Cassazione Civile, Ordinanza n. 34440/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche fiscali svolte su più annualità, l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiore IVA ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni commerciali, inserite in una presunta frode "a carosello" che avrebbe coinvolto la società contribuente. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento e otteneva ragione in primo e secondo grado. In Cassazione l’Ufficio deduceva: 1) motivazione apparente, perplessa e contraddittoria della sentenza d’appello, che aveva confermato l’annullamento degli atti senza una reale confutazione delle prove offerte dall’Amministrazione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per errato riparto dell’onere della prova, sostenendo che, una volta provata la natura fittizia delle operazioni e la frode, spettasse al contribuente dimostrare la propria estraneità e diligenza; 3) violazione dell’art. 654 c.p.p. per avere la CTR attribuito rilevanza decisiva a una pronuncia penale di assoluzione, trascurando l’autonomia del giudizio tributario. La contribuente resisteva con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione per asserita inapplicabilità della sospensione dei termini prevista dalla definizione agevolata delle liti fiscali.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività, affermando che la sospensione del termine per impugnare prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 opera automaticamente, senza necessità di una domanda della parte privata, e si cumula con la sospensione Covid-19, non con quella feriale. Nel merito ha accolto il primo e il secondo motivo: ha ravvisato nella sentenza della CTR una motivazione apparente/perplessa e contraddittoria, poiché il giudice di merito si era limitato a richiami generici, senza esaminare in modo adeguato gli indizi offerti dall’Ufficio circa la partecipazione o la conoscibilità della frode da parte della contribuente. Ha inoltre ribadito il corretto riparto dell’onere probatorio in materia di IVA e frodi soggettive: l’Amministrazione deve provare la fittizietà delle operazioni e il carattere interposto delle società della frode, mentre il contribuente deve dimostrare di avere adottato la diligenza esigibile e di non essere stato consapevole o consapevolmente ignorante del meccanismo fraudolento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché si attenga ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
violazione dell'articolo 132 del medesimo codice di rito
la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, perplessa o contraddittoria e non consente il controllo del ragionamento decisorio
articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile; articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile
sono stati dedotti il vizio di motivazione apparente ex n. 4 e la violazione di legge ex n. 3
violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile
in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà dell’operazione e la frode, mentre il contribuente deve provare la propria diligenza e l’estraneità consapevole al meccanismo fraudolento
violazione e falsa applicazione dell'articolo 654 che il codice di procedura penale
la sentenza richiama l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale; la pronuncia penale non spiega automaticamente efficacia probatoria nel processo tributario, salvo i limiti previsti dallo ius superveniens richiamato
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n.119 del 2018
la sospensione per la definizione agevolata delle liti fiscali opera automaticamente e non richiede una domanda della parte contribuente
conv. dalla l. n. 1 36 del 2018
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la sospensione dei termini
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base normativa del diritto alla detrazione IVA e del relativo limite in caso di frode o conoscibilità della frode
art. 17 Direttiva 17 maggio 1977, n. 388
richiamato come fonte eurounitaria del diritto alla detrazione IVA e del suo limite in caso di partecipazione o conoscibilità della frode
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
nel testo è richiamato lo ius superveniens che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nei casi indicati
indicato come fonte di introduzione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione contro sentenze tributarie, la motivazione è apparente e quindi nulla quando il giudice di merito si limita a richiamare in modo generico precedenti, atti o documenti, senza indicare in modo intelligibile gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche che sorreggono la decisione.
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’esistenza della frode, la fittizietà delle operazioni e il ruolo fittizio o interposto dei soggetti coinvolti; non è invece necessario provare un vantaggio effettivo del contribuente.
- Il diritto alla detrazione IVA è escluso non solo quando il cessionario sia coinvolto consapevolmente nella frode, ma anche quando, pur estraneo alle condotte evasive, avrebbe potuto avvedersene usando la diligenza professionale esigibile in relazione al settore, alle modalità concrete dell’affare e al contesto temporale e territoriale.
- Quando l’Ufficio fornisce una pluralità di indizi gravi e convergenti sulla partecipazione o conoscibilità della frode, il giudice di merito deve valutarli specificamente e confrontarli con la prova contraria del contribuente; la mera affermazione apodittica dell’estraneità non è sufficiente.
- La sospensione dei termini per impugnare prevista dalla disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali opera automaticamente, indipendentemente da un’istanza della parte che potrebbe beneficiarne, e si cumula con la sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica, non con quella feriale.
- La sentenza penale non si trasferisce automaticamente nel giudizio tributario come prova vincolante, salvo i limiti specificamente previsti dalla disciplina sopravvenuta e solo per le ipotesi e le sentenze da essa contemplate.
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