Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di parziale rigetto (prot. n. 15446) dell'istanza di accesso atti della Danilo Crosera S.r.l. prot. n. 10897 del 31 luglio 2025, comunicato dal Comune di Quarto d'Altino il 23 ottobre 2025, nella parte in cui respinge la domanda di accesso atti relativamente ai documenti numeri 4, 5, 6, 7 e 8 per difetto di interesse concreto e attuale; e per l’accertamento del diritto di Danilo Crosera S.r.l. di avere accesso ai predetti documenti e, per l'effetto, per la condanna del Comune di Quarto d'Altino alla loro esibizione ex art. 116, co. 4 c.p.a. entro il termine di trenta giorni; con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno ingiusto causato alla Ricorrente per l'illegittimità dell'atto impugnato e con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla ripartizione delle spese di lite (ivi compreso il contributo unificato anticipato dalla Ricorrente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di parziale rigetto dell'istanza di accesso, limitatamente agli atti relativi al procedimento sanzionatorio per abusi edilizi riguardante il cantiere nautico confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (società confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un quartiere nautico confinante con quello della controinteressata e operante nel medesimo settore commerciale, aveva chiesto l'accesso a vari documenti relativi ai titoli edilizi, agli atti di vigilanza e repressione degli abusi edilizi e al giudizio promosso dalla controinteressata contro il Comune. L'amministrazione aveva accolto l'istanza relativamente ai documenti nn. 1, 2 e 3, ma l'aveva respinta per i documenti nn. 4-8, ritenendo insussistente un interesse diretto e concreto, anche perché gli abusi erano stati demoliti e la ricorrente non era menzionata negli atti. La società ha dedotto violazione della disciplina sull'accesso ed eccesso di potere, sostenendo che il rapporto di vicinitas e la posizione di concorrente nello stesso settore dimostrassero l'interesse all'accesso, nonché che la documentazione fosse necessaria per valutare eventuali iniziative giudiziarie, incluso l'intervento nel giudizio promosso dalla controinteressata e azioni per lamentata disparità di trattamento nell'attività repressiva comunale. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione non potesse valutare ex ante l'effettiva utilità o decisività dei documenti ai fini delle future difese.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile relativamente al documento n. 4, costituito dal ricorso della controinteressata e dalle memorie difensive del Comune nel giudizio NRG 1081/2025. L'interesse dichiarato era quello di valutare un intervento in tale giudizio, ma il processo era già stato trattenuto in decisione alla data della camera di consiglio, rendendo impossibile l'intervento. Il TAR ha inoltre rilevato che gli atti giudiziari non sono, di regola, documenti amministrativi ostensibili ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, salvo che il loro contenuto sia assunto quale presupposto di un successivo atto amministrativo. Il ricorso è stato invece accolto per i documenti nn. 5, 6, 7 e 8, relativi al verbale di consistenza degli abusi, all'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria, alla comunicazione di immissione nel possesso e agli ulteriori atti della procedura di vigilanza sanzionatoria. Il giudice ha ritenuto irrilevante che la ricorrente non fosse menzionata negli atti e ha riconosciuto la rilevanza del rapporto di vicinitas quale posizione qualificata, nonché la strumentalità della documentazione rispetto alla prospettata tutela giudiziaria contro una possibile disparità di trattamento tra operatori concorrenti. L'accesso difensivo non richiede che sia già instaurato un giudizio e impone una valutazione di astratta pertinenza, non dell'effettiva decisività dei documenti. È stata quindi annullata la parte del diniego relativa ai documenti nn. 5-8 ed è stata ordinata al Comune la loro ostensione entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'interesse all'accesso non richiede che il richiedente sia direttamente menzionato nel documento; è sufficiente un collegamento funzionale tra la documentazione e la posizione giuridica da tutelare.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L'accesso difensivo tende a prevalere sulle esigenze di riservatezza e può essere esercitato anche prima dell'instaurazione di un giudizio, purché sia adeguatamente motivato il nesso di strumentalità tra documenti e situazione giuridica da tutelare. La verifica riguarda l'astratta pertinenza e non l'effettiva decisività del documento.
art. 60 d.lgs. 196/2003
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
Per documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, e in particolare dati relativi alla salute o alla vita sessuale, l'accesso è soggetto al limite della stretta indispensabilità.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso consente l'accertamento del diritto all'ostensione e l'ordine all'amministrazione di esibire i documenti, ma non rende ostensibili, ai sensi della legge n. 241/1990, gli atti giudiziari appartenenti al fascicolo di un diverso processo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base della sanzione pecuniaria applicata dal Comune nell'ambito della procedura repressiva degli abusi edilizi; gli atti relativi a tale procedura sono stati ritenuti ostensibili alla società confinante.
Massime di principio
- Il proprietario di un fondo confinante con un'area interessata da interventi edilizi o da procedimenti repressivi di abusi può vantare una posizione qualificata e differenziata idonea a fondare l'accesso alla relativa documentazione amministrativa, anche quando non sia menzionato negli atti.
- La vicinitas costituisce un elemento idoneo a dimostrare una situazione astrattamente legittimante l'accesso, ma, nell'accesso difensivo, il richiedente deve anche indicare il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela di una situazione giuridica concreta e attuale.
- L'accesso difensivo può essere esercitato anche prima dell'instaurazione di un giudizio, quando la conoscenza dei documenti sia funzionale a decidere se agire e a definire la strategia di tutela; l'amministrazione e il giudice dell'accesso devono verificare l'astratta pertinenza dei documenti, senza anticipare il giudizio sulla loro effettiva utilità o decisività nella controversia futura.
- La prospettazione di una possibile disparità di trattamento nell'esercizio dei poteri repressivi dell'amministrazione, riferita a operatori economici concorrenti e accompagnata dalla richiesta circoscritta di atti determinati, integra un interesse concreto e attuale e non un controllo generalizzato sull'operato amministrativo.
- Gli atti giudiziari contenuti nel fascicolo di un altro processo non sono, di regola, documenti amministrativi ostensibili ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990; la conoscenza deve essere perseguita mediante gli strumenti propri del processo, salvo che il contenuto dell'atto sia assunto quale presupposto di un successivo provvedimento amministrativo.
- Quando l'accesso a un documento è richiesto per intervenire in un giudizio ormai trattenuto in decisione, viene meno l'interesse concreto all'ostensione per sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo dichiarato.
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