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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale che chiedeva il pagamento del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi d'accertamento precedenti; censura della nullità/irregolarità della notifica della cartella esattoriale (notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite servizio postale) e, in via connessa, della notifica degli avvisi di accertamento precedenti nei confronti della società Delta Power s.r.l.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per due ragioni principali: (1) il primo motivo era inammissibile perché la nullità della notifica della cartella non era stata sollevata nei gradi di merito e il motivo difettava di autosufficienza; altresì, sul piano del merito, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla notifica a mezzo servizio postale, richiamando la giurisprudenza che ammette l'invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; (2) il secondo motivo era inammissibile come nuova questione non proposta nei gradi di merito. È stata quindi assorbita l'eccezione incidentale dell'Agenzia delle Entrate e il ricorrente è condannato alle spese di cassazione: liquidazione in favore dell'Amministrazione per Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito, e annotazione degli eventuali ulteriori importi a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    art. 26, comma 1 (modalità di notifica della cartella esattoriale tramite concessionario/ufficiale postale)

    La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento e dell'attestazione dell'agente postale rendono valida la notifica anche in assenza di relata formale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15

    Prevede l'iscrizione a ruolo provvisoria in misura percentuale (30%) sulle maggiori imposte accertate; la prelazione della riscossione provvisoria non è sindacabile nella sede di impugnazione della cartella quando i vizi riguardano gli avvisi di accertamento autonomamente impugnati e decisi con esito sfavorevole.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Norma processuale tributaria relativa ai termini e modalità di proposizione dei motivi di ricorso e alla rilevabilità delle questioni; sottolinea la necessità di aver dedotto davanti ai giudici di merito le questioni che si vogliano poi portare in Cassazione, pena l'inammissibilità.

  • Codice Civile, art. 2700

    L'attestazione dell'agente postale ha efficacia probatoria quanto all'avvenuta consegna e alla relazione tra la persona che ha ricevuto l'atto e il destinatario; cioè l'avviso di ricevimento sottoscritto vale come prova della notificazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Prevede l'obbligo, in caso di soccombenza, del versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato; la sentenza attesta i presupposti per tale addebito quando dovuto.

Massime di principio

  • In materia di cartelle esattoriali, le eccezioni di nullità della notificazione devono essere sollevate nei gradi di merito; in Cassazione non sono ammissibili questioni nuove non previamente dedotte.
  • La notificazione della cartella effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è generalmente valida e provata dall'AR e dall'attestazione dell'agente postale ai sensi dell'art. 2700 c.c.; pertanto la mera mancanza di una relata formale non determina automaticamente nullità.
  • I vizi relativi agli avvisi di accertamento alla base di una cartella (per es. notifiche errate degli avvisi) devono essere fatti valere nei giudizi di impugnazione degli avvisi stessi; non è sempre possibile, nella sede di impugnazione della cartella, rimettere in discussione questioni gia' o comunque autonome rispetto al ruolo di riscossione.
  • La misura provvisoria iscritta a ruolo (es. 30% delle maggiori imposte) rientra nelle facoltà previste dalla normativa e la sua opposizione può essere limitata se gli avvisi sottostanti sono stati autonomamente impugnati e decisi sfavorevolmente.
  • Chi impugna deve curare la completezza e l'autosufficienza dei motivi già nei primi gradi di giudizio per non incorrere in inammissibilità in Cassazione; la soccombenza può comportare consistente condanna alle spese incluso il contributo unificato.

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