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Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensiva, del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 22 settembre 2025 n. prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202502562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale richiesto da un primo datore di lavoro, deduceva che la mancata stipula del contratto di soggiorno era dipesa esclusivamente dalla condotta del datore. Nel frattempo aveva trovato un'altra occupazione, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con regolare contratto, comunicazione Unilav e buste paga. Con un unico motivo denunciava la violazione degli artt. 5, comma 5, e 22 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Sosteneva, in particolare, che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare la propria buona fede, l'imputabilità al primo datore della mancata stipula, la nuova situazione lavorativa, la mancata revoca del nulla osta e la possibilità di rilascio di un titolo per attesa occupazione o di conversione del permesso per lavoro stagionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha preliminarmente riconosciuto che la mancata stipula del contratto di soggiorno costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. 286/1998, un elemento ostativo al rilascio del permesso per lavoro subordinato e che, considerata isolatamente, imporrebbe il diniego. Ha però escluso che il ricorrente avesse diritto a un permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro effettivo e formalizzato, mediante il rilascio di un permesso per lavoro o la stipula del contratto di soggiorno, e non può supplire alla mancata conclusione del contratto. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa all'omessa valutazione della situazione lavorativa sopravvenuta. Il ricorrente aveva provato sia la propria buona fede, essendo la mancata stipula imputabile esclusivamente al primo datore, sia l'attuale instaurazione di un rapporto di lavoro regolare con altro datore. Il lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, mai revocato, e il comprovato inserimento economico e sociale in Italia imponevano una valutazione amministrativa aggiornata, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e della tutela della situazione personale sostanziale. L'amministrazione avrebbe dovuto considerare le circostanze sopravvenute, pur non necessariamente rilevanti per la legittimità originaria dell'atto, ai fini della nuova valutazione della posizione dello straniero. L'annullamento non comporta il riconoscimento automatico del permesso, restando ferme le ulteriori valutazioni dell'amministrazione sulla sussistenza dei relativi presupposti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    La mancata stipula del contratto di soggiorno costituisce elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale parametro normativo della domanda, nel quadro della valutazione della posizione dello straniero e delle circostanze sopravvenute.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario [...].

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e non può supplire alla mancata stipula del contratto di soggiorno.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla possibilità di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ma non decisivo per l'accoglimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, essendo state sentite le parti.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro effettivo e formalizzato, comprovato dal rilascio del permesso per lavoro o dalla stipula del contratto di soggiorno; non può essere utilizzato per colmare la mancata conclusione del contratto di soggiorno successiva all'ingresso in Italia.
  • Quando il cittadino straniero dimostra che la mancata stipula del contratto di soggiorno è imputabile esclusivamente al datore che aveva richiesto il nulla osta e prova di avere successivamente instaurato un regolare rapporto di lavoro con altro datore, l'amministrazione deve valutare tale situazione soggettiva alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
  • Nei procedimenti in materia di soggiorno, l'amministrazione deve considerare le circostanze sopravvenute che abbiano modificato la situazione giuridica e personale dello straniero, in particolare il comprovato inserimento lavorativo ed economico-sociale, quando la loro omessa valutazione possa arrecare un pregiudizio a diritti fondamentali della persona.
  • L'annullamento del diniego fondato sull'omessa valutazione della situazione lavorativa sopravvenuta non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, ma impone all'amministrazione una nuova valutazione della posizione alla luce della normativa vigente e degli ulteriori presupposti richiesti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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