
La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.
La norma disciplina la tassazione delle eccedenze nelle divisioni convenzionali (contrattuali) trattandole come corrispettivo per trasferimento; però la CTR ha distinto che nella divisione giudiziale il conguaglio non rappresenta corrispettivo ma strumento di riequilibrio, perciò non soggetto all'imposta di trasferimento al 9%.
D.P.R. 131/1986 art. 57 comma 1
Stabilisce la responsabilità solidale dei coeredi per le imposte dovute sugli atti di divisione ereditaria: anche se un bene è assegnato solo ad alcuni coeredi, l'obbligo tributario può ricadere solidalmente sugli altri parti in causa.
D.P.R. 131/1986 art. 37 comma 1
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato ..
La possibilità di impugnazione della sentenza non impedisce l'applicazione dell'imposta al momento della registrazione; eventuali rimborsi o conguagli si valutano dopo eventuale decisione definitiva.
D.P.R. 637/1972 art. 7 (richiamato)
Richiamato per richiamare principi sull'individuazione della base imponibile dell'imposta di successione: il valore netto dell'asse ereditario è la base imponibile e le donazioni sottoposte a collazione rilevano solo per la determinazione delle aliquote, evitando duplicazione d'imposta.
Giurisprudenza: Cass. civ. 25929/2018 e Cass. 11040/2021 (non massimata)
Giurisprudenza di legittimità che esclude la duplicazione d'imposta sulle donazioni già tassate e interpreta la collazione/valutazione delle donazioni ai fini della base imponibile, supportando la tesi che il conguaglio in divisione giudiziale non debba essere trattato come corrispettivo imponibile ai fini dell'imposta sui trasferimenti.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra divisione convenzionale (contrattuale) e divisione giudiziale: la prima può configurare un 'trasferimento' soggetto all'imposta sui trasferimenti (aliquota maggiore) per la parte eccedente; nella divisione giudiziale il conguaglio è spesso inteso come strumento di riequilibrio e non come corrispettivo imponibile al 9%.
- Per determinare la base imponibile della tassazione ereditaria non si devono ricomprendere beni/donazioni già soggetti a imposta in precedenza (evitare duplice tassazione): le donazioni oggetto di collazione incidono sulle aliquote ma non sempre sulla base imponibile.
- L'assegnazione di parti del relictum anche se materialmente attribuita a taluni coeredi fa comunque parte della sentenza di divisione e può comportare obblighi tributari anche per gli altri coeredi: verificare la responsabilità solidale ex art.57 d.P.R.131/86.
- La possibilità di impugnare una sentenza non sospende l'obbligo di registrazione e l'applicazione dell'imposta (art.37 d.P.R.131/86); eventuali modifiche fiscali avverranno solo in caso di pronuncia definitiva favorevole che disponga conguaglio o rimborso.
- In situazioni simili, documentare con precisione la natura dell'atto (giudiziale vs convenzionale), l'origine dei valori (relictum vs donatum) e le imposte già assolte, per evitare contestazioni e dimostrare il rischio di duplicazione d'imposta.
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