Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di euro 99.826,10 vantato da una agente nei confronti del fallimento di una società, credito che la ricorrente assumeva derivare da un contratto di agenzia stipulato con la società poi fallita. Il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto l'opposizione allo stato passivo rilevando che il contratto di agenzia, soggetto a forma scritta ad probationem, non era stato prodotto; aveva inoltre escluso che la prova del rapporto potesse essere fornita per testimoni o per presunzioni in difetto di prova della perdita incolpevole del documento, e aveva ritenuto non decisivi i documenti prodotti, come iscrizione Enasarco, estratti conto provvigionali, ordini scritti e pagamenti. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c. per la disciplina della prova del contratto di agenzia; 2) violazione degli artt. 2724, 2725 e 2735 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del contratto; 3) violazione degli artt. 2724, 2725 e 2735 c.c. e omesso esame di fatti decisivi; 4) questione di legittimità costituzionale degli artt. 1742, 2126, 2724 e 2725 c.c. per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri rapporti e per la mancata ammissione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza, poiché non risultava nemmeno allegato in modo preciso che fosse stata effettivamente chiesta una prova testimoniale, né erano indicati i testi e il contenuto del capitolato. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché la mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e la doglianza di omessa pronuncia era fuori fuoco rispetto a una decisione di rigetto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava un fatto storico omesso, ma la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che, in tema di agenzia, la forma scritta richiesta ad probationem impedisce di supplire alla mancanza del contratto mediante presunzioni o documenti che mostrino solo circostanze fattuali, e che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto inidonei i documenti prodotti a provare direttamente il rapporto. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di rilevanza e comunque manifestamente infondata, essendo eterogeneo il raffronto con lavoro subordinato, mediazione e locazione abitativa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa del fallimento; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il contratto di agenzia richiede la forma scritta ad probationem, rilevante per la prova del rapporto e delle sue clausole
la prova testimoniale della convenzione scritta è ammessa solo in caso di perdita incolpevole del documento
nei casi di forma scritta ad probationem la prova testimoniale è inammissibile salvo le ipotesi previste dall'art. 2724 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che i documenti prodotti integrassero confessione rilevante in senso tecnico
la mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dai motivi di ricorso per violazione di legge, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi
la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, con necessità di localizzare l'atto o documento e di illustrarne il contenuto rilevante
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale radicale, ma escluso nel caso concreto perché una motivazione, sia pure sintetica, era presente
la confessione richiede dichiarazione di fatti propri e non è integrata dai documenti richiamati dalla ricorrente come iscrizione Enasarco o contabilità provvigionale
le presunzioni non sono ammissibili nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale
le eccezioni alla regola di esclusione della prova testimoniale nei rapporti a forma scritta sono tassative
art. 3 Cost.
la Corte ha escluso il contrasto costituzionale prospettato per l'eterogeneità delle fattispecie poste a confronto
richiamato nel quesito di costituzionalità, ma ritenuto non pertinente al rapporto di agenzia
richiamato solo per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia la forma scritta richiesta ad probationem assume rilievo centrale: la prova del rapporto e delle sue clausole deve emergere da documenti che attestino direttamente l'accordo, non essendo sufficiente ricavarlo per inferenza da meri dati fattuali o da documentazione contabile.
- Quando la legge esclude o limita la prova testimoniale di un rapporto contrattuale, anche la prova per presunzioni non può essere utilizzata per eludere quel divieto; essa è ammessa solo entro i confini consentiti dalla disciplina speciale sulla prova.
- In sede di legittimità la censura sulla mancata ammissione di testimoni è inammissibile se il ricorso non indica specificamente l'istanza istruttoria, i capitoli di prova e i testi dedotti, secondo il principio di autosufficienza.
- La mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra automaticamente violazione dell'art. 112 c.p.c.; il vizio di omessa pronuncia presuppone l'omissione sul petitum o sulla domanda, non sul singolo mezzo di prova.
- L'omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto quando la doglianza investe soltanto la valutazione dei documenti compiuta dal giudice di merito, salvo che manchi del tutto la motivazione o questa sia apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29428/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →