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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dalla l. n. 228/2012.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (franchisor)

La controversia

Una società di servizi telefonici aveva concluso con una società telefonica un accordo qualificato come franchising, in forza del quale poteva aprire un centro per l’acquisizione di clienti ai quali veniva poi prestato il servizio telefonico direttamente dalla concedente, con corresponsione di provvigioni. La società affiliata aveva sostenuto spese per predisporre i locali e avviare l’attività; dopo poco più di un anno la controparte aveva receduto risolvendo il rapporto. La società affiliata aveva quindi proposto due cause riunite, chiedendo: l’accertamento dell’illegittimità del recesso; il pagamento delle provvigioni residue; il risarcimento del danno emergente per le spese di allestimento dei locali; il lucro cessante per il mancato guadagno futuro; inoltre, lo svincolo di una fideiussione prestata in origine. La società telefonica aveva resistito e, in uno dei giudizi, aveva anche proposto domanda riconvenzionale per asseriti inadempimenti dell’affiliata nella ricerca dei clienti. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una somma a titolo di provvigioni residue, rigettando le ulteriori domande risarcitorie per difetto di prova del danno emergente e del lucro cessante; la Corte d’appello aveva confermato. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che i giudici di merito le avessero illegittimamente imposto di provare un fatto negativo, cioè che i locali non servissero anche ad altre attività; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1223 c.c., sostenendo di avere specificamente censurato in appello il rigetto della domanda di danno emergente e di avere allegato che le spese erano contrattualmente imposte e divenute ripetibili a seguito della risoluzione imputabile alla controparte; (3) violazione dell’art. 132 c.p.c., per asserita motivazione apparente della sentenza d’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, osservando che la Corte territoriale non aveva richiesto una prova negativa, ma aveva escluso il nesso tra le spese e il solo franchising sulla base di indici positivi (locali già nella disponibilità della ricorrente, svolgimento di attività analoga anche indipendentemente dal contratto, pattuizione che poneva le spese a carico della ricorrente e durata limitata del rapporto); quanto al secondo motivo, ha rilevato che la doglianza non colpiva la reale ratio decidendi e che non era dimostrato perché spese contrattualmente assunte come a carico della ricorrente dovessero diventare automaticamente ripetibili ex art. 1223 c.c.; quanto al terzo, ha escluso la nullità della motivazione, essendo la decisione comprensibile e sorretta da argomentazioni intellegibili.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull’onere della prova è inammissibile se la sentenza di merito non ha preteso una prova negativa, ma ha valutato in positivo l’insussistenza del nesso tra le spese e il solo rapporto contrattuale sulla base di indizi e circostanze di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    non è configurabile violazione della regola di decisione se la doglianza si limita a riproporre gli stessi fatti e documenti già valutati, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    non può parlarsi di violazione dei criteri di valutazione della prova quando il giudice di merito abbia comunque considerato la documentazione prodotta e abbia motivato il proprio apprezzamento probatorio.

  • art. 1223 c.c.

    le spese contrattualmente poste a carico di una parte non diventano automaticamente ripetibili per il solo fatto della risoluzione del contratto; la loro recuperabilità richiede che esse integrino un danno conseguenza causalmente collegato all’inadempimento o alla risoluzione imputabile alla controparte.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è valida se consente di individuare la ratio decidendi e le ragioni essenziali della decisione, anche se sinteticamente esposte; non è nulla per mera concisione o per difetto di ampia diffusione argomentativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da risoluzione contrattuale, il creditore deve provare non solo l’esborso, ma anche che esso sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della risoluzione, non essendo sufficiente la mera allegazione di spese sostenute in esecuzione del contratto.
  • L’onere della prova non viene invertito quando il giudice di merito deduce l’insussistenza del danno da elementi positivi del fatto storico; non si richiede al danneggiato di dimostrare un fatto negativo se la decisione si fonda su circostanze che escludono la riferibilità esclusiva della spesa al rapporto controverso.
  • Una censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se non evidenzia un vero errore nell’utilizzo della prova, ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Le spese che una parte abbia contrattualmente assunto a proprio carico non sono di per sé ripetibili nei confronti dell’altra parte per effetto della risoluzione del contratto: occorre dimostrare che, nel caso concreto, esse assumano natura di danno risarcibile secondo il criterio dell’art. 1223 c.c.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi l’indicazione delle ragioni decisive della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma intelligibile, che consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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