Cassazione Civile, Ordinanza n. 03473/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per il recupero a tassazione, quale reddito diverso ex art. 67 TUIR, di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno. Poiché l'atto non era stato impugnato, era stata poi notificata cartella esattoriale, impugnata dalla contribuente sul presupposto che l'avviso di accertamento non le fosse stato validamente notificato: secondo la ricorrente, l'atto presupposto era stato inviato a un indirizzo diverso da quello della sua abitazione, e dunque la cartella sarebbe viziata. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per mancata notifica dell'avviso di ricevimento e conseguente nullità o invalidità della cartella, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio indicato nell'atto da cui promana l'accertamento e non presso il domicilio fiscale riportato nelle dichiarazioni dei redditi. Con il secondo motivo ha censurato il richiamo operato dalla CTR agli artt. 139 e 140 c.p.c., sostenendo che il vero vizio riguardava la nullità della notificazione dell'atto presupposto e non l'alternativa tra residenza e domicilio eletto. L'Avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso, notificato però tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine di legge. Quanto al ricorso della contribuente, lo ha dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, non risultando trattato nei gradi di merito, e comunque perché privo dell'indicazione della specifica norma asseritamente violata; la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza e di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato respinto sul piano sostanziale: la Corte ha ribadito che, in materia tributaria, la notificazione dell'atto impositivo effettuata presso il domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni dei redditi è valida, poiché tale indicazione opera come elezione di domicilio per l'Amministrazione in mancanza di diversa comunicazione; non grava sull'Ufficio un onere generale di verifica dell'attualità anagrafica di tale indicazione. La Corte ha inoltre distinto l'ipotesi del cambio di residenza da quella della originaria difformità tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione, valorizzando la buona fede e il legittimo affidamento nel rapporto tributario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardività del controricorso; la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
individua il reddito diverso derivante dalla plusvalenza per cessione di terreno oggetto di recupero a tassazione.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, ma il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo e privo di specifica norma violata.
richiamato dalla ricorrente come inconferente rispetto alla censura sulla notificazione dell'atto presupposto.
richiamato dalla ricorrente come inconferente rispetto alla censura sulla notificazione dell'atto presupposto.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
primo comma, secondo comma, terzo comma, quarto comma
stabilisce il domicilio fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi e rileva, ai fini notificatori, l'indicazione del domicilio nelle dichiarazioni; la Corte afferma che tale indicazione non è priva di effetti e si fonda sul principio di buona fede e affidamento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
primo comma, lett. c); primo comma, lett. d)
prevede che la notificazione degli atti tributari avvenga nel domicilio fiscale del destinatario, salvo consegna in mani proprie; la modifica del 2010 non elimina la rilevanza dell'indicazione del domicilio ai fini notificatori, ma disciplina diversamente l'elezione di domicilio.
art. 38, comma 4, lett. a), n. 2, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
ha modificato la disciplina dell'elezione di domicilio per la notificazione degli atti tributari, richiedendo una comunicazione apposita, ma non esclude la validità della notifica al domicilio fiscale indicato in dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se implica accertamenti di fatto e il ricorrente non indica specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e in quale atto lo abbia fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve individuare con precisione la norma di legge asseritamente violata; non è sufficiente una critica generica alla decisione impugnata.
- La notificazione dell'atto impositivo eseguita presso il domicilio fiscale indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi è valida e fa affidamento su una indicazione resa dal contribuente in buona fede, salvo diversa comunicazione prevista dalla legge.
- L'Amministrazione finanziaria non è gravata da un generale obbligo di verificare, prima della notifica, l'attualità anagrafica dell'indirizzo indicato dal contribuente in dichiarazione, quando tale indicazione costituisca il recapito fiscale conosciuto.
- Va distinta l'ipotesi del mutamento successivo di residenza da quella della originaria difformità tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione: in tale secondo caso, la notifica al domicilio dichiarato resta efficace anche se difforme dalle risultanze anagrafiche.
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