Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia in data 15 ottobre 2025, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015, la revoca immediata delle misure di accoglienza, e per la condanna dell’Amministrazione al ripristino delle misure di accoglienza in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca immediata delle misure di accoglienza per asserita disponibilità di mezzi economici sufficienti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la revoca delle misure di accoglienza deducendo la violazione degli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 142/2015, anche alla luce della direttiva 2013/33/UE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che la Prefettura avesse valutato il superamento dell’importo dell’assegno sociale con riferimento al solo ricorrente, senza considerare che l’accoglienza riguardava anche la moglie e due figlie minori; che l’Amministrazione avesse fondato la decisione anche su una valutazione prognostica dei redditi futuri, non prevista dalla normativa; e che la revoca totale non fosse coerente con il principio di proporzionalità e con l’obbligo di considerare la vulnerabilità e l’interesse superiore dei minori. È stata inoltre chiesta, in subordine, la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la disapplicazione della normativa nazionale eventualmente contrastante con la direttiva.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto la domanda di annullamento. Ha rilevato che l’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015 collega l’accesso all’accoglienza all’insufficienza dei mezzi per il sostentamento del richiedente e dei familiari, mentre l’art. 23 consente la revoca in caso di disponibilità di mezzi economici sufficienti, imponendo tuttavia l’adozione individuale delle misure secondo proporzionalità e tenendo conto della situazione del richiedente e delle persone vulnerabili, in particolare dei minori. La Prefettura aveva considerato soltanto il reddito del ricorrente, senza ponderare la situazione familiare, la presenza della consorte e delle due figlie minori, né le loro specifiche esigenze di tutela. Il superamento della soglia reddituale non determina quindi automaticamente la revoca quando nel nucleo siano presenti soggetti fragili. Il provvedimento è stato annullato per violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 e per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria e motivazione. L’Amministrazione dovrà rivalutare la situazione entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, considerando sia il reddito sia la composizione e vulnerabilità del nucleo familiare. La domanda di ripristino immediato dell’accoglienza non è stata esaminata perché il ricorrente aveva riferito di poter temporaneamente permanere nel centro. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama la possibilità di definire il giudizio con sentenza in camera di consiglio.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione e le parti sono state sentite.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 142/2015
Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure d’accoglienza del presente decreto.
La valutazione dei mezzi sufficienti riguarda il sostentamento del richiedente e dei suoi familiari, non soltanto la situazione economica individuale.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015
La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.
L’importo annuo dell’assegno sociale costituisce parametro per valutare l’insufficienza dei mezzi di sussistenza.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015
Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: ... d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti.
La disponibilità di mezzi economici sufficienti può fondare la revoca, ma deve essere valutata nel quadro complessivo delle condizioni del richiedente e del nucleo familiare.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
Le misure previste da tale articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17.
Le misure, compresa la revoca, non sono automatiche: richiedono una valutazione individuale e proporzionata della situazione concreta.
art. 17 d.lgs. n. 142/2015
Impone di considerare la condizione delle persone vulnerabili, rilevante nel caso di presenza di minori nel nucleo familiare.
art. 23 direttiva 2013/33/UE
L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.
La tutela dell’interesse superiore del minore deve essere considerata nella decisione sulle misure di accoglienza e non può essere automaticamente assorbita dalla sola valutazione del reddito del genitore occupato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disponibilità di mezzi economici sufficienti, pur costituendo presupposto per la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015, non determina automaticamente la revoca senza una valutazione individuale della situazione complessiva del richiedente e del suo nucleo familiare.
- Nel valutare l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, il parametro dell’importo annuo dell’assegno sociale deve essere applicato considerando che l’accoglienza è riconosciuta al richiedente insieme ai familiari e deve assicurare una qualità di vita adeguata per il sostentamento dell’intero nucleo.
- Quando nel nucleo familiare del richiedente sono presenti minori o altre persone vulnerabili, l’Amministrazione deve ponderare specificamente le loro esigenze di tutela; tali esigenze non possono essere considerate automaticamente recessive per il solo superamento della soglia reddituale da parte dell’unico familiare occupato.
- La revoca delle misure di accoglienza deve rispettare il principio di proporzionalità e non può fondarsi esclusivamente su una valutazione astratta o prognostica dei redditi, senza un’adeguata istruttoria sulla situazione reddituale effettiva e sulle concrete condizioni familiari.
- Un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non espone una valutazione della composizione del nucleo familiare e della presenza di minori, limitandosi a considerare il reddito individuale del richiedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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