Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente, creditore già ammesso al passivo del fallimento e dei soci illimitatamente responsabili, ha impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale che aveva respinto la sua impugnazione contro l'ammissione al passivo di un credito di una società cessionaria per oltre 424 mila euro. Con il primo motivo ha dedotto nullità del procedimento e violazione degli artt. 99 l.fall. e 2697 c.c., sostenendo che il tribunale avesse deciso sulla base di documenti inammissibili prodotti dalla resistente in sede di impugnazione dello stato passivo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2704 c.c. e vizi motivazionali/processuali, lamentando che il tribunale avesse erroneamente escluso o comunque mal applicato il requisito della data certa della cessione del credito, ovvero avesse affermato la sua sussistenza senza adeguata motivazione. Con il terzo motivo ha censurato la ritenuta ricorrenza dei presupposti, previsti dalla l. n. 130/1999, per l'esenzione dalle formalità previste dall'art. 2843 c.c. in relazione alla cessione cartolarizzata del credito ipotecario, invocando anche l'art. 58 t.u.b. e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di impugnazione dei crediti ammessi ex art. 99 l.fall. il resistente può produrre documenti nuovi, non essendovi base normativa per escluderne l'ammissibilità; ha quindi confermato la correttezza dell'uso dei documenti prodotti dalla cessionaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché compositi e non specificamente individuati, oltre che perché il secondo introduceva una questione non trattata nel decreto impugnato senza indicare dove fosse stata dedotta in merito, e il terzo mirava sostanzialmente a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito con motivazione esistente. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
commi 4 e 6, e richiamo al comma 7
Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo le parti hanno poteri di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale; non vi è una base testuale per limitare al solo ricorrente o per escludere del tutto la produzione documentale del resistente.
Richiamato per individuare le impugnazioni avverso lo stato passivo e la struttura del rimedio.
La distribuzione dell'onere della prova non può essere elusa: il creditore ammesso resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito, mentre l'impugnante deve provare fatti impeditivi o estintivi.
La questione della data certa della cessione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che il decreto impugnato non la aveva esaminata, con conseguente inammissibilità del motivo per novità/non autosufficienza.
Richiamato in relazione alla censura di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o comunque infondati.
artt. 112, 115, 116, 167 c.p.c.
Richiamati in modo promiscuo nei motivi, che sono stati reputati non specificamente individuati e quindi inammissibili.
Applicata dal giudice di merito alla cessione di crediti cartolarizzati; la Corte non censura l'applicazione in sé, ma rileva che la doglianza del ricorrente si risolve in una contestazione di fatto.
Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme per contestare la disciplina della cessione e delle formalità pubblicitarie.
Richiamato in relazione alle formalità relative all'ipoteca e alla sua opponibilità, ma la censura è stata reputata sostanzialmente fattuale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., anche il resistente può indicare specificamente i mezzi di prova e produrre documenti; non esiste un divieto generale di produzione documentale nuova in capo al creditore resistente, salvo i limiti propri del rito e della decadenza.
- Le regole sulle preclusioni probatorie nel procedimento di verificazione del passivo devono essere interpretate in coerenza con il testo normativo e con l'assetto complessivo del rito; non è consentito introdurre limitazioni prive di base testuale che alterino l'equilibrio processuale tra ricorrente e resistente.
- Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione la censura e ricondurla in modo immediato a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; motivi cumulativi, alternativi o confusi, che mescolino più norme e più possibili violazioni senza chiarire l'esatta doglianza, sono inammissibili.
- Non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione questioni di merito non trattate nella decisione impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle dedotte nel giudizio precedente e indichi specificamente dove ciò sia avvenuto.
- La censura di legittimità non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto sorretto da motivazione esistente, anche se sintetica, quando non ricorrano i vizi oggi tipizzati dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29428/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →