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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29542/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, notificato nel 2013, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione imposte dirette e indirette per complessivi euro 73.400,00, contestando costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti intrattenute con due fornitori. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR della Campania aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale del contribuente, valorizzando documentazione di cantiere, verbali di collaudo, pagamenti e documenti di trasporto, nonché ritenendo formato il giudicato interno sulla nullità dell'atto per omessa allegazione degli atti relativi ai fornitori e, inoltre, dichiarando nullo l'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sul contraddittorio endoprocedimentale, censurando il riconoscimento di un principio generale di contraddittorio interno; 2) omessa pronuncia/extrapetizione per non essersi la CTR pronunciata su un motivo d'appello relativo alla mancata prova dei lavori eseguiti da uno dei fornitori; 3) vizi di motivazione/violazione delle norme sul contenuto della sentenza, per avere il giudice di merito richiamato la documentazione prodotta dal contribuente senza esaminarla specificamente e ritenendola insufficiente; 4) violazione delle norme processuali e probatorie, per avere la CTR ritenuto sufficiente la mancata allegazione all'avviso degli atti relativi ai fornitori e per non avere considerato la natura di soggetti privi di organizzazione dei fornitori stessi; 5) violazione delle norme IVA e del riparto dell'onere della prova, per avere confermato l'annullamento dell'accertamento nonostante, secondo l'Ufficio, il contribuente non avesse fornito adeguata documentazione a dimostrazione dell'effettività delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso per difetto di interesse, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da una autonoma ratio decidendi non censurata: il giudice di appello aveva infatti ritenuto già passata in giudicato interno la statuizione di primo grado sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione, dovuta alla mancata allegazione degli atti presupposti e delle indagini sui fornitori. Poiché tale autonoma ragione decisoria non era stata impugnata, l'eventuale accoglimento degli altri motivi non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, tutte idonee a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire ciascuna di esse; l'omessa censura di anche una sola ratio comporta difetto di interesse e inammissibilità dei motivi.
  • La mancata impugnazione della statuizione di primo grado richiamata dal giudice d'appello può determinare la formazione del giudicato interno su quel capo, rendendolo autonomamente decisivo e preclusivo dell'esame delle ulteriori censure.
  • In sede di legittimità non è utile scrutinare motivi diretti contro ragioni non decisive o contro parti della motivazione che, anche se infirmate, non potrebbero incidere sul risultato finale per la presenza di una base decisoria autonoma e non censurata.
  • Nei giudizi tributari, la censura sull'effettività delle operazioni e sulla prova documentale perde rilievo processuale se permane ferma una ratio di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione fondato sulla mancata allegazione degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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