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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1255/2024 del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro e Previdenza (r.g. 8365/2023), depositata e resa pubblica il 14/05/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26/03/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12/03/2025.

Giustizia amministrativa202502649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza civile passata in giudicato, avente a oggetto il pagamento di somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, con pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale e interessi legali. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il titolo giudiziale era stato attestato conforme all'originale e notificato al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali dell'ottemperanza. Ha verificato la conformità del titolo, la sua notificazione all'amministrazione soccombente, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo, disponendo che il ricorrente segnali l'infruttuoso decorso del termine. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti nel titolo giudiziale. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze relative al pagamento della retribuzione professionale dei docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di determinare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Nella formulazione vigente consente l'attestazione di conformità del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto sufficiente tale attestazione, senza necessità della spedizione in forma esecutiva, abrogata dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la previa notificazione di una copia del titolo giudiziale attestata conforme all'originale è sufficiente, dopo l'abrogazione della spedizione in forma esecutiva, ai fini dell'azionabilità del giudicato.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza; il ricorso è quindi procedibile quando tale termine sia inutilmente decorso dalla notificazione del titolo.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inadempienza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato, in aggiunta agli interessi già riconosciuti nel titolo, poiché assolve a una funzione autonoma sanzionatoria e sollecitatoria.
  • La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza che la dispone e cessa con l'adempimento, anche tardivo, del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, con l'acquisizione di efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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