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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di euro 99.826,10 vantato da una agente nei confronti del fallimento di una società, credito che la ricorrente assumeva derivare da un contratto di agenzia stipulato con la società poi fallita. Il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto l'opposizione allo stato passivo rilevando che il contratto di agenzia, soggetto a forma scritta ad probationem, non era stato prodotto; aveva inoltre escluso che la prova del rapporto potesse essere fornita per testimoni o per presunzioni in difetto di prova della perdita incolpevole del documento, e aveva ritenuto non decisivi i documenti prodotti, come iscrizione Enasarco, estratti conto provvigionali, ordini scritti e pagamenti. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c. per la disciplina della prova del contratto di agenzia; 2) violazione degli artt. 2724, 2725 e 2735 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del contratto; 3) violazione degli artt. 2724, 2725 e 2735 c.c. e omesso esame di fatti decisivi; 4) questione di legittimità costituzionale degli artt. 1742, 2126, 2724 e 2725 c.c. per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri rapporti e per la mancata ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza, poiché non risultava nemmeno allegato in modo preciso che fosse stata effettivamente chiesta una prova testimoniale, né erano indicati i testi e il contenuto del capitolato. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché la mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e la doglianza di omessa pronuncia era fuori fuoco rispetto a una decisione di rigetto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava un fatto storico omesso, ma la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che, in tema di agenzia, la forma scritta richiesta ad probationem impedisce di supplire alla mancanza del contratto mediante presunzioni o documenti che mostrino solo circostanze fattuali, e che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto inidonei i documenti prodotti a provare direttamente il rapporto. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di rilevanza e comunque manifestamente infondata, essendo eterogeneo il raffronto con lavoro subordinato, mediazione e locazione abitativa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa del fallimento; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1742 c.c.

    il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem, rilevante per la prova del rapporto e delle sue clausole

  • art. 2724 n. 3 c.c.

    la prova testimoniale della convenzione scritta è ammessa solo in caso di perdita incolpevole del documento

  • art. 2725 c.c.

    nei casi di forma scritta ad probationem la prova testimoniale è inammissibile salvo le ipotesi previste dall'art. 2724 c.c.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che i documenti prodotti integrassero confessione rilevante in senso tecnico

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso per violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, con necessità di localizzare l'atto o documento e di illustrarne il contenuto rilevante

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale radicale, ma escluso nel caso concreto perché una motivazione, sia pure sintetica, era presente

  • art. 2730 c.c.

    la confessione richiede dichiarazione di fatti propri e non è integrata dai documenti richiamati dalla ricorrente come iscrizione Enasarco o contabilità provvigionale

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni non sono ammissibili nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale

  • art. 2724 c.c.

    le eccezioni alla regola di esclusione della prova testimoniale nei rapporti a forma scritta sono tassative

  • art. 3 Cost.

    la Corte ha escluso il contrasto costituzionale prospettato per l'eterogeneità delle fattispecie poste a confronto

  • art. 2126 c.c.

    richiamato nel quesito di costituzionalità, ma ritenuto non pertinente al rapporto di agenzia

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato solo per il raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel contratto di agenzia la forma scritta richiesta ad probationem assume rilievo centrale: la prova del rapporto e delle sue clausole deve emergere da documenti che attestino direttamente l'accordo, non essendo sufficiente ricavarlo per inferenza da meri dati fattuali o da documentazione contabile.
  • Quando la legge esclude o limita la prova testimoniale di un rapporto contrattuale, anche la prova per presunzioni non può essere utilizzata per eludere quel divieto; essa è ammessa solo entro i confini consentiti dalla disciplina speciale sulla prova.
  • In sede di legittimità la censura sulla mancata ammissione di testimoni è inammissibile se il ricorso non indica specificamente l'istanza istruttoria, i capitoli di prova e i testi dedotti, secondo il principio di autosufficienza.
  • La mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra automaticamente violazione dell'art. 112 c.p.c.; il vizio di omessa pronuncia presuppone l'omissione sul petitum o sulla domanda, non sul singolo mezzo di prova.
  • L'omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto quando la doglianza investe soltanto la valutazione dei documenti compiuta dal giudice di merito, salvo che manchi del tutto la motivazione o questa sia apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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