Sentenza n. 263/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Caltagirone sezione lavoro,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 226/2025 del Tribunale di Caltagirone, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, ed era stata condannata l'amministrazione ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, chiedendo l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, mentre spettava all'amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compreso l'adempimento, senza che tale prova fosse stata fornita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori novanta giorni per provvedere al pagamento e compiere gli atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in relazione al tempo trascorso, alla natura del credito e all'entità delle somme. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto nel giudicato da eseguire.
La ricorrente ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato recante una condanna dell'amministrazione ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del beneficio.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR, compreso l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il giudicato e il suo mancato adempimento, spetta all'amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo, l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina relativa all'assenza di compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per equa riparazione è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma che ha previsto la disciplina cui il giudice riconduce l'assenza di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del giudicato favorevole e del suo mancato adempimento integra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta invece all'amministrazione, quale soggetto interessato, provare l'adempimento o gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, secondo l'art. 2697 c.c.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso, alla natura del credito e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti ex legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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