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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34431/2024 del 25/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su annualità 2007 e 2008, l'Amministrazione finanziaria notificava alla società un atto impositivo con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2007, contestando costi dedotti ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode 'a carosello'. In sede di contenzioso, le riprese IRES e IRAP venivano abbandonate, restando controversa la sola IVA. I giudici di merito accoglievano il ricorso della contribuente valorizzandone la buona fede, l'estraneità alla frode e la sentenza penale assolutoria del legale rappresentante. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta provata dall'Ufficio l'inesistenza dei requisiti imprenditoriali del cedente e gli elementi presuntivi della frode, spettava al contribuente dimostrare la reale controparte dell'operazione e la propria estraneità/conoscibilità della frode, non essendo sufficiente la regolarità formale della documentazione; (2) violazione dell'art. 654 c.p.p., deducendo che la sentenza d'appello aveva attribuito rilievo improprio all'assoluzione penale del legale rappresentante, in violazione dell'autonomia tra giudizio penale e tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura relativa al riparto dell'onere della prova in materia di IVA e frodi soggettive/carousel. Ha affermato che l'Ufficio può assolvere il proprio onere anche tramite presunzioni semplici, dimostrando gli elementi della frode e la conoscibilità della stessa da parte del cessionario secondo l'ordinaria diligenza; in tale contesto la mera regolarità contabile non basta a vincere la presunzione di soggetto interposto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché non investiva una ratio decidendi autonoma ma un profilo da riesaminare in sede di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà uniformarsi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In materia di IVA e fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la reale insussistenza dell'operazione o la partecipazione/conoscibilità della frode può essere assolto dall'Ufficio anche con presunzioni semplici; una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve fornire prova contraria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge, in particolare sul riparto dell'onere probatorio e sull'uso della sentenza penale nel giudizio tributario.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato quale base normativa del diritto alla detrazione IVA, diritto riconosciuto come principio fondamentale ma non spettante quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode.

  • art. 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388

    Richiamato insieme all'art. 19 del d.P.R. 633/1972 per ribadire il principio unionale della detrazione IVA e i limiti derivanti dalla partecipazione o conoscibilità della frode.

  • art. 654 c.p.p.

    È la norma evocata per contestare il rilievo attribuito dai giudici di merito all'assoluzione penale del legale rappresentante; la Corte osserva però che il motivo non attinge una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte esclude l'applicabilità al caso concreto della novella che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, evidenziando che qui si trattava di assoluzione predibattimentale.

Massime di principio

  • In tema di IVA, il diritto alla detrazione non è assoluto: l'Amministrazione può negarlo quando provi, anche per presunzioni semplici, che l'operazione è inesistente oppure che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a una frode.
  • Nelle frodi soggettive e nelle frodi 'carosello', la prova dell'Ufficio può consistere nella dimostrazione della carenza dei requisiti imprenditoriali del cedente/interposto e degli elementi fattuali della catena fraudolenta; in tali casi il contribuente deve provare la realtà dell'operazione e la propria estraneità alla frode.
  • La mera regolarità formale della contabilità o della fatturazione non è sufficiente, da sola, a vincere la prova presuntiva dell'interposizione fittizia o dell'inserimento dell'operazione in un circuito evasivo.
  • L'assoluzione penale non ha automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario, specie se si tratta di pronuncia non dibattimentale; il suo eventuale rilievo va valutato secondo le regole proprie del processo tributario e nel rispetto dell'autonomia dei due giudizi.
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame del merito: la censura per violazione di legge è fondata solo se il giudice di merito ha invertito il riparto dell'onere probatorio o ha applicato un criterio giuridico errato, non quando si contesti solo la valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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