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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione, proposta il 30/09/2013, di un avviso di accertamento notificato il 02/11/2009; il ricorrente chiedeva la declaratoria di inesistenza dell'atto per nullità di notifica e sosteneva la possibilità di impugnare malgrado la presunta decadenza, richiamando anche l'art. 1421 c.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine previsto dal D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art.21 è stato superato (ricorso depositato oltre il termine), pertanto sia la CTP sia la CTR avevano già rilevato e dichiarato l'intempestività; inoltre la procura in fotocopia è stata ritenuta valida non essendo stata disconosciuta. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e indicazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Fissati i termini per proporre ricorso tributario; il ricorso del 30/09/2013 contro atto notificato il 02/11/2009 è stato ritenuto intempestivo e quindi inammissibile.

  • Codice Civile

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'interesse ad impugnare non sarebbe soggetto a prescrizione; la Corte non ha ritenuto questa eccezione idonea a superare la regola del termine decadenziale previsto per i ricorsi tributari.

  • Codice di Procedura Civile

    Richiamato in riferimento al requisito di autosufficienza del motivo di impugnazione; la Corte ha preliminarmente esaminato l'intempestività dell'atto e ha rigettato il ricorso per tardività senza approfondire ulteriormente l'eccezione sull'autosufficienza.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma invocata in relazione alla celebrazione dell'udienza pubblica (procedura telematica/ modalità emergenziali); indicata quale base procedurale per lo svolgimento dell'udienza del 23/03/2022.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Previsione relativa al contributo unificato; la sentenza dà atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.

  • Giurisprudenza di Cassazione

    Cass. 16/02/2007 n.3695; Cass. 02/02/2009 n.2590; Cass. 14/10/2011 n.21339

    Principio secondo cui la procura alle liti prodotta in fotocopia si considera riconosciuta se la controparte non la disconosce; qui la procura fotocopiata è stata ritenuta valida e contenente anche l'apposizione della marca da bollo.

Massime di principio

  • I ricorsi tributari devono essere depositati entro i termini decadenziali previsti dal D.Lgs. 546/1992 art.21: il superamento del termine determina l'inammissibilità dell'atto e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La sussistenza di un precedente ricorso proposto dalla persona giuridica rappresentata dal medesimo soggetto non estende i termini di impugnazione per un ricorso proposto successivamente dal singolo; la tempestività va valutata rispetto alla notifica dell'atto.
  • La procura alle liti prodotta in copia è considerata riconosciuta se non viene espressamente disconosciuta dalla controparte; in tali casi la firma e la data riportate sulla fotocopia possono essere ritenute valide.
  • Questioni di ammissibilità procedurale (intempestività, difetto di autosufficienza dei motivi) possono essere valutate preliminarmente e portare al rigetto del ricorso senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
  • La dedotta nullità o inesistenza dell'atto per vizi di notifica deve essere allegata e proposta nei termini: la mera affermazione di nullità non sottrae il ricorrente al rispetto del termine decadenziale salvo che sussistano specifiche eccezioni di legge che consentano impugnazione tardiva.

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