Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (factor)
La controversia
La controversia nasce da un credito per prestazioni sanitarie rese in regime convenzionato da una casa di cura, poi ceduto a una società di factoring che ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale. In primo grado il credito è stato riconosciuto solo parzialmente. In appello, la società cessionaria ha proposto appello incidentale e l'azienda sanitaria appello principale. La Corte d'appello ha accolto in parte l'appello della ASL, negando tra l'altro che la cessione fosse efficacemente accettata in assenza di forma espressa e valorizzando solo i pagamenti successivi come indice dell'accettazione; ha inoltre ridotto il credito per difformità/assenza di elementi richiesti in alcune fatture e ha escluso la decorrenza di alcuni interessi nei termini pretesi dal cessionario. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e vizio di notifica dell'appello, sostenendo che la notifica fosse valida perché effettuata anche al procuratore e che fosse dovuta rimessione in termini; 2) violazione delle regole probatorie e del principio di non contestazione, assumendo provate le prestazioni e la debenza del credito sulla base di fatture, pagamenti e decurtazioni; 3) errata esclusione dell'applicabilità degli interessi di mora del D.lgs. 231/2002, con asserita nullità della clausola derogatoria; 4) errata interpretazione degli atti di cessione e della messa in mora, sostenendo che la cessione notificata valesse anche come intimazione al pagamento. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale autonomo, con due motivi: nullità della sentenza per extrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, soprattutto, violazione delle norme sulla cessione dei crediti verso la p.a. e sull'interpretazione del contratto, sostenendo che il contratto imponeva un assenso formale della ASL alla cessione, non surrogabile da comportamenti concludenti o da pagamenti eseguiti dopo la cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale dell'azienda sanitaria, ritenendo decisiva la questione della forma dell'accettazione della cessione di credito. Ha affermato che, pur essendo l'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 norma non estensibile alle ASL, nel caso concreto le parti avevano richiamato espressamente quella disciplina nel contratto, prevedendo che la cessione potesse essere accettata solo mediante "assenso formale" della ASL. Da ciò deriva che le parti avevano introdotto un quid pluris rispetto alla disciplina codicistica, imponendo una manifestazione espressa e formale di consenso, con conseguente necessità della forma scritta ad substantiam. La Corte ha quindi ritenuto errato il ragionamento della Corte d'appello, che aveva reputato sufficiente la prova dell'accettazione tramite i pagamenti successivi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. I motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di nullità processuale per asserita lesione del diritto di difesa, ma non è stato oggetto della ratio decisoria finale perché assorbito.
invocati nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla notifica dell'appello e al contraddittorio.
invocati per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione.
richiamati in tema di onere della prova e presunzioni nella dimostrazione del credito.
artt. 1, 2 e 5 D.lgs. 231/2002
invocati per sostenere l'applicabilità degli interessi di mora propri delle transazioni commerciali e la nullità della clausola derogatoria.
invocato per censurare l'interpretazione degli atti di cessione e della loro efficacia come messa in mora.
richiamato in relazione alla mora del debitore e alla decorrenza degli interessi.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare extrapetizione o travisamento del motivo di appello.
richiamato nel ricorso incidentale nel medesimo contesto processuale.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti dell'appello.
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale a sostegno del vizio motivazionale/procedurale.
artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
"Le cessioni... debbono essere notificate..."; "devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio"
richiamati dal contratto e dalla Corte come disciplina di riferimento per la cessione; nel caso concreto la Corte di cassazione li considera richiamati pattiziamente dalle parti, con conseguente esigenza di assenso formale scritto della ASL.
art. 9, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamato in combinato disposto con la contabilità di Stato per affermare che, per i contratti in corso, la cessione non ha effetto senza adesione dell'amministrazione interessata.
artt. 16 e 17 L. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamati nel motivo incidentale come parte del complesso normativo sulla contabilità di Stato.
artt. 351 e 355, allegato F, L. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamati nel motivo incidentale come disposizioni collegate alla disciplina dei contratti pubblici e dei pagamenti.
art. 3 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato nel motivo incidentale con riferimento al regime delle aziende sanitarie locali.
richiamato nel quadro dell'interpretazione del contratto di cessione e dei limiti pattizi alla circolazione del credito.
richiamato insieme alle norme sull'interpretazione del contratto per sostenere l'applicazione delle regole negoziali agli atti unilaterali.
richiamato nel contesto della formazione del consenso e dell'accettazione della cessione.
richiamato per sostenere la necessità della forma convenuta dalle parti.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
richiamati per interpretare il contratto secondo il dato letterale, sistematico e secondo buona fede, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la clausola pattizia imponesse davvero un assenso formale scritto.
richiamato in tema di prova dell'esistenza dell'accettazione formale e del credito.
citato solo indirettamente nella massima tassonomica, non emerge dal testo della sentenza.
Massime di principio
- La disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, quando richiamata espressamente in un contratto tra le parti, può essere pattiziamente resa vincolante anche per un ente diverso dallo Stato, con la conseguenza che la cessione produce effetti verso il debitore ceduto solo se l'accettazione sia espressa nelle forme convenute.
- Se il contratto prevede che la cessione possa essere accettata solo mediante "assenso formale" dell'ente ceduto, l'accettazione non può essere desunta da meri comportamenti concludenti o da pagamenti successivi, ma richiede una manifestazione scritta espressa, essendo la forma pattuita requisito di efficacia della cessione.
- Quando la forma dell'accettazione è pattiziamente qualificata come formale e scritta, la prova dell'accettazione non può essere fornita aliunde, né mediante presunzioni o comportamento processuale, ma deve risultare dalla relativa scrittura.
- Le clausole contrattuali che deroghino a un regime legale speciale sugli interessi o sulla cessione devono essere lette prima di tutto alla luce del testo pattizio: ove la questione della forma dell'accettazione sia decisiva, essa assorbe le ulteriori censure del ricorrente principale.
- In presenza di un motivo di ricorso incidentale fondato su un errore di diritto decisivo sulla validità ed efficacia della cessione, i motivi del ricorso principale che presuppongono la titolarità o la corretta decorrenza del credito possono risultare assorbiti.
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