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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03821/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per omesso versamento TARSU/TARES relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, emesso dal Comune per diversi locali, in parte destinati ad autofficina. Il contribuente aveva contestato l'atto deducendo difetto di motivazione e, soprattutto, la tassazione di superfici ove si producevano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, dei quali sosteneva di occuparsi personalmente dello smaltimento. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello del Comune: aveva ritenuto dovuta la tassa per alcuni locali catastalmente identificati, mentre aveva confermato la non debenza per l'area adibita ad autofficina per il 2011 e 2012, riformando però la decisione per il 2010 sul rilievo che il contribuente non avesse provato i presupposti dell'esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esenzione totale delle aree produttive di rifiuti speciali era stata riconosciuta erroneamente, perché in tali aree si producono anche rifiuti urbani, perché mancava la denuncia delle superfici escluse prevista dall'art. 70, e perché al più spettava una riduzione tariffaria del 30%, non l'esenzione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando l'omesso esame della documentazione sul rapporto di smaltimento dei rifiuti con una ditta specializzata sin dal 2010 e la nullità della procura del Comune per mancata indicazione del sindaco.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale: ha ritenuto infondata la censura sulla procura, affermando che l'illeggibilità della sottoscrizione o la mancata indicazione del nome del sindaco non rendono nulla la procura, poiché l'identità del sindaco pro tempore è dato di pubblico dominio e spetta alla controparte contestare specificamente la riferibilità dell'atto al sindaco in carica; ha dichiarato inammissibile il motivo incidentale sul mancato esame delle prove, perché la CTR aveva comunque esaminato la documentazione e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha invece accolto il ricorso principale del Comune: ha affermato che, in materia di TARSU, per ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile o le riduzioni tariffarie per aree produttive di rifiuti speciali, è necessaria la denuncia/comunicazione che delimiti le superfici imponibili e quelle escluse; inoltre grava sul contribuente l'onere di informare l'ente dei dati relativi alle aree non imponibili, trattandosi di eccezione alla regola generale di tassabilità. Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva adempiuto a tali obblighi informativi e non contestava la mancata comunicazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Sono state liquidate le spese in favore del Comune e posto a carico del controricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di TARSU, l'esclusione dalla superficie tassabile o la riduzione tariffaria per aree in cui si producono rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve denunciare e delimitare specificamente le superfici imponibili e quelle escluse, fornendo all'ente i dati necessari ai fini della determinazione del tributo.
  • L'onere della prova circa l'esistenza del presupposto impositivo resta in capo all'amministrazione, ma la prova e l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla quantificazione della superficie tassabile gravano sul contribuente quando egli intende far valere un'esenzione o una riduzione rispetto alla regola generale di tassabilità.
  • La produzione di rifiuti speciali in un'area non comporta di per sé l'esenzione totale dal tributo; al più, ove ne ricorrano i presupposti e siano assolti gli oneri dichiarativi, può giustificare l'esclusione della sola parte di superficie effettivamente destinata alla produzione di tali rifiuti o una riduzione della tariffa secondo la disciplina applicabile.
  • La mancata indicazione del nome del sindaco nella procura alle liti rilasciata dal Comune non determina, di per sé, nullità della procura o inammissibilità dell'atto, se non viene specificamente contestato che la sottoscrizione provenga dal sindaco in carica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame di documenti è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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