Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per un credito di euro 59.600, fondato su un assegno bancario emesso in suo favore dalla società poi fallita. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione in appello dell’originale dell’assegno, già prodotto in copia, e osservando che la ricorrente non aveva dimostrato di non aver potuto produrre prima l’originale. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, con quattro motivi, in sintesi: violazione dell’art. 345 c.p.c. per mancata motivazione sulla non indispensabilità dell’originale del titolo prodotto in appello; violazione di norme della legge fallimentare e della disciplina dell’assegno; violazione delle norme sulle prove e sulla consulenza tecnica; violazione delle regole sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito non avesse motivato in modo espresso sulla non indispensabilità della nuova produzione documentale in appello, pur trattandosi di disciplina applicabile ratione temporis che richiedeva tale valutazione. Ha osservato che la corte territoriale aveva, al contrario, trattato la produzione dell’originale come se fosse necessaria in modo automatico, senza spiegare perché il documento non fosse idoneo a dissipare l’incertezza sui fatti controversi. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché verifichi se la produzione dell’originale dell’assegno fosse effettivamente indispensabile ai fini della decisione.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis la nuova produzione documentale in appello è ammessa o esclusa in base a una valutazione espressa di indispensabilità/non indispensabilità; il giudice del gravame deve motivare specificamente la mancata ammissione del documento nuovo.
art. 93 l. fall.
Richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito perché assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 66, terzo comma, r.d. n. 1669 del 1933
Richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 58 r.d. n. 1736 del 1933
Richiamato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, non deciso nel merito per assorbimento.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, non deciso nel merito per assorbimento.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, non deciso nel merito per assorbimento.
art. 191 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, non deciso nel merito per assorbimento.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, non deciso nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- In tema di produzione documentale nuova in appello, quando la disciplina applicabile richiede il controllo sull’indispensabilità del documento, il giudice di merito deve motivare espressamente la decisione di non ammissione, dando conto della concreta inidoneità del documento a superare l’incertezza sui fatti controversi.
- La mancata produzione in originale di un documento già prodotto in copia non può essere automaticamente equiparata a ragione di rigetto della domanda o dell’impugnazione: occorre verificare se l’originale sia davvero indispensabile ai fini decisori.
- Se il giudice di appello omette tale verifica motivazionale sulla non indispensabilità della nuova prova documentale, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame.
- Quando viene accolto un motivo che assorbe le ulteriori censure, i motivi residui restano non esaminati e non incidono sull’esito della cassazione.
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