Sentenza del 05/09/2022 n. 26006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione, proposta il 30/09/2013, di un avviso di accertamento notificato il 02/11/2009; il ricorrente chiedeva la declaratoria di inesistenza dell'atto per nullità di notifica e sosteneva la possibilità di impugnare malgrado la presunta decadenza, richiamando anche l'art. 1421 c.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine previsto dal D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art.21 è stato superato (ricorso depositato oltre il termine), pertanto sia la CTP sia la CTR avevano già rilevato e dichiarato l'intempestività; inoltre la procura in fotocopia è stata ritenuta valida non essendo stata disconosciuta. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e indicazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Fissati i termini per proporre ricorso tributario; il ricorso del 30/09/2013 contro atto notificato il 02/11/2009 è stato ritenuto intempestivo e quindi inammissibile.
Codice Civile
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interesse ad impugnare non sarebbe soggetto a prescrizione; la Corte non ha ritenuto questa eccezione idonea a superare la regola del termine decadenziale previsto per i ricorsi tributari.
Codice di Procedura Civile
Richiamato in riferimento al requisito di autosufficienza del motivo di impugnazione; la Corte ha preliminarmente esaminato l'intempestività dell'atto e ha rigettato il ricorso per tardività senza approfondire ulteriormente l'eccezione sull'autosufficienza.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma invocata in relazione alla celebrazione dell'udienza pubblica (procedura telematica/ modalità emergenziali); indicata quale base procedurale per lo svolgimento dell'udienza del 23/03/2022.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis
Previsione relativa al contributo unificato; la sentenza dà atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.
Giurisprudenza di Cassazione
Cass. 16/02/2007 n.3695; Cass. 02/02/2009 n.2590; Cass. 14/10/2011 n.21339
Principio secondo cui la procura alle liti prodotta in fotocopia si considera riconosciuta se la controparte non la disconosce; qui la procura fotocopiata è stata ritenuta valida e contenente anche l'apposizione della marca da bollo.
Massime di principio
- I ricorsi tributari devono essere depositati entro i termini decadenziali previsti dal D.Lgs. 546/1992 art.21: il superamento del termine determina l'inammissibilità dell'atto e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado.
- La sussistenza di un precedente ricorso proposto dalla persona giuridica rappresentata dal medesimo soggetto non estende i termini di impugnazione per un ricorso proposto successivamente dal singolo; la tempestività va valutata rispetto alla notifica dell'atto.
- La procura alle liti prodotta in copia è considerata riconosciuta se non viene espressamente disconosciuta dalla controparte; in tali casi la firma e la data riportate sulla fotocopia possono essere ritenute valide.
- Questioni di ammissibilità procedurale (intempestività, difetto di autosufficienza dei motivi) possono essere valutate preliminarmente e portare al rigetto del ricorso senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- La dedotta nullità o inesistenza dell'atto per vizi di notifica deve essere allegata e proposta nei termini: la mera affermazione di nullità non sottrae il ricorrente al rispetto del termine decadenziale salvo che sussistano specifiche eccezioni di legge che consentano impugnazione tardiva.
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