Cassazione Civile, Ordinanza n. 29542/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, notificato nel 2013, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione imposte dirette e indirette per complessivi euro 73.400,00, contestando costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti intrattenute con due fornitori. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR della Campania aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale del contribuente, valorizzando documentazione di cantiere, verbali di collaudo, pagamenti e documenti di trasporto, nonché ritenendo formato il giudicato interno sulla nullità dell'atto per omessa allegazione degli atti relativi ai fornitori e, inoltre, dichiarando nullo l'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sul contraddittorio endoprocedimentale, censurando il riconoscimento di un principio generale di contraddittorio interno; 2) omessa pronuncia/extrapetizione per non essersi la CTR pronunciata su un motivo d'appello relativo alla mancata prova dei lavori eseguiti da uno dei fornitori; 3) vizi di motivazione/violazione delle norme sul contenuto della sentenza, per avere il giudice di merito richiamato la documentazione prodotta dal contribuente senza esaminarla specificamente e ritenendola insufficiente; 4) violazione delle norme processuali e probatorie, per avere la CTR ritenuto sufficiente la mancata allegazione all'avviso degli atti relativi ai fornitori e per non avere considerato la natura di soggetti privi di organizzazione dei fornitori stessi; 5) violazione delle norme IVA e del riparto dell'onere della prova, per avere confermato l'annullamento dell'accertamento nonostante, secondo l'Ufficio, il contribuente non avesse fornito adeguata documentazione a dimostrazione dell'effettività delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso per difetto di interesse, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da una autonoma ratio decidendi non censurata: il giudice di appello aveva infatti ritenuto già passata in giudicato interno la statuizione di primo grado sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione, dovuta alla mancata allegazione degli atti presupposti e delle indagini sui fornitori. Poiché tale autonoma ragione decisoria non era stata impugnata, l'eventuale accoglimento degli altri motivi non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di nullità processuale e omessa pronuncia dedotti in cassazione.
art. 39, primo comma, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È evocato dall'Ufficio per contestare la decisione sul contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento tributario.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dall'Ufficio nel contestare l'affermazione della CTR circa il contraddittorio endoprocedimentale.
È invocato per denunciare omessa pronuncia ed extrapetizione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per censurare l'asserita insufficienza della motivazione della sentenza tributaria di appello.
È richiamato per contestare la valutazione delle prove e il rilievo attribuito alla mancata allegazione documentale.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato insieme all'art. 21 d.P.R. 633/1972 e alle norme sull'onere della prova per contestare l'annullamento nel merito dell'accertamento IVA.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato insieme all'art. 19 d.P.R. 633/1972 nel quinto motivo di ricorso.
È richiamato per sostenere che spettava al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni fatturate.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, tutte idonee a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire ciascuna di esse; l'omessa censura di anche una sola ratio comporta difetto di interesse e inammissibilità dei motivi.
- La mancata impugnazione della statuizione di primo grado richiamata dal giudice d'appello può determinare la formazione del giudicato interno su quel capo, rendendolo autonomamente decisivo e preclusivo dell'esame delle ulteriori censure.
- In sede di legittimità non è utile scrutinare motivi diretti contro ragioni non decisive o contro parti della motivazione che, anche se infirmate, non potrebbero incidere sul risultato finale per la presenza di una base decisoria autonoma e non censurata.
- Nei giudizi tributari, la censura sull'effettività delle operazioni e sulla prova documentale perde rilievo processuale se permane ferma una ratio di nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione fondato sulla mancata allegazione degli atti presupposti.
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