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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26007 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento, cartella di pagamento e ruolo per maggiori imposte sul reddito d'impresa e IVA relative agli anni 2005-2006. La questione principale era la dedotta decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per i termini di accertamento (anno 2005) e la legittimità dell'applicazione del raddoppio dei termini ex art. 43 D.P.R. n. 600/1973 in ragione della comunicazione di notizia di reato. Il contribuente ha altresì dedotto l'uso pretestuoso della notitia criminis e ha fatto riferimento ad annullamenti in autotutela intervenuti successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i primi tre motivi per difetti di specificità e per essere, in parte, valutazioni dei fatti non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato il principio che il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973 prescinde dall'effettiva presentazione della denuncia penale e si valuta con riferimento al momento dell'accertamento; gli annullamenti in autotutela successivi non incidono, salvo che sia dimostrato un uso pretestuoso della notizia di reato. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità da parte della C.T.R. e ha rigettato la censura relativa al contrario obbligo di stimolare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.. Condanna di G.R. alle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000; rileva la comunicazione della notizia di reato e non l'effettiva presentazione della denuncia. La soglia di rilevanza penale va valutata al momento dell'accertamento; successivi annullamenti in autotutela non riverberano retroattivamente salvo uso pretestuoso della notizia di reato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Analoghe regole sul raddoppio dei termini per l'IVA con riferimento ai reati tributari; principio applicabile ratione temporis.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 4

    D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Individua i reati tributari la cui notizia può determinare l'obbligo di denuncia e quindi l'operatività del raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Prevede l'onere di specificazione dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte ha confermato la possibilità di dichiarare inammissibili i motivi di appello carenti di specificità.

  • art. 101 c.p.c., comma 2

    L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio riguarda questioni di fatto o miste che richiedono prove diverse, non questioni di puro diritto come quella della ammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Norme relative ai motivi di cassazione invocati (violazione di norme processuali e motivazione); la Corte valuta inammissibilità o infondatezza sulla base dei requisiti di specificità e di sindacabilità dei fatti.

  • Sentenza Corte Cost. n. 247/2011

    Corte Cost. sent. n. 247 del 2011

    Ha chiarito che per l'operatività del raddoppio dei termini è sufficiente la comunicazione della notizia di reato, salvo l'ipotesi di uso strumentale della notizia stessa da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione ha comunicato la notizia di reato relativa a ipotesi di evasione (D.Lgs. 74/2000), il termine per l'accertamento può raddoppiare anche se non è stata effettivamente presentata una denuncia penale; la rilevanza penale si valuta secondo la situazione al momento dell'accertamento.
  • Gli annullamenti in autotutela successivi alla comunicazione della notizia di reato non eliminano automaticamente l'operatività del raddoppio dei termini, salvo prova che la notizia di reato sia stata usata in modo pretestuoso per estendere indebitamente i termini.
  • In appello nel processo tributario è essenziale rispettare l'onere di specificazione (D.Lgs. 546/1992, art. 53): l'appello che si limita a riproporre genericamente le stesse doglianze del primo grado o non indica con chiarezza le parti della decisione impugnata può essere dichiarato inammissibile.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente e specificare in modo essenziale gli atti e i fatti rilevanti: il rinvio generico agli atti di causa non sostituisce la necessaria trascrizione o sintetica esposizione dei punti rilevanti ai fini della censura.
  • La valutazione di questioni di fatto o di prova è normalmente preclusa al giudice di legittimità; per ottenere la cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare l'errore di diritto o la violazione delle norme processuali e fornire adeguata specificazione.
  • L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. riguarda, in prevalenza, questioni probatorie o fattuali che richiedono integrazione istruttoria, non questioni di pura interpretazione giuridica quali l'ammissibilità dell'appello.

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