Cassazione Civile, Ordinanza n. 03821/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per omesso versamento TARSU/TARES relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, emesso dal Comune per diversi locali, in parte destinati ad autofficina. Il contribuente aveva contestato l'atto deducendo difetto di motivazione e, soprattutto, la tassazione di superfici ove si producevano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, dei quali sosteneva di occuparsi personalmente dello smaltimento. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello del Comune: aveva ritenuto dovuta la tassa per alcuni locali catastalmente identificati, mentre aveva confermato la non debenza per l'area adibita ad autofficina per il 2011 e 2012, riformando però la decisione per il 2010 sul rilievo che il contribuente non avesse provato i presupposti dell'esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esenzione totale delle aree produttive di rifiuti speciali era stata riconosciuta erroneamente, perché in tali aree si producono anche rifiuti urbani, perché mancava la denuncia delle superfici escluse prevista dall'art. 70, e perché al più spettava una riduzione tariffaria del 30%, non l'esenzione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando l'omesso esame della documentazione sul rapporto di smaltimento dei rifiuti con una ditta specializzata sin dal 2010 e la nullità della procura del Comune per mancata indicazione del sindaco.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale: ha ritenuto infondata la censura sulla procura, affermando che l'illeggibilità della sottoscrizione o la mancata indicazione del nome del sindaco non rendono nulla la procura, poiché l'identità del sindaco pro tempore è dato di pubblico dominio e spetta alla controparte contestare specificamente la riferibilità dell'atto al sindaco in carica; ha dichiarato inammissibile il motivo incidentale sul mancato esame delle prove, perché la CTR aveva comunque esaminato la documentazione e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha invece accolto il ricorso principale del Comune: ha affermato che, in materia di TARSU, per ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile o le riduzioni tariffarie per aree produttive di rifiuti speciali, è necessaria la denuncia/comunicazione che delimiti le superfici imponibili e quelle escluse; inoltre grava sul contribuente l'onere di informare l'ente dei dati relativi alle aree non imponibili, trattandosi di eccezione alla regola generale di tassabilità. Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva adempiuto a tali obblighi informativi e non contestava la mancata comunicazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Sono state liquidate le spese in favore del Comune e posto a carico del controricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal Comune
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato dal contribuente per omesso esame di documenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito
invocato dal contribuente per la dedotta nullità della procura e l'asserita inammissibilità del ricorso
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
prevede la tassabilità di locali e aree scoperte occupati o detenuti nel territorio comunale, salvo eccezioni
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
esclude dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché tali circostanze siano indicate in denuncia e riscontrate
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993
esclude dalla superficie tassabile la parte ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, ma la riduzione/esclusione richiede la delimitazione delle superfici e il relativo onere informativo del contribuente
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
l'effetto della riduzione della superficie tariffaria decorre dalla denuncia originaria o di variazione e dal successivo anno
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato nel quadro evolutivo dei prelievi sui rifiuti, con riferimento alla TIA2 e alla successione dei tributi
l. n. 296 del 2006, commi 183 e 184
richiamata per l'estensione ai criteri di determinazione della TARSU
richiamata per l'introduzione della TARI dal 1 gennaio 2014
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
invocato dal contribuente per la dedotta invalidità della procura, ma la doglianza è stata disattesa
Massime di principio
- In materia di TARSU, l'esclusione dalla superficie tassabile o la riduzione tariffaria per aree in cui si producono rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve denunciare e delimitare specificamente le superfici imponibili e quelle escluse, fornendo all'ente i dati necessari ai fini della determinazione del tributo.
- L'onere della prova circa l'esistenza del presupposto impositivo resta in capo all'amministrazione, ma la prova e l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla quantificazione della superficie tassabile gravano sul contribuente quando egli intende far valere un'esenzione o una riduzione rispetto alla regola generale di tassabilità.
- La produzione di rifiuti speciali in un'area non comporta di per sé l'esenzione totale dal tributo; al più, ove ne ricorrano i presupposti e siano assolti gli oneri dichiarativi, può giustificare l'esclusione della sola parte di superficie effettivamente destinata alla produzione di tali rifiuti o una riduzione della tariffa secondo la disciplina applicabile.
- La mancata indicazione del nome del sindaco nella procura alle liti rilasciata dal Comune non determina, di per sé, nullità della procura o inammissibilità dell'atto, se non viene specificamente contestato che la sottoscrizione provenga dal sindaco in carica.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame di documenti è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03732/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →